Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
Qualora il sanitario iscritto all'E.N.P.A.M. abbia esercitato la facoltà, prevista dal Regolamento del fondo di previdenza in favore dei medici generici, pediatri e addetti al servizio di guardia medica, approvato con D.M. 4 aprile 1985 , di richiedere la liquidazione di una indennità capitalizzata in sostituzione della pensione, in base ai principi generali sull'onere della prova contenuti nell'art. 2697 cod. civ. grava sull'Ente stesso - e non sull'assistito - l'onere di provare l'intervenuta esecutività della delibera che modifica il predetto regolamento, riducendo al quindici per cento della pensione la misura entro la quale l'assistito ha facoltà di chiederne la capitalizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12071 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOCERA UMBRA 166, presso lo studio dell'avvocato SANTINO GUADAGNO, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE MARINO, VINCENZO MARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
E.N.P.A.M. - ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORINO 38, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SQUILLACI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CAPRARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 121/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 11/07/00 R.G.N. 355/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato MARINO;
udito l'Avvocato SQUILLACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Genova - in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede in data 9 febbraio 2000 - rigettava la domanda proposta da PP IE, contro l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM), per ottenere la liquidazione in capitale (cd. capitalizzazione) della pensione, a carico dell'Ente, nel suo intero ammontare - anziché limitatamente al 15% della stessa pensione, siccome stabilito dalla riforma del regolamento in materia a far tempo dal 1 gennaio 1998 - in base al rilievo che, alla stessa data, il LL aveva compiuto l'età pensionabile (settantesimo anno) ed aveva prestato attività lavorativa, con la conseguenza che aveva maturato il diritto a pensione soltanto il 2 gennaio successivo.
Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi. L'Ente intimato resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.) - PP LL censura la sentenza impugnata per avergli negato la liquidazione in capitale (ed. capitalizzazione) della pensione, a carico dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM), nel suo intero ammontare - anziché limitatamente al 15% della pensione medesima, siccome stabilito dalla riforma del regolamento in materia a far tempo dal 1 gennaio 1998 - in base al rilievo che, alla stessa data, il LL avesse prestato attività lavorativa, con la conseguenza che aveva maturato il diritto a pensione soltanto il 2 gennaio successivo, sebbene inducessero ad opposta conclusione le circostanze e le considerazioni seguenti:
- l'attuale ricorrente era in possesso dei requisiti per il pensionamento e per la liquidazione in capitale fin dal 31 dicembre 1992 o 1 gennaio 1993, con il compimento dell'età pensionabile (sessantacinquesimo anno), pur avendo optato per la prosecuzione dell'attività professionale fino al settantesimo anno;
- comunque, era Spossesso di quei requisiti a far tempo dal 31 dicembre 1997 o dal 1 gennaio 1998, sia perché nessuna prestazione lavorativa risulta da lui resa il 1 gennaio 1998, sia perché, al 31 dicembre 1997 ed al 1 gennaio 1998, "le variazioni deliberate dal Comitato direttivo non erano ancora operanti e, comunque, non erano a conoscenza" dello stesso ricorrente.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c.) - il ricorrente censura la stessa statuizione della sentenza impugnata per avere ritenuto applicabili, in proprio danno, le "variazioni" al regolamento in materia di capitalizzazione della pensione - "senza averne accertato l'esecutività" - in quanto ne aveva posto a proprio carico l'onere probatorio e, poi, aveva "sanzionato" la "mancata prova (.........) con l'applicabilità di variazioni non ancora approvate".
Con il terzo motivo - denunciando vizio di motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la medesima statuizione della sentenza impugnata per avere "omesso di rilevare la tempestiva (....) opzione a favore della capitalizzazione", da parte dello stesso ricorrente, avendone fatto richiesta il 4 febbraio 1998 e ricevuto risposta - solo il 1 aprile 1998 - che "l'organo di controllo aveva approvato che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, la liquidazione in capitale sarebbe stata limitata al solo 15%", sebbene lo stesso ENPAM lo avesse informato in data 2 ottobre 1997 - parimenti su propria richiesta - circa l'ammontare della capitalizzazione e quello della pensione (lire 430.000.000 e, rispettivamente, 5.07 3.000). Con il quarto motivo - denunciando vizio di motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la medesima statuizione della sentenza impugnata per avere dichiarato che "non vi era prova dell'approvazione delle delibere il 16 marzo 1998", sebbene "la prova (fosse) consacrata nella comparsa di risposta dell'ENPAM in primo grado" ed, ancor prima, nella già citata lettera dello stesso ente in data 1 aprile 1998.
Con il quinto motivo - denunciando vizio di motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la medesima statuizione della sentenza impugnata per avere, facendo "confusione tra aspettativa e diritto quesito", escluso, per lo stesso ricorrente, il possesso dei requisiti per il trattamento di quiescenza a carico dell'ENPAM, "non rilevando che tali requisiti erano maturati da cinque anni", con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Condii sesto motivo - denunciando vizio di motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la medesima statuizione della sentenza impugnata per avere affermato, apoditticamente, che "il caso del DO LL era soggetto alla nuova disciplina, senza degnare di considerazione le argomentazioni e le eccezioni sollevate" dall'attuale ricorrente ed, in particolare, il rilievo che lo stesso caso restava assoggettato - anche in tema di capitalizzazione della pensione - al regime vigente al momento in cui, con il compimento del sessantacinquesimo anno di età, aveva maturato il diritto a pensione.
Con il settimo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1,
comma 1, e 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995) - il ricorrente censura la stessa statuizione della sentenza impugnata per avere omesso di considerare che l'ENPAM si è discostato dalle disposizioni invocate, che impongono di "privilegiare i trattamenti contributivi".
Con l'ottavo ed il nono motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 e, segnatamente, commi 1, 2, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995) - il ricorrente censura la stessa statuizione della sentenza impugnata per aver omesso di considerare che le disposizioni invocate hanno introdotto il sistema contributivo di calcolo della pensione - analogo alla liquidazione in capitale (ed. capitalizzazione) della pensione dell'ENPAM (che consiste, appunto, nella "riscossione in capitale della contribuzione accreditata sui conti individuali, maggiorata da interessi ad un tasso compensativo") - e, nel contempo, hanno stabilito la inapplicabilità del nuovo sistema di calcolo oppure la sua applicazione pro rata, in relazione all'anzianità contributiva (pari o superiore ai diciotto anni oppure inferiore) maturata nel vigore del sistema retributivo previgente.
Con il decimo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.3, comma 12, della legge n. 335 del 1995), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la stessa statuizione della sentenza impugnata per avere omesso di considerare - siccome aveva fatto, invece, il giudice di primo grado - che la disposizione invocata impone, proprio agli enti previdenziali privatizzati, il "rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti", che - "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio" - introducano "variazioni delle aliquote contributive" oppure "riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico", sebbene l'anzianità contributiva dell'attuale ricorrente fosse maturata, integralmente, nel vigore del regime precedente in materia di liquidazione in capitale (ed.
capitalizzazione) della pensione dell'ENPAM.
Con l'undicesimo motivo - denunciando vizio di motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.) - il ricorrente censura la stessa statuizione della sentenza impugnata per avere omesso di considerare che lo stesso ENPAM aveva rettamente inteso il significato di pro rata, laddove (circolare n. 343 del 2 dicembre 1997, pagina 4) si legge testualmente:
"Si è ritenuto, valutando le diverse ipotesi elaborate per tutelare le posizioni di quanti, all'entrata in vigore del nuovo regime avranno già superato i 65 anni di età, di dover proporre un sistema transitorio nel rispetto del principio del pro rata, in base al quale vengono calcolate, con le normative e per i periodi maturati pro tempore, le due quote di pensione spettanti, prima e dopo l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore".
Nè può ritenersi, ad avviso del ricorrente, che siano più favorevoli per i pensionati - rispetto al regolamento originario in materia di liquidazione in capitale (cd. capitalizzazione) della pensione - le modifiche dello stesso regolamento, introdotte successivamente, che la sentenza impugnata applica alla dedotta fattispecie.
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, nei limiti di seguito precisati.
2. La trasformazione in persone giuridiche private (ed. privatizzazione) di enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (ai sensi del d. leg. 30 giugno 1994 n. 509, attuativo della delega legislativa conferita al governo con l'art. 1, 32 comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537) - quale l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM) - non ne altera il carattere pubblico della funzione previdenziale obbligatoria, che giustifica la permanenza sia della vigilanza pubblica sulla corretta tenuta delle situazioni gestionali - esercitata (ai sensi dell'art. 3, commi 1-3, del d.leg. n. 509 del 1994, cit.) dai ministeri del lavoro e del tesoro (nonché dagli altri ministeri, competenti ad esercitare la vigilanza su alcuni di tali enti) - sia del controllo generale - esercitato dalla Corte dei conti (ai sensi del 5 comma dello stesso ari 3 del d.leg. n. 509 del 1994, cit.) - sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, appunto, per assicurarne legalità ed efficacia e riferirne annualmente al Parlamento (vedi Corte conti, sez. contr. Enti, 10 gennaio 1995, n. 3), nonché del controllo politico esercitato dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (ai sensi dell'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88). Per quel che qui interessa, la vigilanza ministeriale (ai sensi dell'art. 3, commi 1-3, del d.leg. n. 509 del 1994, cit.) ha per oggetto, tra l'altro, "i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni" (comma 2, lettera a) e - quando riguardi, tra l'altro, "delibere contenenti criteri direttivi generali" - il ministero del lavoro, d'intesa con gli altri ministeri vigilanti, può formulare motivati rilievi critici e rinviare gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione degli enti, per riceverne una motivata decisione definitiva (comma 3).
L'atto adottato dall'ente - a seguito del motivato rilievo ministeriale - costituisce, poi, un "atto complesso" (vedi Cons. stato, sez. 6^, 28 settembre 2001, n. 5167). Tuttavia il rilievo dev'essere formulato - per le "delibere contenenti criteri direttivi generali" - entro il termine di trenta giorni, dalla data di ricezione dell'atto da sottoporre al controllo, e - una volta che tale termine sia trascorso, senza la formulazione di rilievi - l'atto stesso "diventa esecutivo" (ai sensi dello stesso comma 3 dell'art. 3 del d.leg. n. 509 del 1994, cit.). Pertanto, le "delibere contenenti criteri direttivi generali" - quali le modifiche, che qui interessano, del regolamento recante i criteri generali per la liquidazione in capitale (cd. capitalizzazione) della pensione - diventano esecutive solo se non sia stato formulato alcun rilievo ministeriale - entro il prescritto termine (di trenta giorni, appunto, dalla data di ricezione dell'atto da sottoporre al controllo) - oppure se, a seguito di rilievo, sia stata adottata dall'ente una motivata decisione definitiva (vedi, per un caso analogo, Cons. stato, sez. 6^, 18 novembre 1997, n. 1664). Quanto, poi, all'onere della prova - circa la esecutività della deliberazione dell'ENPAM, recante modifiche del regolamento in materia di capitalizzazione delle pensioni - esso va posto a carico dello stesso ente, in base ai principi generali (di cui all'art. 2697 c.c.). Invero l'attuale ricorrente invoca - a sostegno della propria domanda - il regolamento, nel suo testo originario, quale (componente della) fattispecie costitutiva della pretesa azionata (art. 2697, 1 comma, c.c). Nè risultano controversi esecutività e contenuto normativo, dello stesso regolamento.
Compete, quindi, all'ENPAM provare la esecutività della delibera recante modifiche a quel regolamento - in funzione dell'applicazione, ratione temporis, alla dedotta fattispecie - trattandosi, all'evidenza, di fatto modificativo della pretesa azionata (art. 2697, 2 comma, c.c).
La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che - in tal senso - le vengono mosse dal ricorrente.
3. Non risulta, infatti, rispettosa degli enunciati principi di diritto - in tema di ripartizione dell'onere probatorio (ai sensi dell'art. 2697 c.c) - la sentenza l'impugnata, laddove respinge la "tesi" dell'attuale ricorrente - "secondo la quale le modifiche del regolamento sarebbero divenute efficaci solo dopo il 16 marzo 1998, data di approvazione da parte dell'organo di vigilanza"- in base al rilievo che "è sfornita di prove", in quanto "nessun documento è stato prodotto, relativamente alla trasmissione della delibera in questione di modifica del regolamento (ai ministeri vigilanti), per cui non si può stabilire quando (sia) decorso il termine di trenta giorni per eventuali rilievi (......), termine che, risalendo (la stessa delibera) al 14 novembre 1997, ben potrebbe essere scaduto". All'evidenza incoerente con quei principi, pare, quindi, la conclusione che - dall'asserto difetto di prova - la sentenza intende ricavare - quale regola del giudizio - in danno dell'attuale ricorrente, sebbene questi non fosse gravato - per quanto si è detto - di onere probatorio.
Restano assorbite, tuttavia, le censure - concernenti le prove circa il dies a quo della esecutività della delibera in questione - in quanto va demandata al giudice di rinvio la valutazione delle stesse prove, nel rispetto dei principi di diritto enunciati. Infondata è, invece, ogni altra censura dell'attuale ricorrente.
4. Intanto non si applica direttamente agli enti previdenziali privatizzati (di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, quale l'ENPAM) - ancorché possa risultare auspicabile (siccome ritenuto dalla più autorevole dottrina, nonché dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nella propria relazione su Prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza ed assistenza, presentata ai Presidenti delle Camere il 25 ottobre 2000, Doc. 16^ bis, n. 11 della 13^ legislatura) - il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo di calcolo della pensione (introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, spec. art.1, cit), ne' le disposizioni (spec. commi 12 e 13 dello stesso articolo 1) - che stabiliscono la inapplicabilità del nuovo sistema di calcolo oppure la sua applicazione pro rata, in relazione all'anzianità contributiva (pari o superiore ai diciotto anni oppure inferiore) maturata nel vigore del sistema retributivo previgente - essendo affidata alla facoltà di ciascun ente l'opzione per il sistema contributivo (art. 3, 12 comma, ultimo periodo, della stessa legge n. 335 del 1995),
come, in genere, la scelta del sistema di calcolo della pensione (il sistema contributivo - sia detto per inciso - è imposto, invece, agli enti previdenziali privatizzati ed. di seconda generazione, di cui al decreto legislativo n. 109 del 1996, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo).
A prescindere dalle argomentazioni superiori, peraltro assorbenti, si tratta, comunque, di disposizioni che disciplinano sistemi di calcolo della pensione.
In nessun caso riguardano, quindi, la liquidazione in capitale (ed. capitalizzazione) della pensione, che ne costituisce, invece, una mera modalità di erogazione (vedi, per un caso analogo, Cass. 7742, 1869/2002| con riferimento alla capitalizzazione della rendita INAIL).
Per le stesse ragioni, non sembra riguardare la capitalizzazione della pensione la circolare dell'ENPAM (n. 343 del 2 dicembre 1997) che - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - prevede, bensì, il "rispetto del principio del pro rata", ma lo riferisce esplicitamente, tuttavia, alle "due quote di pensione spettanti, prima e dopo l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari", attinenti al sistema di calcolo della stessa pensione. Parimenti, non riguarda la capitalizzazione della pensione, neanche la disposizione (art.3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, cit.), che parimenti impone, proprio agli enti previdenziali privatizzati (di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, quale l'ENPAM), il "rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti, dai provvedimenti" - adottati "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio - ma, del pari esplicitamente, lo riferisce, tuttavia, soltanto a quei provvedimenti, che introducano "riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico", appunto, oppure "variazioni delle aliquote contributive".
Peraltro l'opzione per la liquidazione in capitale (cd. capitalizzazione) della pensione si esercita mediante una dichiarazione dell'interessato - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 6790 del 1996) - mentre la maturazione del diritto e la liquidazione della pensione rilevano ai soli fini della tempestività della dichiarazione, che nella specie non pare controversa.
Si tratta, quindi, di stabilire se, nella specie, l'opzione - per la capitalizzazione della pensione - sia stata manifestata nel vigore del regolamento originario in materia - come pretende l'attuale ricorrente - oppure nel vigore delle modifiche dello stesso regolamento - che sono state introdotte successivamente - siccome ritiene, invece, la sentenza impugnata.
5. Pertanto il ricorso dev'essere accolto, per quanto di ragione, nei limiti sopra precisati.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione (art. 385, comma 3, c.p.c).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003