Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
Il termine iniziale per l'efficacia di una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare comincia a decorrere dalla sua esecuzione, indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da un'altra più grave.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2015, n. 44700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44700 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
447 0 0/ 15 44700 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1597 Composta da: CC-23/09/2015 Giovanni Conti - Presidente - R.G.N. 27822/2015 Carlo Citterio NA ZZ -Relatore - Angelo Capozzi Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. NG ER, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/06/2015 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente NA ZZ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 03/06/2015, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di NG ER avverso il provvedimento del Tribunale di quella città emesso il 14/05/2015, che non aveva accolto l'istanza di accertamento di estinzione della misura dell'obbligo di dimora e non ne aveva disposto la sollecitata revoca.
2. Con ricorso proposto dal difensore di NG si deduce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il termine di efficacia delle misure non custodiali non si cumuli con quello fissato per le misure restrittive, ritenendo conseguentemente irrilevante, al fine dell'effetto estintivo derivante dal decorso termine massimo, il tempo di applicazione della misura degli arresti domiciliari maturato antecedentemente all'applicazione della più gradata misura, intervenuta quando l'estinzione della prima era prossima. Si ritiene in senso contrario che i principi della ragionevole durata del processo, e della minima compressione del diritto di libertà, impongano una interpretazione che consenta la cumulabilità dei due periodi, secondo i diversi rr F criteri di computo previsti dalla legge, circostanza che avrebbe condotto all'accertamento di estinzione della misura per superamento del termine massimo (calcolandosi i 41 giorni residui all'atto della sostituzione degli arresti domiciliari pari agli 82 giorni nel corso dei quali era stato applicato l'obbligo di dimora, già decorsi all'atto della richiesta).
3. Con ulteriore motivo si eccepisce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo alle argomentazioni del giudicante che hanno ritenuto persistenti le esigenze cautelari, a fronte dell'estrema vicinanza del periodo di scadenza del termine massimo, circostanza di fatto che, secondo l'esponente, avrebbe legittimato una diversa valutazione.
4. Si eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 297, 303 e 308 cod. proc. pen. per la mancata attuazione del principio della ragionevole durata del processo, ove si acceda all'interpretazione della non cumulabilità del termini di custodia seguita dal giudice di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. L'impraticabilità della tesi posta a base del ricorso è manifestata dal tenore testuale della legge, che all'art. 297 comma 2 cod. proc. pen. prevede che gli effetti delle misure diverse da quelle restrittive decorrano dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata all'interessato; l'applicabilità del principio anche alle ipotesi di successione dei due provvedimenti è confermata inoltre dall'art.307 comma 1 cod. proc. pen. ove si prevede espressamente che, allo scadere dei termini di applicazione delle misure restrittive il giudice possa disporre le altre misure cautelari, se permangono le condizioni che avevano imposto l'emissione della custodia cautelare in carcere, così escludendo per tabulas la fondatezza della pretesa di cumulo dei termini di applicazione riguardanti misure diverse, posta a fondamento della richiesta. Tale principio risulta univocamente applicato dalla giurisprudenza in senso conforme (da ultimo Sez. 6, n. 46271 del 23/10/2013, Morinelli, Rv. 257266) e conseguentemente deve ritenersi pacifico che il termine iniziale di applicazione della singola misura, da cui eseguire il computo del termine massimo è quello della sua esecuzione, indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da un'altra più grave (Sez. VI, 28 giugno 1995, Mappelli, Rv. 203845).
3. Risulta inoltre manifestamente infondato il rilievo in fatto che connette il venir meno della pericolosità dell'interessato alla prossimità di scadenza del termine massimo per la misura restrittiva, trattandosi all'evidenza di concetti diversi, in quanto il termine è un criterio determinativo oggettivo, mentre la ды 2 Cassazione sezione VI, rg. 27822/2015 pericolosità riviene da una situazione di fatto sottoposta alla valutazione del giudicante la cui determinazione autonoma rispetto al decorso del tempo è chiaramente evocata proprio la disposizione di cui all'art. 307 cod. proc. pen. richiamata in precedenza, mentre nel ricorso, in luogo che contestare la compiutezza e logicità delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato al riguardo, si opera una connessione strumentale tra decorso del termine massimo della misura coercitiva più grave e superamento della pericolosità del sottoposto, che risulta pertanto priva di fondamento.
4. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla sollecitata verifica di costituzionalità dell'interpretazione degli artt. 297, 303 e 308 cod. proc. pen. posta a base della decisione per contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, e delle misure coercitive, in quanto il principio di cui all'art. 111 Cost., che riguarda i tempi processuali,non ha alcun incidenza sui termini di durata delle misure coercitive, la cui scansione è autonomamente considerata rispetto ai termini di custodia e trova la sua attuazione nella previsione del termine di fase, quale ulteriore limite rispetto al termine massimo, mentre, quanto alla necessità dell'individuazione di termini di durata per le misure restrittive l'art. 13 Cost. rimanda la loro previsione alla legge ordinaria e la regolamentazione disposta non risulta contrastante con ulteriori principi contenuti nella Carta costituzionale, poiché la disciplina complessiva risulta frutto di un contemperamento tra diritto di libertà dell'imputato e tutela della collettività, consentendo la prosecuzione della restrizione in forme più gradate in conseguenza dell'accertato permanere della pericolosità, esigenza che rende non irragionevole l'ulteriore limitazione imposta alla persona sottoposta ad indagini.
5. L'accertamento dell'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente NA ZZ Giovanni Conti Depositato in Cancelleria ruk явик VI Sezione Penale 6 NOV 2015 SA oggi, ✓ Cassazione sezione VI, rg. 27822/2015 IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni