Sentenza 16 settembre 2010
Massime • 1
Non integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione relativa al conseguimento di un diploma scolastico contenente la falsa indicazione del giudizio finale riportato, perché il reato si configura soltanto se una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati, collegando l'efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. (In motivazione, la S.C. ha richiamato il disposto dell'art. 46, comma primo, lett. m.) del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2010, n. 42871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42871 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/09/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 1309
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere - N. 1229/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) PR EN R\ N. IL *27/11/1988* C/;
avverso la sentenza n. 11623/2007 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 06/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Giovanni Salvi di a. s.r.. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 129 c.p.p. del 6-4-2009 con cui il GIP presso il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di \A NR UN in ordine al reato ex art. 483 c.p., perché il fatto non sussiste.
Con i motivi di ricorso il P.G. deduceva che non era condivisibile il ragionamento sotteso alla decisine del GIP in quanto la falsa dichiarazione fatta dall'\Aa\ circa il voto con cui aveva conseguito il diploma doveva considerarsi inscindibilmente legata a quella concernente il titolo di studio conferito, essendo entrambe finalizzate non solo a consentire l'accoglimento della domanda, ma anche, sulla base della votazione, a determinare un criterio preferenziale nella scelta degli aspiranti. Ciò integrava sicuramente una falsità penalmente rilevante sia che la si volesse inquadrare nella fattispecie di cui all'art. 483 c.p. che in quella di cui all'art. 495 c.p. come riportato sul foglio della domanda di arruolamento.
Il ricorso è infondato.
Il P.M. di S. Maria C.V. aveva richiesto l'emissione del decreto penale di condanna a carico di \Aa NR UN in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p. perché, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestava falsamente al Distretto Militare di Caserta, in relazione alla domanda di arruolamento per l'anno 2007 di volontari in ferma prefissata di un anno, di aver conseguito il diploma di licenza media inferiore riportando il giudizio finale di "Buono". La falsità della dichiarazione riguardava non il conseguimento del diploma ,ma il giudizio finale riportato che era sufficiente e non buono come dichiarato dall'imputato.
Questa stessa Corte ha affermato in una recente sentenza - 5^ Sez. Penale N. 1581 del 17-6-2010 - che il delitto di cui all'art. 483 c.p., sussiste quando il privato attesti falsamente ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
La necessaria esistenza dei due elementi segnalati, che costituiscono l'elemento oggettivo del reato, è desumibile dalla precisa espressione letterale della disposizione in esame, oltre che dalla ratio della norma incriminatrice. La giurisprudenza della Suprema Corte, invero, ha chiarito e precisato che il delitto in questione è configurabile soltanto nei casi in cui una specifica norma giuridica extrapenale attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto - documento al dovere del dichiarante di affermare il vero (così SS.UU. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000, n. 28, CED 215413; vedi anche SS.UU. 17 febbraio - 31 marzo 1999, n. 6, Lucarotti). In applicazione di tali principi il G.I.P. di S. Maria Capua Vetere ha evidenziato che il del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, stabilisce che le dichiarazioni sostitutive rese dai privati abbiano valore probatorio in relazioni a stati, qualità personali e fatti dettagliatamente elencati nella norma ed in relazione al caso di specie la lett. m) del suddetto articolo prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato. Ne consegue che, come correttamente deciso dal GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il reato contestato non sussiste ed il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010