Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2010, n. 42871
CASS
Sentenza 16 settembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione relativa al conseguimento di un diploma scolastico contenente la falsa indicazione del giudizio finale riportato, perché il reato si configura soltanto se una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati, collegando l'efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. (In motivazione, la S.C. ha richiamato il disposto dell'art. 46, comma primo, lett. m.) del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2010, n. 42871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42871
    Data del deposito : 16 settembre 2010

    Testo completo