Sentenza 12 ottobre 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione relativa al conseguimento di un diploma scolastico contenente la falsa indicazione del giudizio finale, in quanto il giudizio, al pari del voto, costituisce una specificazione del conseguimento di un determinato titolo di studio. (Nella specie, la Corte ha disatteso l'eccezione difensiva fondata sull'art. 46, comma primo, lett. m.) del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2010, n. 42665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42665 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/10/2010
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2227
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 4835/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \B O\, N. IL *06/03/1984*;
avverso la sentenza n. 3213/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
EN NI è stato condannato dal Tribunale di S.M. Capua Vetere per il delitto ex art. 483 c.p., avendo falsamente dichiarato alla p.a. di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore col giudizio "buono".
La Corte d'Appello di Napoli confermava.
Ricorre il difensore, che lamenta violazione di legge: il D.P.R. n.445 del 3000, art. 46, lett. m) indica come fatti oggetto di autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, non anche il giudizio o il voto riportato.
La censura è priva di fondamento.
Il giudice di merito ha chiarito che il giudizio costituiva elemento "decisivo" per l'ammissione al posto di lavoro richiesto dal EN\.
Il voto o il giudizio riportato non è che una specificazione del conseguimento di un determinato titolo di studio, sicché è del tutto infondato postularne l'irrilevanza.
Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del EN\ alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010