Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la falsa indicazione, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, del giudizio finale riportato all'atto del conseguimento del titolo di studio. (In motivazione la Corte ha escluso - in una fattispecie nella quale il richiedente aveva falsamente attestato, nella domanda per l'arruolamento nell'esercito italiano, di aver conseguito il diploma di licenza media con il giudizio finale di "buono" anziché di "sufficiente" - che il rilievo accordato all'indicazione del giudizio, oltre che al fatto del superamento o meno dell'esame, determini un'interpretazione estensiva "in malam partem").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2010, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
1.
REPUBBLICA ITALIANA
3377 / 1 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 01/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Presidente - SENTENZA Dott. RENATO LUIGI CALABRESE N. 1839
- Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE
Tel.-Consigliere - Dott. PAOLO OLDI REGISTRO GENERALE
N. 40777/2010
- Consigliere - Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLLI
Dott. GERARDO SABEONE
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI nei confronti di:
1) CI CE N. IL 12/04/1988
avverso la sentenza n. 3565/2008 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 21/06/2010,
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. PAOLO OLDI
lette/sentite le conclusioni del P.G.- Dott. Fausto De Santis che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udito il difensore
A.
Con sentenza in data 21 giugno 2010 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, richiesto dell'emissione di decreto penale a carico di RE AU per falsità in una dichiarazione sostitutiva di atto no- torio, ha invece statuito il suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. con la for- mula "perché il fatto non sussiste". La dichiarazione accedeva ad una domanda di ar- ruolamento nell'esercito italiano e in essa era falsamente attestato che il richiedente aveva conseguito il diploma di licenza media riportando il giudizio complessivo di
"buono", anziché di "sufficiente".
Secondo il giudicante l'art. 483 c.p. costituisce una norma penale in bianco il cui precetto va specificato e riempito con altre fonti normative, facenti obbligo al pri- vato di dichiarare il vero per il conseguimento di specifici effetti giuridici;
nel caso specifico – ha osservato, ancora, il G.I.P. – la norma di cui all'art. 46 D.P.R. 28 di-
-
cembre 2000 n. 445 ricollega bensì, alla lettera m), l'effetto di autocertificazione alla dichiarazione del privato riguardante il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non ri- collega alcun effetto all'attestazione riguardante il giudizio riportato: sicché, non es- sendo consentita un'estensione in malam partem della norma incriminatrice, l'avere il
AU falsamente dichiarato di aver ottenuto il giudizio di "buono", anziché quello di
"sufficiente", non può considerarsi penalmente rilevante.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Napoli, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce l'erroneità della statuizione assunta, osservando che la falsa dichiarazione circa il giudizio riportato de- ve considerarsi un quid unicum con quella riguardante il titolo di studio conseguito, es- sendo entrambe espressamente finalizzate non soltanto a consentire l'accoglimento della domanda di arruolamento, ma anche a determinare un criterio preferenziale nel reclutamento degli aspiranti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La motivazione della sentenza impugnata muove da un'esatta premessa, là do- ve il giudicante osserva che la norma penale contenuta nell'art. 483 c.p. richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma
- e-
ventualmente di carattere extrapenale - che conferisca attitudine probatoria all'atto in
-2- cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all'obbligo per il dichia- rante di attenersi alla verità; in tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1999 n.
6; Cass. Sez. Un. 15 dicembre 1999 n. 28; nonché le più recenti Cass. Sez. V 13 feb- braio 2006 n. 19361; Cass. sez. V 4 dicembre 2007 n. 5365).
Del pari condivisibile è l'individuazione dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 quale norma integratrice del precetto penale nella fattispecie qui rassegnata: la citata disposizione, invero, attraverso l'indicazione di cui alla lettera m) attribuisce ef- ficacia probatoria, ai fini amministrativi, alla dichiarazione del privato riguardante il titolo di studio e gli esami sostenuti.
Non ha, di contro, fondamento giuridico l'interpretazione ingiustificatamente restrittiva data dal G.I.P. al testo normativo in esame, il cui tenore letterale è il seguen- te: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dal-
l'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qua- lità personali e fatti: (omissis)... m) titolo di studio, esami sostenuti".
Nell'ottica della sentenza impugnata, l'attestazione resa dal privato nella dichiara- zione sostitutiva varrebbe a provare soltanto il superamento dell'esame ivi enunciato, mentre sarebbe giuridicamente irrilevante l'indicazione - veridica o mendace - del giudizio riportato, in quanto non richiesta dalla norma e, perciò, priva di valenza probatoria;
tanto dovrebbe de- dursi dalla lettera della disposizione, da ritenersi insuperabile se non si voglia accedere ad un'interpretazione estensiva in malam partem, ritenuta illegittima dal giudicante.
Proprio in quest'ultima valutazione si annida il vizio che inficia, per violazione di legge, il deliberato. L'interpretazione c.d. estensiva della norma penale, lungi dall'essere vie- tata, è invece lecita e, anzi, doverosa quando sia dato stabilire - attraverso un corretto uso del- la logica e della tecnica giuridica - che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore;
in tal caso non si dà luogo ad alcuna violazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (che vieta, invece,
l'applicazione analogica di una norma al di fuori dell'area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali. Il suesposto principio, che nella giurisprudenza di legittimità
è stato enunciato da Cass. 29 aprile 1974 n. 1041/75, è di origine assai risalente e risponde ad
-3- G insopprimibili esigenze di logica giuridica, ignorando le quali si perverrebbe all'assurdo risul- tato di ritenere - ad esempio - penalmente lecita l'uccisione volontaria della donna, sol perché
l'art. 575 c.p. punisce colui che "cagiona la morte di un uomo”.
Nel caso specifico di cui ci si occupa, il ricorso all'interpretazione estensiva è reso necessario dalla formula eccessivamente contratta utilizzata dal legislatore nel-
l'indicare l'oggetto della dichiarazione sostitutiva: qualora, infatti, si ritenesse bastante la mera indicazione degli esami "sostenuti", come dovrebbe trarsi dal tenore letterale della norma se piattamente applicato, il dichiarante sarebbe legittimato ad elencare, senza alcuna specificazione (o perfino con indicazione di esito favorevole, secondo la logica della sentenza impugnata), anche gli eventuali esami sostenuti, bensì, ma con esito negativo. Tale considerazione basta ad evidenziare la necessità di una lettura del- la disposizione che sia consona alla finalità di essa;
sicché, avuto riguardo alla ratio legis, appare chiaro come nell'ambito di una procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio, ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valu- tazione comparativa dei richiedenti, debba riconoscersi all'autocertificazione valenza probatoria anche riguardo al giudizio riportato: con ogni conseguenza in ordine all'ob- bligo di attestare il vero e all'applicabilità della sanzione penale in caso di sua inot- temperanza.
La sentenza qui impugnata, che non ha dato corretta applicazione ai suesposti principi, va conseguentemente annullata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso Tri- bunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il giorno 1 dicembre 2010.
IL ESIDENTI
IL CONSIGLIERE EST. DEPOSITATA IN CANCELLERIA Parter сы addi 3 1 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Landise
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