Sentenza 18 dicembre 2014
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della causa di estinzione ivi prevista anche al delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1-bis del citato decreto, in caso di avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi prima della condanna. (In motivazione, la Corte ha affermato che la maggiore offesa al bene tutelato della integrità ambientale, derivante dalle condotte delittuose di cui comma primo bis dell'art. 181 del decreto, rende non irragionevole una disciplina normativa differenziata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2014, n. 13007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13007 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 18/12/2014
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 3631
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 23867/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN LU, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 2 dicembre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere ANDRONIO Alessandro M.;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. SCAFARELLI Federica.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 2 dicembre 2013, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 18 giugno 2012, con la quale -per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato, per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 - bis, perché, in mancanza del prescritto nullaosta ambientale, su area gravata da vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 1 agosto 1985, realizzava un capannone ad uso deposito con strutture in muratura interne, ulteriori strutture esterne e un accesso carraio chiuso da cancello (il 1 novembre 2007, secondo quanto riportato a pagina 4 della sentenza d'appello).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 - quinquies, nella parte in cui la causa di estinzione del reato ivi prevista, applicabile alla fattispecie di cui al comma 1, non trova applicazione anche per la fattispecie di cui al comma 1 - bis, per violazione del principio di ragionevolezza, trattandosi di fattispecie analoghe;
2) l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, la quale è stata considerata come fattispecie autonoma di reato anziché come circostanza aggravante, pur contenendo semplicemente un elemento specializzate rispetto alla condotta di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 181; 3) l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, perché vi sarebbe stato un ampliamento di cubatura in misura inferiore al 30%, realizzato in nylon, che non avrebbe dovuto potuto essere considerato come nuova costruzione;
4) la mancanza di motivazione in punto di diritto quanto alla ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 - bis, come fattispecie autonoma di reato anziché come circostanza aggravante;
5) la prescrizione del reato, sul rilievo che nel caso di specie il ricorrente era stato condannato alle pene dell'arresto e dell'ammenda e, dunque, a pene previste per i reati contravvenzionali, il cui termine complessivo di prescrizione è di cinque anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - La questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 - quinquies, - nella parte in cui non prevede l'applicabilità della causa di estinzione ivi prevista anche al precedente comma 1 - bis dello stesso articolo, per violazione del principio di ragionevolezza - è manifestamente infondata. Non vi è dubbio che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, spontaneamente eseguita dal trasgressore, per la sua natura eccezionale, estingua solo il reato previsto dal comma 1 e non quello previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 - bis, (ex plurimis, sez. 3^, 18
giugno 2014, n. 50619, rv. 261758; sez. 3^, 26 febbraio 2013, n. 13736, rv. 254762). Nondimeno, sia la Corte costituzionale (ordinanze nn. 439 e 144 del 2007) sia questa stessa Corte (ex plurimis, sez. 3^, 19 giugno 2012, n. 33542; sez. 3^, 17 novembre 2010, n. 7215/2011), prendendo le mosse dalla constatazione che la causa estintiva di cui al comma 1-quinquies dell'art. 181 richiamato opera solo per la fattispecie contravvenzionale di cui al precedente comma 1 e non anche per la fattispecie di delitto prevista dal comma 1 - bis, hanno precisato che, trattandosi di autonome fattispecie di reato, il legislatore è dotato di ampia discrezionalità nel fissare cause estintive di natura eccezionale. La Corte costituzionale ha, in particolare, affermato che non è possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto. E, applicando tali principi, la Corte di cassazione è giunta alla conclusione che non risulta irragionevole che il legislatore abbia limitato la causa di estinzione all'ipotesi contravvenzionale, meno grave, e l'abbia invece esclusa per l'ipotesi delittuosa, evidentemente più grave. Ha infatti dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 - bis, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto dal comma 1 della stessa norma, in quanto la diversità delle situazioni disciplinate dalle norme richiamate rende non irragionevole una disciplina sanzionatoria differenziata (sez. 3^, 18 giugno 2014, n. 50619, rv. 261758). E ha altresì riconosciuto la manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale analoghe a quella oggi proposta, anche se riferita alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 - ter, (sez. 3^, 26 febbraio 2013, n.
13736, rv. 254762; sez. 3^, 17 novembre 2010, n. 7216/2011, rv. 249527). Tale ultima disposizione sancisce l'inapplicabilità della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 dello stesso articolo nel caso in cui vi sia stata verifica di compatibilità paesaggistica e ricorrano le condizioni ivi previste. In particolare, a sostegno della ritenuta manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, la Corte di cassazione ha affermato che non vi è alcun contrasto fra il citato comma 1 - ter - nella parte in cui non esclude che, nonostante il positivo accertamento di compatibilità paesaggistica dell'opera, siano comunque applicabili le sanzioni penali contemplate dallo stesso art. 181, al comma 1 - bis - e gli artt. 3, 25, 27, 42 e 97 Cost., sul rilievo che la diversità delle situazioni disciplinate dalle norme richiamate rende non irragionevole un trattamento normativo differenziato. Tali principi trovano applicazione anche con riferimento all'ipotesi della rimessione in pristino di cui al comma 1 - quinquies del richiamato art. 181. Il legislatore ha infatti ritenuto di sanzionare più severamente quelle condotte, che sono state ritenute maggiormente offensive del bene tutelato dell'integrità ambientale, consistenti o in lavori di qualsiasi genere eseguiti su immobili o aree tutelate già in precedenza con apposito provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ovvero in lavori di consistente entità che ricadono su immobili o aree tutelate per legge al sensi dell'art. 142 dello stesso D.Lgs.; con la conseguenza che l'estensione di una causa di estinzione del reato, quale quella di cui si tratta, attraverso una pronuncia del giudice delle leggi, è possibile solo quando risulti piena identità fra le discipline che vengono confrontate. E una tale identità non sussiste fra le fattispecie di cui ai commi 1 e 1 - bis del richiamato art. 181, trattandosi di situazioni non omogenee, in relazione alle quali non risulta irragionevole una disciplina normativa diversa: in un caso, lavori realizzati in aree o immobili tutelati in via specifica ed individualizzata, e nell'altro, lavori realizzati in aree tutelate per legge, con richiamo generale alla categoria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142. In conclusione, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 - quinquies, per presunto contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della causa di estinzione ivi prevista anche al delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1 bis, del citato decreto, in caso di avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi prima della condanna.
3.2. - Tali considerazioni valgono anche a far ritenere la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, perché riferito ad una ricostruzione della fattispecie incriminatrice in termini di circostanza aggravante espressamente e reiterata mente esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata. Come già visto, si è infatti precisato che il delitto paesaggistico previsto dal comma 1 - bis ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante del reato contravvenzionale previsto dal comma 1 dell'art. 181, perché i caratteri distintivi, in senso di maggiore gravita, della nuova previsione penale del comma 1 - bis, (introdotta dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308) hanno inciso così pesantemente sulla struttura della fattispecie originaria dell'art. 181, comma 1, da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Questo dato recide ogni collegamento con un reato - base di diversa natura (ex plurimis, sez. fer., 26 agosto 2014, n. 38022, rv. 261476 sez. 3^, 23 marzo 2011, n. 18509; sez. 3^, 17 novembre 2010, n. 7215/2011, rv. 249522). 3.3. - Del tutto generico è il terzo motivo di ricorso, perché con esso si sostiene - sulla base di mere asserzioni espressamente smentite in punto di fatto dai giudici di primo e secondo grado - che nel caso di specie vi era un immobile già realizzato e che la nuova cubatura era inferiore ai 1000 m. Nelle sentenza di merito si chiarisce, a tale proposito, che il fatto rientra nella previsione dell'art. 181, comma 1 - bis, richiamato, sia per la sussistenza della dichiarazione di notevole interesse pubblico, sia perché l'opera è consistita in una cubatura ben superiore a 1000 metri cubi.
3.4. - Il quarto motivo di doglianza - con cui si sostiene che vi sarebbe necessità per il giudice di fornire una motivazione circa l'interpretazione del diritto - è manifestamente infondato. Deve ribadirsi che l'onere motivazionale del giudice di merito riguarda la sola valutazione del fatto, come anche si desume dal diverso regime dei motivi di ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 c.p.p.. In particolare, la sola lett. e), riferita alla valutazione del fatto, prevede la necessità di una motivazione che non sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, mentre le lettere b) e c) richiedono semplicemente che la legge penale e processuale non sia violata o erroneamente applicata, senza richiedere alcuna motivazione a sostegno della sua corretta interpretazione. L'interpretazione del diritto rilevante ai fini della decisione può, in conclusione, essere anche svolta per implicito, alla sola condizione che l'esito applicativo finale sia corretto (sez. 3, 27 maggio 2014, n. 40234, rv. 260420; sez. 3^, 3 ottobre 2013, n. 45606, rv. 257449). E anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve rilevarsi che il presupposto da cui parte il ricorrente è anche falso in punto di fatto, perché la Corte d'appello ha fornito un'ampia motivazione circa le ragioni giuridiche della peculiarità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 - bis, sinteticamente richiamando gli univoci orientamenti di legittimità sopra ricordati.
3.5. - Infine, in relazione alla prescrizione del reato, il ricorrente non contesta quanto affermato nella sentenza d'appello, secondo cui lo stesso sarebbe stato commesso il 1 novembre 2007. Si limita invece ad affermare che, poiché il Tribunale aveva applicato la pena dell'arresto e dell'ammenda previste per le fattispecie contravvenzionali, il termine prescrizionale avrebbe dovuto essere di cinque anni anziché di sette anni e sei mesi. Si tratta di un'affermazione evidentemente priva di fondamento, perché nel caso di specie il reato contestato e per il quale vi è stata condanna è il delitto di cui all'art. 181, comma 1 - bis, e la semplice circostanza che il Tribunale abbia errato nella denominazione della pena applicata non muta la natura del reato stesso e il relativo termine prescrizionale. Ovviamente, come già bene evidenziato dalla Corte d'appello, in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, non è comunque possibile procedere d'ufficio ad applicare la pena della reclusione, trattandosi di reformatio in peius non consentita.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015