Sentenza 26 agosto 2014
Massime • 1
Il delitto paesaggistico previsto dall'art. 181, comma 1-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante del reato contravvenzionale previsto dal comma primo del predetto articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2014, n. 38022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38022 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 26/08/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 95
Dott. CARRELLI P. Roberto M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 26397/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV SC, nato a [...] il [...];
GR IS, nata a [...] il [...];
imputati D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7.1.14;
Sentita la relazione del cons. Guida Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - I ricorrenti sono stati accusati di più violazioni edilizie per avere realizzato un immobile per uso abitativo in assenza di permesso, senza il progetto di inizio lavori (in quanto zona sismica) ed in violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, per avere realizzato l'opera in zona dichiarata di notevole interesse pubblico.
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello, ha dichiarato la sopraggiunta estinzione per prescrizione delle contravvenzioni edilizie e, ribadita la condanna per il delitto residuo, ha rideterminato la pena in sei mesi di reclusione per ciascun imputato.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, i condannati hanno proposto ricorso, tramite difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale in quanto il giudice avrebbe dovuto considerare l'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, come un'ipotesi aggravata di quella prevista dalla stessa norma al primo comma. Ciò, in quanto la diversa natura dei due reati (contravvenzione l'uno e delitto l'altro) non sarebbe ostativa a tale interpretazione visto che sono punite con pene di specie diversa (eventualità espressamente prevista, per le circostanze, dall'art. 69 c.p.). Citando, a conforto della tesi, un precedente di merito, i ricorrenti osservano che la Corte ha fatto un'affermazione indimostrata quando ha sostenuto che l'art. 181, comma 1 bis, costituisce un'ipotesi autonoma di reato. I ricorrenti concludono invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
La tesi sostenuta dal ricorrente, infatti, si fonda su una interpretazione contrastante con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 3^, 17.11.10, Buono, rv. 249522) ove si afferma il chiaro principio secondo cui "il delitto paesaggistico previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis, ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante del reato contravvenzionale previsto dal comma primo del predetto articolo".
È stato, infatti, precisato che i caratteri distintivi della nuova previsione penale (introdotta dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308) hanno inciso così pesantemente sulla struttura originaria dell'art. 181, comma 1 - in termini di gravita - da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato (operata dallo stesso legislatore) da contravvenzione a delitto.
Questo dato recide ogni collegamento con un reato - base di diversa natura ed è quindi da escludere la possibilità di qualificare come reato circostanziato la nuova fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis (vedi anche Sez. 3^, 22.4.2010, Vascellari, n. 42800). La tesi sostenuta dal ricorrente è, quindi, palesemente destituita di fondamento risultando poco significativa (e certamente non decisiva) l'esistenza di un precedente conforme della giurisprudenza di merito.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
Così deciso in Roma, il 26 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014