Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOL0154 7 /0 1 LA CORTES REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Illami Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 18663/98 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron. 3305 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 16/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Maura LA TERZA - Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 SE NTENZA per.diritti L. il 3 FFR 2001 sul ricorso proposto da: IL AN DA AE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
I D CG408252 ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2000 4233 delega in atti;
-1- -
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 3004/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 23/06/98 R.G.N. 487/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 27/2/97 diretto al ET di Torino AR AN conveniva in giudizio l'INAIL per il riconoscimento in suo favore della rendita per malattia professionale (ipoacusia) sulla base di una percentuale del 47% con decorrenza dalla domanda amministrativa. L'INAIL contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, anche perché prescritta ai sensi dell'art. 112 L. n. 1124 del 1965. Il ET respingeva il ricorso ed il Tribunale di Torino, investito in grado di appello ad istanza del AR, confermava la decisione, rilevando che pur essendo stata accertata la sussistenza di una malattia indennizzabile la domanda giustamente non era stata accolta, per intervenuta prescrizione del diritto, "stante il decorso di oltre tre anni e centocinquanta giorni (ex art. 112 T. U. n. 1124/1965) tra la manifestazione della malattia professionale e la domanda giudiziale". la Il AR aveva censurato sentenza, deducendo che il termine di prescrizione di cui all'art. 112 citato non era speciale, ma ordinario e che solo con la consulenza espletata in primo grado era stato possibile l'accertamento della malattia professionale e del raggiungimento del minimo indennizzabile necessari ai fini della decorrenza della prescrizione, nonché l'irrilevanza a tal fine dell'acquisto di una protesi acustica da lui fatto nel 1991, trattandosi di protesi applicabile anche in caso di ipoacusia di origine extralavorativa.
1 -aparere del Tribunale- La censura era infondata, perché non era condivisibile il principio affermato nella sentenza n. 516 del 21/1/98, secondo n.1124/1965cui la prescrizione speciale prevista dall'art. 112 L. 1 era soggetta alla disciplina generale dettata dal codice in tema di interruzione della prescrizione;
tesi questa obiettivamente opinabile ed in ogni caso minoritaria nella giurisprudenza del Supremo Collegio, per cui appariva opportuno non discostarsi da quella maggioritaria, secondo cui il termine in questione si sottraeva alla disciplina generale in tema di sospensione ed interruzione ed era interrotta solo dalla domanda giudiziale e non anche dagli altri atti di costituzione in mora (Cass. n. 3737 del 1995). Infondati erano anche gli altri motivi di gravame: in punto di diritto, l'azione diretta a conseguire le prestazioni (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 8/7/69) si prescrive nel termine di tre anni a decorrere non dall'insorgenza della malattia, ma dal tempo in cui si era verificato il consolidamento del grado di inabilità nel minimo indennizzabile dell'11%, con la conseguenza che l'assicurato, per conseguire la rendita, poteva agire anche dopo il triennio dalla manifestazione della malattia professionale, dimostrando però che sino a quel momento la sua inabilità non aveva quel minimo necessario per avere diritto alla rendita. In fatto, già negli anni 1985 - 1988 il AR avvertì i primi sintomi di ipoacusia, tanto che nel 1987 si sottopose ad esame 2 audiometrico, allegato alla consulenza di ufficio, cosa peraltro si confermata nel ricorso introduttivo laddove di parla della fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90; nel 1989 il AR presentò all'INAIL denuncia di ipoacusia professionale,che non portò al riconoscimento di alcuna rendita in suo favore, non avendo l'INAIL riconosciuto l'eziologia professionale della malattia;
nel 1991 l'appellante si sottopose a nuovo esame audiometrico, con cui si accertò la necessità di una protesi acustica, regolarmente acquistata dal AR. Tenuto conto di questi fatti e della circostanza che il AR era stato esposto a rischio otolesivo dal 1974 al 1995, nonché del dato notorio che la ipoacusia da trauma acustico cronico compare entro i primi dieci anni dalla esposizione a rischio e si stabilizza nell'arco di circa 15 anni, doveva ritenersi che "quantomeno dal 1991 la malattia denunciata sia emersa con segni e sintomi univoci tali da rendere il AR edotto della sua esistenza e della correlativa attitudine lavorativa in percentuale indennizzabile"; da quella data decorreva il termine triennale di prescrizione del diritto. Non poteva essere condiviso l'assunto difensivo, secondo cui il ricorrente aveva avuto conoscenza certa della malattia solo a seguito della consulenza di ufficio in primo grado, posto che nessuna rilevanza poteva attribuirsi al fatto che l'INAIL, a seguito della denuncia presentata nel 1989, aveva disconosciuto, in sede amministrativa, l'eziologia professionale della malattia, 3 dal momento che aveva l'onere di proporre tempestiva azione giudiziaria a seguito della decisione negativa dell'Istituto assicuratore. L'appello, quindi, doveva essere respinto. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il AR, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione degli artt. 111 e 112 del D.P.R n. 1124 del 1965, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che,con le sentenze n. 9177 del 1977 e 516 del 1998, la Suprema Corte, modificando un precedente orientamento, aveva affermato il principio secondo cui il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965 poteva essere interrotto non solo con la proposizione del ricorso giudiziario, ma anche con qualsiasi atto che manifesti la volontà da parte dell'interessato di far valere il proprio diritto (il ricorso si amministrativo, lettera di sollecito) e del quale ✓ potesse dare la prova della ricezione da parte dell'Istituto. Stante il contrasto con la precedente giurisprudenza, poteva essere opportuna la remissione della questione alle Sezioni Unite. In ogni caso la censura investiva anche la decorrenza della prescrizione, non essendo condivisibili le argomentazioni del Tribunale: l'azione diretta a conseguire le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali si prescriveva entro tre anni decorrenti non dalla cessazione della esposizione a rischio, ma dal consolidamento dei postumi indennizzabili, da intendersi come effetti anatomici e/o funzionali di una lesione e non già come semplice configurazione clinica della lesione medesima, con raggiungimento della soglia minima dell'11%. L'onere della prova, peraltro, gravava sull'Istituto, che aveva eccepito la prescrizione, ed implicava un adeguato accertamento tecnico obiettivo, esperibile anche in sede giudiziaria e,nel caso in cui l'Istituto negasse l'esistenza della tecnopatia, non poteva ritenersi soddisfatto con il riferimento alla data della certificazione medica (audiometria del 7/5/91). L'accertamento, inoltre, del momento in cui veniva superato il limite minimo indennizzabile postulava apposita indagine tecnica e non poteva essere desunto dalla sola circostanza dell'avvenuta presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo. L'INAIL ed il consulente di ufficio non avevano provato il momento in cui le conseguenze della tecnopatia subita dal ricorrente avevano comportato una inabilità superiore al minimo indennizzabile. In assenza di tale prova, non era dipossibile prendere in considerazione l'eccezione prescrizione;
l'INAIL aveva l'onere di provare che la malattia aveva superato la soglia indennizzabile fra il 1985 ed 1994, ma non lo aveva fatto. Erronea e contraddittoria era la motivazione 5 del Tribunale su questo punto decisivo e quindi la sentenza doveva essere cassata, con rinvio ad altro giudice. Il ricorso è infondato. La prima parte della censura, relativa alla possibilità di interruzione della prescrizione con atti diversi dalla domanda giudiziale, è assolutamente irrilevante, posto che non viene of fatto valere nessun atto interruttivo (successivo alla istanza amministrativa del 1989 per il riconoscimento della natura professionale della malattia e anteriore alla domanda proposta col ricorso del 27/2/97). In ordine alla seconda parte, rileva il Collegio che il Tribunale ha accertato in fatto che "quantomeno dal 1991 la malattia denunciata sia emersa con segni e sintomi univoci, tali da rendere il AR edotto della sua esistenza e della correlativa attitudine lavorativa, in percentuale indennizzabile"; e questo accertamento non viene minimämente scalfito dalla censura, che si limita ad enunciare principi generali in tema di malattia indennizzabile, consolidamento dei postumi ed onere della prova, e ad affermare apoditticamente che soltanto con un “adeguato accertamento tecnico obiettivo” può essere stabilito il momento in cui è stata raggiunta la soglia minima di indennizzabilità dell'11%; cosa questa che non può essere, in astratto, condivisa. L'accertamento concreto effettuato dal Tribunale non viene specificatamente censurato, con adeguata motivazione, in quanto il ricorrente si limita a dire che la 6 motivazione è "erronea e contraddittoria", senza indicare le Tole ragioni su cui si fonda quel giudizio. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 CPC.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 16 ottobre 2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Unicure Cresce Allaiona II Presidente: 11 Cens. estensore: Name Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, ± 3 FEB. 2001. CAS IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E R O N E O C Σ Ι Ο Ν I D A 0 3 S , 1 S 3 O . A L 5 T T L R , . O A A B ' N S L I E L 3 D P E 7 S - D A I 8 T I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I I D G A E A G , D O E O T L E R T T T I S N A R I E I L G S D L E E E R O D 7