Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
Il giudice che dichiara inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna non è tenuto ad esprimere alcuna motivazione in ordine alla regolarità formale della notifica, trattandosi di valutazione attinente a profili di diritto, e non essendo richiesta al giudice di merito alcuna esplicitazione delle ragioni addotte a sostegno della corretta interpretazione di disposizioni normative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2014, n. 40234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40234 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/05/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1402
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 46579/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA LA, nato il [...];
VA SS, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Forlì del 16 settembre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale GAETA Pietro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 16 settembre 2013, il Gip del Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta dal difensore degli imputati avverso un decreto penale di condanna.
2. - Avverso l'ordinanza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 460 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione, sul duplice rilievo che le notificazioni del decreto penale in questione non sarebbero rituali e che l'ordinanza impugnata non esporrebbe alcuna motivazione in punto di ritualità di dette notificazioni.
I ricorrenti rilevano, in particolare, che: a) la notificazione a VA LA è avvenuta a mani della madre, senza che vi sia traccia della raccomandata che l'ufficiale giudiziario ha inviato per comunicare all'interessato l'avvenuta consegna del plico;
b) la notificazione a VA SS è avvenuta per compiuta giacenza;
c) la madre di VA LA è stata ritenuta idonea a ricevere per lui la notificazione, ma contemporaneamente non è stata ritenuta idonea a ricevere la notificazione per il di lei marito VA SS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso non è fondato.
In base ai principi formulati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al procedimento di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, il mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell'atto non è sufficiente per il rigetto dell'istanza, perché la notificazione, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere di per sè ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, tanto più ove quest'ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei;
e ciò, in forza della presunzione di non conoscenza di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2, (ex plurimis, sez. 4, 12 gennaio 2012, n. 3564, rv. 252669). Nel caso di specie tali principi non trovano, però, applicazione, perché gli interessati non hanno proposto un'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., ma hanno impugnato l'ordinanza con la quale l'opposizione a decreto penale è stata dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., comma 6. E in relazione a tale ultima tipologia di impugnazione non opera la presunzione di non conoscenza del procedimento o del provvedimento, di cui all'art. 175, comma 2, la cui applicazione è limitata al solo, diverso, procedimento di restituzione nel termine (sez. 3, 11 giugno 2013, n. 32119). La valutazione delle notificazioni del decreto penale di condanna agli imputati deve essere, dunque, condotta su un piano formale. Ebbene, dalla stessa documentazione presentata dai ricorrenti, emerge che dette notificazioni sono pienamente regolari. Quanto a quella effettuata a VA LA in data 14 maggio 2013, il relativo plico è stato ricevuto dalla madre, qualificata dall'ufficiale postale come capace e convivente;
quanto, invece, alla notificazione a VA SS, effettuata nello stesso giorno e nello stesso luogo, la stessa si è perfezionata per compiuta giacenza, a seguito del mancato ritiro del relativo plico presso l'ufficio postale, il 24 maggio 2013. La circostanza secondo cui, per tale seconda notificazione, l'ufficiale postale avrebbe ritenuto inidonea a ricevere la notificazione la madre di VA LA, moglie di VA SS, risulta meramente asserita dal ricorrente, in presenza di una relazione di notificazione nella quale non si fa alcun riferimento all'inidoneità, ma solo alla mancanza di una persona che potesse ricevere il plico. Del resto, il fatto che le notificazioni siano state effettuate nella stessa data non implica che le stesse siano state effettuate contemporaneamente e non esclude, sul piano logico, che l'una sia stata regolarmente ricevuta dalla madre capace e convivente di uno dei destinatari e l'altra non sia stata ricevuta, per mancanza di persone che la potessero ricevere. Quanto, infine, al fatto che non vi sia traccia della raccomandata che l'ufficiale giudiziario ha inviato per comunicare a VA LA l'avvenuta consegna del plico alla madre, deve rilevarsi che dalla relata di notificazione emerge che vi è stato l'invio di detta raccomandata (n. 779521925747) al destinatario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6. Quest'ultima disposizione non prescrive che tale raccomandata debba essere munita di avviso di ricevimento;
con la conseguenza che la sola spedizione della raccomandata è sufficiente per il corretto perfezionamento della notificazione.
E, in presenza di notificazioni regolarmente eseguite - come nel caso di specie - non sussiste alcun onere per il giudice che dichiara inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna di motivare circa la regolarità delle notificazioni stesse, la cui valutazione costituisce profilo di diritto. L'onere motivazionale del giudice di merito riguarda, infatti, la sola valutazione del fatto, come anche si desume dal diverso regime dei motivi di ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, la sola lett. e), riferita alla valutazione del fatto, prevede la necessità di una motivazione che non sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, mentre le lett. b) e c) richiedono semplicemente che la legge penale e processuale non sia violata o erroneamente applicata, senza richiedere alcuna motivazione a sostegno della sua corretta interpretazione. L'interpretazione del diritto rilevante ai fini della decisione può, in conclusione, essere anche svolta per implicito, alla sola condizione che l'esito applicativo finale sia corretto (sez. 3, 3 ottobre 2013, n. 45606). 4. - Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2014