Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza, l'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. non impone al giudice di merito di fare espresso riferimento ad orientamenti giurisprudenziali, essendo sufficiente la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni rilevanti per la decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2013, n. 45606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45606 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/10/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2947
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere - N. 23969/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.F.D. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 799/2011 CORTE APPELLO SEZ. DIST. TARANTO, del 13/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 13 dicembre 2011, la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 18 febbraio 2011, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., per aver costretto una donna a subire atti sessuali consistiti nell'immobilizzarla buttandosi addosso a lei completamente nudo e mettendole una mano sulla bocca, tentando più volte la penetrazione vaginale, con minacce, senza consumare il rapporto sessuale, per la reazione della donna, che riusciva a metterlo in fuga.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione la diversa complessione fisica dell'imputato e della persona offesa, ne' il fatto che quest'ultima avesse bevuto troppo quella sera. Inoltre la Corte non avrebbe ascoltato i soggetti che erano presenti quella sera a casa della donna e il vicino di casa, ne' avrebbe considerato il comportamento susseguente al reato della persona offesa e del testimone, zio dell'imputato, al quale quest'ultima avrebbe raccontato di avere subito violenza;
testimone che, invece, avrebbe affermato che il racconto della violenza gli era stato fatto direttamente dall'imputato.
Con un secondo motivo di doglianza, si rileva la violazione dell'art.546 cod. proc. pen., perché la sentenza non conterrebbe l'esposizione dei motivi di diritto ne' citazioni di massime o precedenti giurisprudenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di impugnazione è inammissibile, perché basato su generiche critiche al costrutto argomentativo della sentenza impugnata, che costituiscono, per di più, la mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente disattese in grado di appello.
Condividendo l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di primo grado, la Corte d'appello ha, con analitica e coerente motivazione, affrontato puntualmente i rilievi critici proposti dalla difesa, in particolare rilevando che: a) le dichiarazioni della persona offesa sono chiare, precise, particolareggiate, coerenti, compatibili con la riferita dinamica dei fatti, ampiamente riscontrate dalle dichiarazioni del teste M. ; b) i rilievi relativi alla costituzione fisica minuta dell'imputato e a quella più robusta della persona offesa sono generici, perché non basati su alcun dato emerso dall'istruttoria; c) l'affermazione secondo cui la persona offesa era ubriaca risulta priva di riscontro probatorio;
d) la ricostruzione difensiva secondo cui le accuse della donna corrispondono a una macchinazione tra la stessa e lo zio dell'imputato per metterlo fuori di casa risulta sfornita di prova;
e) dai certificati medici acquisiti risultano le tracce evidenti di una colluttazione;
f) la circostanza che l'imputato abbia raccontato i fatti allo zio dopo essere stato scoperto, sostanzialmente ammettendoli, non è logicamente in contrasto con la minaccia fatta dall'imputato alla persona offesa di "non dire nulla allo zio"; g) la polizia era intervenuta su chiamata della persona offesa e dello zio dell'imputato e non su chiamata di quest'ultimo.
A fronte di una siffatta motivazione, le censure del ricorrente si risolvono - come anticipato - nella generica richiesta di una reinterpretazione del quadro probatorio, che potrebbe al più concretizzarsi in un riesame del merito del provvedimento impugnato, precluso in sede di legittimità. Deve, infatti, farsi richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen. dalla L. 20 febbraio 2006, n.46: sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951 ; sez. 6, 20 aprile 2006, n.
14054 ; sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110 ; sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578 ; sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096 ). 3.2. - Il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza impugnata contiene un'articolata esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata e un'analitica disamina delle prove poste a base della decisione stessa, con un'ampia enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. L'art. 546 c.p.p., comma 1, del resto, non impone al giudice di merito di fare espressi riferimenti ad orientamenti giurisprudenziali, essendo sufficiente la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni rilevanti. L'onere motivazionale del giudice di merito riguarda, infatti, la sola valutazione del fatto, come anche si desume dal diverso regime dei motivi di ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, la sola lett. e), riferita alla valutazione del fatto, prevede la necessità di una motivazione che non sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, mentre le lett. b) e c) richiedono semplicemente che la legge penale e processuale non sia violata o erroneamente applicata, senza richiedere alcuna motivazione a sostegno della loro corretta interpretazione. L'interpretazione del diritto rilevante ai fini della decisione può, in conclusione, essere anche svolta per implicito, alla sola condizione che l'esito applicativo finale sia corretto.
4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013