Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37767 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
in caso di diffusione det prente provvedimento omatere le puede gli altri cat d a norma Quills. 52
aigs. 196/
ot
Carices si
Composta da:
FILIPPO CASA
GI OS
MA EC ON EN AT
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente-
- Relatore
CO MA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR LV nato a [...] il [...]
37767-25
Sent. n. sez. 2859/2025 CC 15/10/2025 R.G.N. 21872/2025
avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere EN AT;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
by
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di RE MA, di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, primo comma, lett. c), Ord. pen., sul rilievo, in virtù delle relazioni cliniche in atti, dell'assenza di condizioni di salute particolarmente gravi che richiedano contatti costanti con i presidi sanitari territoriali, della compatibilità delle condizioni di salute con il regime di detenzione carceraria e dell'assenza del pericolo di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, oltre che sul rilievo della pericolosità sociale del reo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RE MA, per mezzo del proprio difensore, avv. Vittorio Franco, articolando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di effettuare ulteriori accertamenti relativi alla gravità della malattia psichiatrica del detenuto e alla sua incompatibilità con la detenzione carceraria. In particolare, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione, e valutato, la memoria difensiva prodotta in giudizio, alla quale si allegava una perizia redatta in altro procedimento penale, attestante i disturbi psichici del detenuto e la conseguente seminfermità mentale e con la quale si chiedeva al Tribunale di disporre nuova perizia psichiatrica al fine di verificare la compatibilità delle patologie psichiatriche con la restrizione inframuraria.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione, relativamente alla richiesta difensiva ed alla perizia allegata con conseguente sussistenza di un motivo di annullamento dell'ordinanza giusta giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito, con diversi richiami alla giurisprudenza della Cedu e di questa Corte, violazione dell'art. 47-ter Ord. pen., con riferimento al diritto alla salute ed alla dignità del detenuto affetto da patologie mentali ed alla necessaria valutazione della compatibilità psichica del detenuto con la detenzione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
их
1. Il ricorso è infondato.
2. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono temi tra loro strettamente connessi. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280352-01). In ossequio a tale principio, il Tribunale di sorveglianza, sulla scorta delle relazioni cliniche in atti e dell'assenza di segnalazioni di episodi di ingravescenza delle patologie da cui il detenuto è affetto, ha concluso nel senso che le condizioni di salute del ricorrente, allo stato, non giustificano la necessità di disporre la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), Ord. pen. La doglianza difensiva per la quale il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la perizia dalla quale emergerebbero i disturbi psichici del detenuto, e la richiesta di effettuare ulteriori accertamenti, è, per certi versi generica, per altri, infondata nel merito. In primo luogo, si osserva che il riferimento alla memoria difensiva e alla perizia prodotte nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza difetta dell'indicazione delle circostanze che sarebbero state allegate nello scritto difensivo e delle condizioni di salute effettivamente risultanti dall'elaborato tecnico. Inoltre, quanto a quest'ultimo, manca una specifica indicazione della rilevanza ai fini del presente procedimento, sub specie di precisazione di quando è stato eseguito l'esame peritale esitato nella relazione asseritamente pretermessa. Per potersi ritenere decisiva la lamentata omessa valutazione della perizia, sarebbe stato necessario acquisire la certezza che essa avesse avuto riguardo alle condizioni di salute di MA all'epoca in cui lo stesso formulò istanza di detenzione domiciliare;
circostanza che neppure viene affermata in ricorso. A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che nella relazione redatta dal medico responsabile della AS circondariale è stato dato atto di aver effettuato (peraltro in data prossima a quella di pronuncia del provvedimento impugnato) anche una visita psichiatrica il cui esito, congiuntamente a quelli degli altri esami effettuati, depone per l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione
2
del beneficio richiesto.
Peraltro, con la memoria difensiva il ricorrente ha allegato una perizia, redatta in un precedente procedimento penale, che attesta la seminfermità mentale dell'imputato, che di fatto si rivela irrilevante stante il giudizio di compatibilità delle complessive condizioni di salute con la detenzione carceraria.
3. Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 15/10/2025
Il Consigliere estensore Vincent Galati
Il Presidente
IL AS
25/4/2025
SATION
3