Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso l'Avvocato GIUSEPPE BENEDETTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA LONERO BALDASSARRA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DE ER, US CI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAISIELLO 55, presso l'avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, rappresentati e difesi dall'avvocato PASQUALE MEDINA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 168/00 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 08/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi DE VE e RU IA proposero con atto 9.10.1996 opposizione alla stima della indennità di occupazione e di espropriazione, determinate in L. 11.824.553, del terreno di loro proprietà in Bari di complessivi mq. 868,52, oggetto di due distinti atti ablativi, del 12.12.1990 e del 6.12.1995 e convennero dinanzi alla Corte di Appello di Bari quel Comune, il quale resistette alla opposizione.
La Corte di Appello con sentenza 8.2.2000 ha accolto la domanda e determinato, giusta consulenza tecnica, in L. 171.081.000 l'indennità di espropriazione e in L. 21.071.299 l'indennità di occupazione, in base al valore venale dell'area all'epoca dei provvedimenti ablato-ri e a dieci annualità del reddito dominicale rivalutato;
oltre agli interessi legali dalle date dei provvedimenti espropriativi.
Ha ritenuto inapplicabile la riduzione del 40% prevista da tale norma per la mancata cessione volontaria del bene, in quanto la opposizione dell'espropriato era giustificata.
Propone ricorso per Cassazione con tre motivi il Comune di Bari;
resistono con controricorso DE VE e RU IA, che hanno anche eccepito la inammissibilità del gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia il Comune la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992, lamentando la mancata riduzione del 40%.
Assume che tale riduzione costituisce una modalità di calcolo della indennità, una volta che l'espropriato non sia addivenuto alla cessione volontaria del bene, al di là della congruità o meno dell'offerta operata in sede di provvedimento espropriativo. Con il secondo motivo è denunziato il vizio di omessa o insufficiente motivazione, sotto il profilo che la sentenza impugnata aveva recepito acriticamente le risultanze della C.T.U., nonostante le osservazioni mosse dal consulente di parte: la corte di merito avrebbe mancato di motivare, parche aveva applicato, come indicato dal C.T.U., l'indice di fabbricabilità territoriale massimo previsto nel comprensorio, anziché il medio, come "stigmatizzato dal consulente di parte del Comune". Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L. 865/1971. Assume il ricorrente che nella quantificazione della indennità di occupazione la corte di merito abbia errato nel riferirla alle date dei provvedimenti di occupazione 23.1.1989 e 18.1.1991, mentre " in atti risulta accertato che le date di immissione in possesso nelle distinte frazioni di suolo non corrispondevano alle date dei decreti ma sono successive".
La eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. Rilevano i resistenti che il Comune, prima ancora della notifica della sentenza impugnata, ha provveduto spontaneamente a liquidare agli attori le spese del giudizio, senza formulare riserve di gravame;
tanto avrebbe comportato la acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 c.p.c. Aggiungono, con la memoria ex art. 378 c.p.c., che tale acquiescenza era stata confermata dal deposito presso la Cassa DD. e PP., avvenuto nei primi mesi del 2002, delle somme giudizialmente riconosciute come dovute e dal sollecito loro rivolto per riscuoterle.
La tesi non può essere condivisa.
Posto che la acquiescenza tacita, preclusiva della impugnazione, è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente è concepibile solo una rinunzia espressa ad esso, nelle forme di legge (Cass. SS.UU. 8453/1998), nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza del deposito delle somme dovute, avvenuto dopo la notificazione del ricorso. Del pari irrilevante è il pagamento delle spese giudiziali, anteriormente ad esso, l'acquiescenza tacita consistendo nella accettazione della sentenza con la volontà di non impugnare, manifestata attraverso atti dai quali sia possibile desumere in maniera univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, perché incompatibili in modo assolto con la volontà di avvalersi della impugnazione;
atti che siano in grado di rivelare oggettivamente tale volontà, che non può essere rinvenuta, invece, nemmeno nella integrale riscossione delle somme dovute, essa riconducendosi all'intento di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza di condanna (Cass. 11975/1998; 11258/1996; 5745/1995). Il ricorso tuttavia non merita di essere accolto.
Quanto al primo motivo, va rilevato che il diritto dell'espropriato di accettare la indennità di espropriazione, senza la decurtazione del 40%, postula una adeguata proposta dell'espropriante, che faccia apparire congrua la indennità offerta ai sensi dell'art. 5 bis L.
8.8.1992 n. 359, non consentendo la legge cessioni per importi diversi da quelli legali, determinati seguendo i criteri normativi vigenti, costituendo la indennità di esproprio il punto di equilibrio tra contrapposti interessi, quello pubblico alla realizzazione dell'opera e quello privato alla conservazione del bene (Corte Cost. 369/1996) ed essendo la cessione volontaria istituto che si correla in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per l'indennità dovuta per l'ablazione (Cass. 13945/1999; 10797/1999;
4658/1997; 1886/1996; 7606/1994)); e ciò persino con riferimento ai suoli espropriati prima della entrata in vigore della predetta legge, non apparendo ragionevole una disparità di trattamento fra i soggetti espropriati in relazione al comune presupposto della necessaria congruità della stima amministrativa (Cass. 5283/2000);
sicché, se l'art. 5 bis, 2^ comma, abilita l'espropriato ad effettuare la cessione volontaria senza subire la decurtazione predetta in ogni fase del procedimento, non può non ritenersi che egli debba essere posto in grado di esercitare il diritto di accettare il prezzo offerto, onde effettuare la cessione volontaria, e ciò può avvenire solo se l'offerta della P.A. corrisponda al valore effettivo del bene, che deve essere assunto come base di riferimento dell'indennizzo.
Conseguentemente se il giudice ritiene l'offerta della P.A. inattendibile, non deve, nel determinare la giusta indennità, operare la decurtazione di cui trattasi, la quale è strettamente connessa alla mancata ac-cettazione di una stima congrua e affidabile (Cass. 2271/1999; 5381/1998). Quanto al secondo mezzo, il ricorso non è sul punto autosufficiente, in quanto omette di specificare se e con quale atto furono mosse critiche alla consulenza tecnica di ufficio sulla scorta della consulenza di parte, si da impegnare il giudice alla loro valutazione.
Del pari non conforme al principio di autosufficienza è il terzo motivo.
La corte territoriale, nel determinare la indennità di occupazione, l'ha quantificata in L. 11.730.583 per l'area di mq. 688 per il periodo 23.1.1989 - 11.12.1990, precisando che il dies a quo corrisponde al giorno della emanazione del decreto che ha autorizzato la occupazione legittima;
mentre per l'area di mq. 180,52 la quantificazione è stata di L.
9.340.716 per il periodo 18.1.1991 - 5.12.1995.
Il ricorrente omette di specificare quali siano state le date effettive di immissione in possesso, in quanto divergenti da quelle dei decreti di occupazione, e da quali atti tale divergenza emerga;
così incorrendo nella inammissibilità del gravame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 3.100 di cui 3000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in Euro 3.100 di cui 3000 per onorari e 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004