Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2003, n. 12521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12521 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 52 1 / 03 RE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE CORRISPETTIVO PEZ ESECUZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORI Dott. Antonio VELLA - Presidente R.G.N. 1367/01 26403 Dott. Olindo SCHETTINO -Rel. Consigliere Cron. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep. 3323 Consigliere Ud. 01/04/03 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI RR, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZION E, difeso dall'avvocato VITTORIO ZUCCONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MOCA SDF, in persona del titolare e legale rapp.te p.t. CO TI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE , difeso dall'avvocato LUCIANA PETRELLA, giusta delega 2003 in atti;
539 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 39/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 18/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato VITTORIO ZUCCONI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per ïl rigetto del ricorso. -2- R.G.N.1367/01 Oggetto: Pagamento corrispettivo per esecuzione di lavori. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 6-2-1987, la MO.CA s.d.f. conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Bologna, HE DO per sentirlo condannare al pagamento della disomma lire 8.673.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per lavori edili eseguiti nell'abitazione del HE, per i quali era stata pattuita una tariffa oraria di lire 12.500 oltre IVA ed erano state impiegate 588 ore di lavoro, per totaleun quindi di 7.350.000, esclusa IVA. Si costituiva il convenuto, eccependo il difetto di legittimazione attiva della MO.CA., non essendo stata la stessa ad eseguire i lavori e non essendole state comunque commissionate le opere. l'istruttoria con produzione di Espletata assunzione di prova per testi e documenti, consulenza tecnica, l'adito tribunale, con sentenza n.733/97, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento all'attrice della somma di lire 6.800.000, oltre al maggior danno da 2 svalutazione monetaria, comprensivo degli interessi legali, equitativamente liquidato nella misura del 10% annuo, dalla data della domanda al 15-12-1990 ed ai soli interessi legali, assorbenti il maggior danno da svalutazione da quest'ultima data al saldo;
condannava, inoltre, il convenuto anche alle spese processuali. Proposto appello dal HE, la corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 18 gennaio 2000, 10 ha rigettato, condannando l'appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. E' infondata l'eccezione di legittimazione " dellfa ce, sollevata dal convenuto, atteso che i lavori eseguiti da CO e EN TI, soci della p eta di fatto us.CA., possono che secco bevere riferibilia questa, che, priva di personalità dai suoi giuridica, non diversoè soggetto soci, per cui deve essere esclusa una volontà o un ой собого interesse Esoci distinto e potenzialmente antagonista a quello della società. Dalle delloammissioni stesso eHE dalla espletata consulenza datecnica è risultato, un lato, che i lavori di ristrutturazione di cui è stato chiesto il pagamento sono stati eseguiti dai 3 soci della MO.CA. e corrispondono a quelli commissionati dal HE, e, dall'altro, che i tempi necessari all'esecuzione delle opere, e quindi il numero di ore di lavoro effettivamente impiegate dai TI, sono stati calcolati proprio nel rispetto delle deduzioni e prospettazioni da lui formulate. Non sussiste neppure il vizio di ultrapetizione dedotto dall'appellante, posto che il tribunale ha liquidato il corrispettivo dovuto all'attrice, come da questa domandato, tenendo conto del compenso di ora di lavoro, secondo lire 12.500 per ogni le pattuizioni intervenute tra le parti. La corte ha anche escluso, esaminate e valutate le testimonianze di IN AN, convivente del convenuto all'epoca dei fatti, e di MA HE, genitore di lui, che sia la prova che il emersa corrispettivo per i lavori eseguiti dall'attrice sia stato da DO HE interamente pagato, e che, inoltre, egli abbia versato ai TI, per i lavori in questione, un acconto di lire 1.000.000; come ha parimenti escluso che dall'esecuzione degli di umidità stessi siano derivate infiltrazioni nell'immobile. la corte, infine, contrariamente Secondo all'assunto dell'appellante, il procedimento non si in dipendenza della cessazione è estinto della MO.CA. e della sua dell'attività cancellazione dal registro delle imprese;
e, quanto alla doglianza per la mancata ammissione delle stesse,superfluità delle il prove, a parte la diniego di ammissione è dipeso dalla mancata rinnovazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, per cui le relative richieste dovevano intendersi abbandonate. Ricorre per la cassazione della sentenza DO HE, deducendo cinque motivi di gravame, con cui, denunciando vizi di motivazione e violazione di legge, ripropone le stesse questioni devolute all'esame della corte di appello. Resiste con controricorso la MO.CA. s.d.f., in rappresentante pro tempore persona del legale "rivirente he deportia's menon, siden deci 20 21.34€ CO TI. ed. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione ed erronea applicazione degli artt.2266 e 2297 C.C., in relazione all'eccepito difetto di legittimazione attiva della dei TI, in MO.CA., per l'estraneità 5 particolare di TI EN, cui aveva affidato i lavori, alla società MO-CA all'epoca in cui furono iniziate ed eseguite le opere, come risulta dal certificato della CCIAA. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa dell'art.112 c.p.c. e vizio di applicazione per avere ritenuto, la corte di motivazione, merito, che il tribunale non avesse pronunciato extra petita, determinando il giusto compenso ai sensi dell'art. 2225 c.c., mentre per tale pronuncia mancava del tutto la domanda. Con il terzo motivo denuncia ancora vizio di motivazione nonchè violazione e falsa applicazione allerelazione emergenze thy dell'art.2735 C.C., in istruttorie inerenti l'avvenuto integrale pagamento delle opere, con riferimento, in particolare, alla errata valutazione delle testimonianze della AN e di HE MA e della confessione stragiudiziale resa dalla controparte. Il vizio di motivazione denunciato con il quarto motivo riguarda l'esclusione del nesso di causalità tra i lamentati ( e tempestivamente denunciati) difetti (infiltrazioni) e le opere eseguite dagli attori. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, 6 infine, violazione e falsa applicazione degli artt.245 co.2 e 281 perc.p.c., la mancata assunzione dei testi sulle circostanze dedotte a prova contraria dal convenuto, dopo che gli stessi erano stati assunti sulle prove dirette. ENTELEGEREAEes be depositata memoria Sengi Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. E' priva di pregio, innanzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione dellaattiva MO.CA. società di fatto, già ritenuta infondata dalla corte di merito e qui riproposta dal ricorrente con il primo motivo, atteso che, essendosi accertato in sede di merito che i lavori per i quali è stato chiesto il pagamento del corrispettivo furono dal HE commessi (CO,ai TI EN ed TU), soci della predetta società, e che dagli stessi furono poi eseguiti, legittimato ad agire in dotata, trattandosi di giudizio per la società società di fatto, di autonomia patrimoniale, ma priva di vera personalità giuridica al fine di conseguire dal committente il pagamento del corrispettivo dei lavori, era ciascuno dei soci predetti, come si ricava dagli artt.2257 e 2266 7 c.c; nulla rilevano, proprio perché si è in unpresenza di tale tipo di società, che EN TI, dedottocome dal ricorrente, sarebbe entrato a farne parte in ероса successiva all'esecuzione delle opere. Non sussistono neppure la violazione di legge ed il vizio di motivazione denunciati con il secondo motivo. Dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava, invero, che la corte, rispondendo ad analogo motivo di hacensura, escluso, con motivazione pienamente aderente alle risultanze di causa, il vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso, secondo il ricorrente, il primo giudice, evidenziando che questo, nello statuire sulla domanda della MO.CA. di condanna del HE al pagamento del corrispettivo - domanda formulata, relativamente al quantum, sulla base della pattuita tariffa oraria ha tenuto conto, ai fini della determinazione dell'effettivo importo dovuto per i lavori eseguiti, dell'espletata consulenza tecnica, disposta proprio a tale scopo e "non contestata", quanto alle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, dal convenuto, nonchè delle "dettagliate indicazioni fornite dallo stesso 8 HE"; ed ha, quindi, accolto la domanda per l'importo così determinato, statuendo in tal modo del principio sancito nel pieno rispetto dall'art. 112 c.p.c. La censura di cui al terzo motivo è inammissibile, volta com'è a sostituire, alla corretta e puntuale valutazione della prova testimoniale compiuta dal giudice di merito il quale, argomentando in maniera logica e convincente, ne ha conseguentemente desunto che il convenuto non ha pagato il corrispettivo dei lavori commessi ai TI una diversa "lettura" delle Λ - dichiarazioni rese dai testi AN e HE MA, che uidentemente non può trovare ingresso in questa sede. Parimenti inammissibile è la censura contenuta nel sindacabile la quarto motivo, non essendo della corte con la quale, con statuizione accertamento in fatto e con congrua motivazione, è stato escluso, sulla base anche in questo caso delle assunte testimonianze, che le infiltrazioni di umidità denunciate dal ricorrente siano state causate dalla cattiva esecuzione dei lavori. Non infine,sussiste, la violazione di legge denunciata con il quinto motivo, avendo la corte 9 viceversa, corretta applicazione della fatto, inammissibili le istanze legge, nel dichiarare istruttorie dell'appellante, in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado né, come ha ricordato la stessa corte, all'udienza collegiale in grado di appello, e da intendersi, pertanto, implicitamente rinunciate (ved.sent.n.550/81). Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La rigettaCorte il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 136,50, oltre euro 600,00 per onorari ed accessori di legge Così deciso in Roma, il 1° aprile 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Antonio Vella) (Dr. Olindo Schettino) Анбайбия Find th IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.7060 2003 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Roma Si attesta la registrazione presso IL CANCELLIERE C1CANCELLIER l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al 243" ..versate € 166. D. ..// it ...1.6.GEN 2013.... IL FUNZIONARIO 10