Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 28 DPR n. 488 del 1968 - prevedente che, per le categorie dei lavoratori giornalieri di campagna e assimilati, la retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi da versare per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti è calcolata in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per la provincia, con decreto del Ministro del lavoro, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate - non è rilevante la prestazione consuetudinaria di fatto di un orario di lavoro inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria, ove tale riduzione non sia prevista e consentita dagli stessi contratti collettivi e non sia altresì consentita la corrispondente diminuzione della retribuzione giornaliera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6732 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LLTT NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI, N. 20, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CONTI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LLTT, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (subentrato allo SCAU SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI MULAS, LEONARDO LIRONCURTI, MARIO POTI, giusta procura speciale per atto Notar Franco LUPO di Roma, in data 18/03/96, REP. N. 26973;
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 2011/95 del Tribunale di LECCE, depositata il 11/09/95, R.G.N. 474/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
inammissibilità del secondo e del terzo;
rigetto del quarto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 giungo 1990 i signori AU
L'IE e NI L'IE chiedevano al Pretore di Lecce di dichiarare illegittimi e quindi annullare i bollettini di c/c inviati dal Servizio Contributi Agricoli Unificati con raccomandata del 12.4.1990.
Esponevano di essere titolari di una azienda agricola in provincia di Lecce e lamentavano che i contributi richiesti erano determinati in modo errato, sulla base di parametri retributivi, previsti dalla contrattazione collettiva vigente, rapportati ad una giornata lavorativa di ore 6,40, senza che si tenesse conto della retribuzione effettivamente corrisposta e, comunque, della diversa durata della prestazione di lavoro giornaliero della manodopera agricola in provincia di Lecce (5 ore).
Il Servizio Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.) si costituiva e contestava la domanda.
Con sentenza del 13 novembre 1992 il Pretore di Lecce rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di causa. Avverso la decisione proponevano appello i signori
L'IE.
Sostenendo che, nella determinazione dei contributi sociali in agricoltura, dovesse farsi riferimento non ad un minimale di retribuzione imponibile, astrattamente considerato, bensì alla effettiva realtà provinciale agraria, realtà che, per la provincia di Lecce e per consuetudine ormai notoriamente acquisita, fissava in 5 ore l'orario di lavoro giornaliero del settore.
Deducevano, inoltre, la illegittimità del sistema di accertamento c.d. provvisorio fondato sull'art. 5 del D.L. 23.1.1948 n. 59. Eccepivano, infine, la illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 14, della legge n. 48 del 1988, nonché dell'art. 5, n. 6, del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n. 83. Lo S.C.A.U., costituitosi, resisteva.
Con sentenza del 4 luglio / 11 settembre 1995 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello e compensava le spese del grado. Ritenevano i giudici d'appello che, contrariamente a quanto erroneamente supposto in alcune precedenti decisioni - con accertamento in fatto che aveva tratto in errore la stessa Corte di legittimità -, tutti i contratti collettivi provinciali successivi a quello del 1957, conformemente alla contrattazione collettiva nazionale, avevano previsto anche per la provincia di Lecce una giornata lavorativa di ore 6,40. I contratti provinciali prevedevano tra l'altro, nel chiarimento a verbale, che la eventuale riduzione dell'orario di lavoro non avrebbe comportato diminuzione della retribuzione giornaliera e che la retribuzione oraria avrebbe dovuto essere conseguentemente riproporzionata. Non essendo prevista alcuna possibilità di riduzione dell'orario giornaliero, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna andava determinato con riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;
irrilevante pertanto era, ai fini contributivi, una situazione o usanza locale non prevista dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale richiamava, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 342 del 20 luglio 1992, dichiarativa della legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/68. In ordine alle doglianze di illegittimità del sistema di accertamento c.d. provvisorio delle giornate lavorative (art. 6, comma 14, della legge 29.2.1988 n. 48, di conversione del D.L. 30.12.1987 n. 536, in relazione all'art. 5 del D.L.vo 23 gennaio 1948 n. 59), il giudice d'appello osservava che, in base alle informazioni assunte presso lo SCAU, tutto ciò che era stato assoggettato a contribuzione era scaturito da esplicite denunce di parte. Donde la irrilevanza della censura di illegittimità del sistema di accertamento di cui alle norme sopra richiamate. Il Tribunale, infine, riteneva infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 7, comma 3, del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con legge il marzo 1970 n. 83 (sull'accertamento del numero di giornate lavorative di compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti), atteso il carattere particolare del lavoro agricolo, che mal si presta a ben precise puntualizzazioni ed individuazioni, che sono invece possibili in altri settori del mondo del lavoro. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il solo dott. NI L'IE, formulando quattro motivi di censura. L'INPS, successore per legge del soppresso SCAU (art. 19 della legge 23.12.1994 n. 724), ha depositato procura, partecipando alla discussione all'udienza del 9 giugno 1998 ma non comparendo alla successiva udienza del 9.12.98.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, in combinazione con l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in legge 7 dicembre 1989 n. 389. Ricordato che la norma di cui all'art. 28 citato fu dettata allo scopo di evitare che un unico parametro retributivo, valido per l'intero territorio nazionale, consentisse un trattamento identico a situazioni locali notoriamente differenziate, e richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 342 del 1992 - che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo citato - il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale di Lecce si è discostato dall'orientamento espresso sulla questione dalla Corte di Cassazione. Non sarebbe vero, come hanno invece scritto i giudici di appello, che quell'orientamento si sarebbe formato sul falso presupposto di fatto che tutti i contratti nazionali di categoria, pur avendo previsto l'orario giornaliero di lavoro di ore 6.40, hanno tuttavia stabilito la possibilità della sua riduzione secondo le consuetudini locali. Quanto al fatto che i più recenti contratti integrativi provinciali non consentono alcuna deroga circa l'orario di lavoro, che viene confermato in ore 6.40, si tratterebbe di argomentazione irrilevante, atteso che l'art. 28 D.R.P. n. 488/1968 non fa alcun cenno ai contratti provinciali e che, quindi, tali accordi non costituiscono validi strumenti di indagine.
I giudici del merito avrebbero dovuto tenere conto dell'indiscussa consuetudinaria durata di cinque ore della giornata lavorativa dei giornalieri di campagna nella provincia di Lecce.
Con il secondo motivo, denunciando erronea interpretazione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972 n. 457 e dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 per la determinazione della retribuzione media convenzionale, il ricorrente, premesso che l'art. 3 della legge n. 457 del 1972 è assolutamente estraneo al caso in esame, sostiene che comunque tale articolo è stato anche male applicato, in quanto la retribuzione media del giornaliero di campagna, comprensiva della contingenza, del terzo elemento e delle altre indennità fisse, deve ricavarsi sommando il salario dell'operaio comune con il doppio del salario dell'operaio qualificato e con i triplo del salario dell'operaio specializzato, e dividendo poi il totale per sei;
invece lo SCAU, al termine di tale operazione, aggiunge illegittimamente a tale media il terzo elemento e le altre indennità fisse.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa l'eccepito erroneo richiamo all'art. 3 della legge 8 agosto 1972 n. 457 nella determinazione dei contributi agricoli unificati
(art. 360, n. 5, c.p.c.). Deduce che aveva evidenziato, nell'atto di appello, che tale norma è diretta agli enti previdenziali ed indica le modalità con le quali calcolare la retribuzione allo scopo di determinare le indennità da erogare agli assicurati e non certo i contributi da versare da parte dei soggetti obbligati.
Su tale punto il Tribunale di Lecce ha omesso qualsiasi statuizione.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta errata valutazione della prospettata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e degli artt. 5, n. 6, e 7 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con la legge 11 marzo 1970 n. 83. Ricordato che la questione riguarda i contributi dovuti per le giornate lavorative dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari, il ricorrente deduce la illegittimità costituzionale della determinazione del numero di tali giornate con il criterio di accertamento presuntivo dell'ettaro - coltura, criterio che, già previsto dagli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940 n.1949, fu dichiarato illegittimo con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 65 del 1962, e poi illegittimamente reintrodotto con le norme sopra denunciate.
Erroneamente il giudice di appello avrebbe ritenuto irrilevante la questione sulla base delle informazioni acquisite presso lo SCAU, secondo le quali l'accertamento delle giornate lavorative si era basato sulle denunce di parte presentate allo specifico fine dell'imposizione dei contributi previdenziali obbligatori in agricoltura.
Deduce che le giornate da denunciare dovevano essere indicate in base ai valori medi stabiliti dalla commissione provinciale, come risulterebbe dalla copia del mod. Acc. l/C.F. - P.C. bis. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo rileva il Collegio che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le tante, Cass., n. 11300/93, 5762/94, 6397/95, 6991/95, 1552/96) era, in effetti, partita dal presupposto che i contratti collettivi nazionali di categoria, nel prevedere l'orario giornaliero di lavoro in ore 6 e 40 minuti, avessero altresì previsto la possibilità della sua riduzione secondo le consuetudini locali. Ecco, allora, che la consuetudine di un orario di cinque ore dei giornalieri di campagna nella provincia di Lecce veniva ad essere consentita (ed avallata) dalla contrattazione collettiva;
e non si creava alcun contrasto con l'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, che, con una statuizione poi confermata con l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, come convertito con legge 7 dicembre 1989 n. 389, statuisce che le retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, abbiano come base le "retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate".
Se gli stessi contratti collettivi di lavoro prevedono una deroga all'orario giornaliero di ore 6.40 - è stata, in sostanza, l'argomentazione delle citate sentenze di questa Corte - allora si può e si deve tenere conto di un orario consuetudinario ridotto, senza che ciò comporti violazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 488 del 1968. In questo modo si superava anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 342 del 7/20 luglio 1992, che pure aveva ritenuto infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968 n.488, anche in combinato disposto con l'art. 1, primo comma, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. con legge 7 dicembre 1989 n.389, nella parte in cui non consente di tenere conto, al fine della determinazione della base imponibile, di usi provinciali che fissano la durata della giornata lavorativa in misura diversa da quella utilizzata dalla contrattazione collettiva di settore e di categoria e, in particolare, di quello vigente nella provincia di Lecce.
La Corte Costituzionale aveva osservato che il sistema seguito dal legislatore consente di tenere sufficientemente conto delle varie realtà provinciali e di effettuare un bilanciamento di interessi assicurato dalla utilizzazione di contratti collettivi come modelli generali o parametri validi per la generalità dei datori di lavoro. Il che - aggiungeva il giudice delle leggi - è possibile anche allo stato della vigente legislazione e dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i detti contratti hanno natura di diritto privato.
"Inoltre, l'applicazione dei contratti collettivi utilizzati come parametro per la determinazione della retribuzione imponibile," - continuava la Corte - "secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, non lede affatto la libertà dei datori di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali di categoria".
Una volta accertato da parte del giudice del merito - e il dato non è contestato da parte del ricorrente - che sia i contratti collettivi nazionali sia i contratti integrativi provinciali (successivi a quello del 16.3.1957) non prevedono alcuna deroga all'orario di 40 ore settimanali (pari ad ore 6.40 giornaliere), ma che anzi i contratti provinciali, nel chiarimento a verbale, statuiscono che la eventuale riduzione dell'orario di lavoro non comporta diminuzione della retribuzione giornaliera e che la retribuzione oraria deve essere conseguentemente riproporzionata (pag. 7 della sentenza impugnata), ecco che l'orientamento di questa Corte circa l'interpretazione dell'art.28 del D.P.R. n. 488 del 1968 deve essere necessariamente rivisto.
Il presupposto costante della giurisprudenza che aveva ritenuto legittima la disapplicazione del decreto del Ministero del Lavoro con riferimento alle retribuzioni medie determinate per la provincia di Lecce è infatti, come si è visto, costituito dal fatto che i contratti collettivi prevedessero la possibilità di una riduzione dell'orario giornaliero di sei ore e quaranta minuti secondo le consuetudini locali (Cfr. Cass., 29 novembre 1993 n. 11800; 1^ aprile 1994 n. 3178; 14 giugno 1994 n. 5762; 7 giugno 1995 n. 6397; 21 giugno 1995 n. 6991; 14 novembre 1995 n. 11785;
28 febbraio 1996 n. 1552; 10 aprile 1996 n. 3349; 6 giugno 1997 n. 5051; 24 novembre 1997 n. 11761).
Se così non è, ecco che appare corretta la decisione del giudice di secondo grado, che ha osservato che "il legislatore, quindi, pur rapportando il contributo base alle varie realtà provinciali, ha inteso, però, fare esplicito riferimento non già a mere situazioni di fatto locali, ancorché radicate nel territorio, bensì' a situazioni previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale, non potendosi evidentemente ancorare la contribuzione, foriera di trattamenti previdenziali e assistenziali a carico della collettività, a mere situazioni o usanze locali, non espressamente previste dalla contrattazione collettiva di categoria".
Del resto il riproporzionamento della retribuzione oraria, imposto dalla contrattazione collettiva, onde evitare diminuzione della retribuzione giornaliera in caso di eventuale riduzione dell'orario di lavoro, non comporta alcuna differenza con il contributo dovuto in caso di orario di 40 ore. Ed è significativo il fatto che nel giudizio di merito non si è indicata e fatta valere una specifica "retribuzione giornaliera" inferiore alla retribuzione fissata con D.M. sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi, ma ci si sia limitati ad invocare un inferiore orario giornaliero, sul presupposto indimostrato - e, invece, contraddetto dal chiarimento a verbale citato a pag. 7 della sentenza impugnata - che una riduzione dell'orario di lavoro comportasse diminuzione della retribuzione. Non essendo prevista dalla contrattazione collettiva nazionale alcuna deroga all'orario settimanale di 40 ore, ed essendo invece imposto, dalla contrattazione integrativa, il mantenimento della retribuzione contrattuale anche in caso di eventuale riduzione dell'orario, la decisione del Tribunale di Lecce in ordine alla interpretazione dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 appare corretta e non meritevole delle censure avanzate, oltre che in linea con la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 342 del 1992. Va di conseguenza affermato, riprendendo e puntualizzando l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 8511 del 3 agosto 1995, che ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 - secondo cui per le categorie dei lavoratori giornalieri di campagna ed assimilati la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, va stabilita in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per la provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate - non è rilevante la prestazione consuetudinaria di fatto di un orario di lavoro inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria, ove tale riduzione non sia prevista e consentita dagli stessi contratti collettivi e non sia altresì consentita la corrispondente diminuzione della retribuzione giornaliera. Infondato e il sospetto di illegittimità costituzionale di una tale interpretazione dell'art. 28 citato, anche alla luce della sentenza n. 342/92 della Corte Costituzionale. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente attesa la loro stretta connessione, sono anch'essi infondati.
Con tali censure il ricorrente sostiene: a) che l'art. 3 della legge 8 agosto 1972 n. 457 si preoccupa di stabilire le modalità di calcolo della retribuzione da prendere a base per l'erogazione delle prestazioni economiche agli assicurati e non di fissare la retribuzione utile per il versamento dei contributi;
b) che, se così non fosse, comunque l'applicazione delle modalità di calcolo fissate dal terzo comma del citato art. 3 sarebbe stata effettuata dallo SCAU in maniera scorretta.
In ordine al primo punto osserva la Corte che il primo comma dell'art. 3 citato equipara la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità giornaliera di malattia a quella utile per il calcolo dei contributi. Dispone, infatti, la norma:
"L'indennità di cui al precedente articolo 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488". Ecco che allora i successivi commi dell'articolo, esplicativi delle modalità di calcolo della retribuzione dei salariati fissi e dei giornalieri di campagna, non possono non riguardare anche la retribuzione utile ai fini contributivi.
E a nulla rileva che tale disposizione sia successiva di circa quattro anni al D.P.R. n. 488 del 1968; se in precedenza il procedimento di calcolo delle retribuzioni medie dei lavoratori agricoli era eventualmente diverso (e, comunque, non poteva non tenere conto di tutto quanto doveva essere corrisposto, secondo la contrattazione collettiva, come controprestazione del lavoro prestato), a partire dall'entrata in vigore della legge n. 457 del 1972 viene legittimamente adottato tale criterio.
Il secondo e terzo comma del citato articolo 3 così
dispongono:
"Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato".
Il confronto tra il secondo e il terzo comma evidenzia che sia per i salariati fissi che per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione di cui al primo coma è comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse (e, per i giornalieri di campagna. anche del terzo elemento, trattamento forfettario sostitutivo della indennità di anzianità).
Secondo la tesi del ricorrente, invece, per i giornalieri di campagna, l'ammontare della retribuzione non dovrebbe tener conto di contingenza, terzo elemento ed altre indennità, perché tali elementi dovrebbero ritenersi già compresi nel salario base. Tale interpretazione del terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972 n. 457 non è corretta.
La prima parte del comma, infatti, statuisce che l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche. Trattasi di disposizione analoga a quanto dispone il secondo comma per i salariati fissi.
Che poi la seconda parte del terzo comma preveda la divisione per sei del totale costituito dalla somma del salario del lavoratore comune, del doppio del salario del lavoratore qualificato e del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato, non significa, come vorrebbe il ricorrente, che per i giornalieri di campagna terzo elemento, contingenza ed altre indennità siano da ritenersi già compresi nel salario base (che, per definizione, non comprende tali elementi retributivi). Tale interpretazione evidenzierebbe una illogica contraddizione tra la prima parte del comma (nella quale salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse sono tenuti separati e concorrono, nel loro insieme, a formare la retribuzione utile ai fini del primo comma) e la seconda parte (nella quale il salario base sarebbe già comprensivo della contingenza, del terzo elemento e della altre indennità). Correttamente, pertanto, alla media dei salari vengono aggiunti terzo elemento, contingenza ed altre indennità. Trattasi di interpretazione in linea con il concetto di retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (cfr., sul punto, la già citata sentenza n. 342 del 1992 della Corte Costituzionale, paragrafo 3 della motivazione). Infondato è, infine, anche il quarto motivo.
La prospettata eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e 5, n. 6 e 7, del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in legge 11 marzo 1970 n. 83 (sul criterio di accertamento presuntivo, per ettaro - coltura, delle giornate lavorative dei compartecipati familiari e dei piccoli coloni) risulta irrilevante nella fattispecie in esame, atteso che, come ha accertato il Tribunale - e, sul punto non viene mossa alcuna censura specifica - le giornate lavorative sulle quali è stato calcolato il contributo derivano dalle denunce presentate dalla ditta sugli appositi modelli. Non si lamenta, in particolare, che le giornate siano inferiori a quelle denunciate. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Si ritiene equo, in considerazione della difficoltà della materia e delle differenti conclusioni cui, partendo da un errato presupposto di fatto, era pervenuta la Corte in precedenti pronunce, compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999