Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6732
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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A norma dell'art. 28 DPR n. 488 del 1968 - prevedente che, per le categorie dei lavoratori giornalieri di campagna e assimilati, la retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi da versare per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti è calcolata in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per la provincia, con decreto del Ministro del lavoro, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate - non è rilevante la prestazione consuetudinaria di fatto di un orario di lavoro inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria, ove tale riduzione non sia prevista e consentita dagli stessi contratti collettivi e non sia altresì consentita la corrispondente diminuzione della retribuzione giornaliera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6732
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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