Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
Il libro dei soci è una scrittura privata, e la sua falsificazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 cod. pen., non del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2007, n. 32847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32847 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
32847 /07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/06/2007
SENTENZA
N.777 07 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. COSENTINO GIUSEPPE MARIA
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. PAGANO FILIBERTO Π N. 010619/2004 2. Dott. FIANDANESE FRANCO
3. Dott.ZAPPIA PIETRO 11
4.Dott. RENZO MICHELE 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da : E
N. IL 30/01/1931 1) DI CO TERESA
avverso SENTENZA del 03/07/2003
CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ZAPPIA PIETRO
che ha concluso per l'inammumbilité du co سة
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit. il difensore Avv. Raffaele Errico il quale ha chiesto l'acco glimento del conso
*
さ 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 15.2.2002 il Tribunale di Taranto, ritenuta la responsabilità di Di CO ER in concorso con altre persone rimaste ignote, in ordine al reato continuato di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative, appropriazione indebita e false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili od acconti sui dividendi (artt. 110, 477,
482, 646 c.p., 2621 c.c.) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava la predetta alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
condannava altresì l'imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile TI ES, da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese ed onorari di costituzione in giudizio.
Con tale sentenza il Tribunale rilevava che l'imputazione a carico della Di CO, titolare per l'80% delle quote di partecipazione nella s.r.l. "Laboratorio di analisi biologiche ER
Di CO" appartenendosi il rimanente 20% al proprio figlio
TI DI, deceduto il 29.3.1994, consisteva nell'avere la stessa, in concorso con persona rimasta ignota, falsificato sul libro dei soci, successivamente alla data di decesso del figlio, la firma dello stesso, relativa alla cessione in favore di essa imputata della quota di quest'ultimo della società in parola, con la conseguenza che nei bilanci del 31.12.1993, 31.12.1994 e 31.12.1995 risultava che la stessa era l'unica socia;
commettendo altresì in tal modo i reati di appropriazione indebita e false comunicazioni ed illegale. ripartizione di utili o acconti sui dividendi. Con sentenza in data 3.7.2003 la Corte di Appello di Lecce,
Sezione Distaccata di Taranto, preso atto delle modificazioni subite dalla norma di cui all'art. 2621 c.p. ad opera del D.Lgs. n.
61/2002, assolveva la Di CO dall'imputazione predetta perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, e dichiarava non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine agli altri reati ascrittile perché estinti per intervenuta prescrizione;
confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava l'imputata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla costituita parte civile TI ES, padre di TI
DI.
Avverso tale sentenza l'imputata Di CO ER propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione degli artt. 129 c.p.p. e 530 c.p.p. per avere il giudice di appello omesso di adottare una pronuncia assolutoria in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 646 e 477-482 c.p., pur in presenza dei relativi presupposti. In particolare rileva la ricorrente che alla Corte territoriale, in presenza di una causa di estinzione del reato, era preclusa una pronuncia assolutoria ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., ma se dagli atti risultava la prova dell'innocenza dell'imputata, questa doveva essere dichiarata;
altrimenti si sarebbe verificata la paradossale conseguenza di una possibile condanna per gli interessi civili, pronunciata sulla base di atti contenenti la prova dell'erroneità della tesi accusatoria e cioè
la prova dell'innocenza dell'imputata.
Il motivo non è fondato. 5
Ed infatti, se pur è vero che, in caso di costituzione di parte
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civile nel procedimento penale il giudice, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, è tenuto a motivare in ordine alla possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p., è altrettanto vero che lo stesso giudice, all'esito di tale verifica, ben può dichiarare l'estinzione del reato (nel caso di specie per prescrizione) ove accerti che non sussistono i presupposti per una assoluzione nel merito, condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della predetta parte civile.
Osserva in proposito il Collegio che in tema di rapporti fra giudizio penale e giudizio civile, ai fini di stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio civile, occorre che la motivazione della sentenza penale individui compiutamente gli elementi su cui si fonda la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile;
e tale esigenza è ancor più rilevante laddove la sentenza penale abbia condotto, come nel caso di specie, ad una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
Ed invero, in tema di declaratoria di estinzione del reato l'art. 578 c.p.p. prescrive che il giudice d'appello o la Corte di
Cassazione, nel rendere la relativa pronuncia, decida sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni contenute nella sentenza che concernono gli interessi civili, qualora sia già intervenuta condanna in precedente grado di giudizio. In tal caso, al fine della pertinente decisione, i motivi di doglianza dedotti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi confermare una condanna al risarcimento del danno, anche soltanto generica, per la mancanza della prova d'innocenza, alla stregua della regola di giudizio fissata dall'art. 6
- 129 cpv. c.p.p. (Cass. sez. II, 1.3.2004, rv. 228380; Cass. sez. III,
1.12.2004 n. 1988).
E pertanto nel giudizio di appello, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni pronunziata dal giudice di primo grado, ed essendo ancora pendente l'azione civile, la Corte territoriale, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., è tenuta, quando dichiari l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna al risarcimento del danno pronunziata dal primo giudice, in base al principio inderogabile del processo penale secondo cui la condanna al risarcimento del danno può essere pronunziata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato; e ciò anche se l'estinzione del reato non gli consente di pronunziare la condanna penale (Cass. sez. IV,
8.10.2003 n. 1484).
Orbene, nel caso di specie la Corte di merito si è correttamente ispirata a questi principi, avendo confermato la condanna dell'imputata al risarcimento del danno dopo aver evidenziato che la responsabilità dell'imputata per il reato di falso e per quello di appropriazione indebita della quota societaria pari al 20% risultava "ampiamente provata dalle conclusioni cui erano pervenuti il perito nominato dal GIP nel corso dell'incidente probatorio ed il consulente della parte civile"; aggiungendo che il
Tribunale aveva "diffusamente spiegato, con argomentazioni condivise dalla Corte, le ragioni per le quali ha ritenuto di fare 7
proprio il parere motivato espresso dai due esperti citati e di disattendere quello formulato dal consulente dell'imputata". Ed ha altresì diffusamente motivato, con valutazione di merito assolutamente coerente e corretta che sfugge quindi alla valutazione di questo Collegio, sugli ulteriori e decisivi elementi
(deposizione testimoniale, acquisizione di documenti) che rendevano evidente la responsabilità della Di CO in ordine ai suddetti reati di falso ed appropriazione indebita, dando atto quindi non solo della insussistenza dei presupposti di una sentenza di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., ma anzi della presenza di elementi che rendevano evidente la colpevolezza dell'imputata.
E pertanto il ricorso sul punto non può trovare accoglimento.
Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 646 c.p. in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p. per difetto del presupposto dell'altruità dell'oggetto materiale della condotta, nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, lett. e), c.p.p.
In particolare rileva la ricorrente che, essendo la costituzione della società con TI DI di natura fittizia, siccome riconosciuto dalla sentenza di secondo grado, mancava il presupposto dell'altruità della cosa richiesto dall'art. 646 c.p. per la configurabilità del reato in questione.
Il motivo è manifestamente infondato ove si osservi che il carattere simulato della intestazione delle quote sociali al predetto
TI DI risulta assolutamente indimostrato, di talché il motivo di ricorso incentrato sull'asserita carenza del presupposto dell'altruità della cosa si appalesa destituito di ogni fondamento. A ciò si aggiunga che il suddetto motivo di gravame propone in 8
buona sostanza una diversa valutazione degli elementi di fatto posti dal giudice di merito a fondamento della propria decisione, e pertanto il suddetto motivo deve ritenersi chiaramente inammissibile esulando dal sindacato del giudice di legittimità la valutazione dei fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti (non ravvisabili nel caso di specie) della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Col terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 646 c.p. in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p. per difetto dell'elemento materiale del reato, nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, lett. e), c.p.p.
In particolare rileva la ricorrente che oggetto materiale del reato di cui all'art. 646 c.p. è una cosa che presenti i caratteri della definitezza spaziale e della esistenza autonoma, mentre non possono essere oggetto di apprensione i diritti;
e pertanto una quota sociale, che altro non è se non un insieme di diritti, non può costituire oggetto materiale di appropriazione indebita.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero le quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata costituiscono "beni” nel senso previsto dall'art. 810 c.c. e vanno ascritte residualmente alla categoria dei beni mobili a norma dell'art. 812 c.c., atteso che alla quota fa capo tutta la posizione del socio, non riducibile ad una mera posizione creditizia. E pertanto la quota, al pari di tutti i beni mobili, è suscettibile di appropriazione, così come è suscettibile di costituzione in pegno (istituto tipicamente riferibile alla res mobile).
Col quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 646 c.p. in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p. 9
per difetto dell'elemento psicologico del reato, nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, lett. e), c.p.p.
In particolare rileva la ricorrente che il dolo specifico previsto dalla norma in esame richiede la volontà di un ingiusto profitto, e cioè di un vantaggio economico, vantaggio nel caso di specie non perseguibile risultando provato che la società era in perdita.
Il motivo è manifestamente infondato.
Innanzi tutto osserva il Collegio che anche in tal caso ci troviamo in presenza di rilievi che presuppongono una valutazione di elementi di fatto, inammissibile in sede di ricorso per cassazione.
A ciò deve aggiungersi che comunque non può ritenersi l'insussistenza nel caso di specie di tale intenzione di profitto, sotto il profilo che la società era in perdita, atteso che la quota rappresenta la percentuale di partecipazione al patrimonio sociale, patrimonio che è pur sempre suscettibile di valutazione economica anche qualora la società non sia in attivo.
D'altronde va evidenziato che l'elemento psicologico del reato in questione è costituito dalla volontà di invertire il possesso in dominio, mentre il conseguimento del profitto, che può anche non avere carattere patrimoniale, è irrilevante ai fini della configurabilità del reato.
Col quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione degli artt. 477-482 c.p. in relazione all'art. 606, lett. b),
c.p.p. per difetto dell'elemento materiale del reato.
In particolare rileva la ricorrente che il libro soci costituisce una scrittura privata, di talché la ipotizzata falsificazione dello stesso costituisce violazione dell'art. 485 c.p. e non già degli artt.
477-482 c.p.
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Il rilievo è, in punto di diritto, corretto, atteso che il libro dei soci costituisce senz'altro una scrittura privata, di talché la relativa falsificazione rientra nel novero delle falsità in scrittura privata previste dall'art. 485 c.p., e non in quello delle falsità in certificati o autorizzazioni amministrative commesse da privato, previste invece dagli artt. 477-482 c.p.; tuttavia il detto motivo di gravame si appalesa, in punto di fatto, non rilevante avuto riguardo alla evidente carenza di interesse in capo alla ricorrente in considerazione sia del fatto che la pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 485 c.p. è superiore a quella prevista per il reato contestato, sia soprattutto del fatto che il reato in questione
(falsità in certificati o autorizzazioni amministrative commesse da privato) è stato comunque dichiarato estinto per prescrizione.
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Col sesto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione degli artt. 81 c.p., 2621 c.c. e 129 c.p.p. in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p., essendo stata differita contra legem la data di consumazione dei reati ascritti e la decorrenza del termine prescrizionale.
Rileva in particolare la ricorrente che, versandosi in tema di reati a consumazione istantanea, e risultando gli stessi commessi al più tardi in data 4.8.1994, il termine di prescrizione era già maturato alla data della sentenza di primo grado, e pertanto era stata illegittimamente irrogata una condanna al risarcimento dei danni da reato, priva peraltro di titolo.
Il motivo è manifestamente infondato stante la sospensione del giudizio di primo grado per astensione degli avvocati dal 16 febbraio al 20 settembre 2000, per un periodo cioè di mesi sette e giorni quattro, con la conseguenza che il termine prescrizionale è venuto a maturarsi successivamente alla pronuncia della 11
sentenza di primo grado;
ciò in quanto in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento ed il rinvio del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini per tutta la durata del rinvio predetto ogni qual volta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta.
Col settimo motivo di gravame la ricorrente lamenta omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 606, lett. e), c.p.p.
In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine ai rilievi sollevati con l'atto di appello circa la autenticità della firma di TI DI, essendosi limitata ad aderire a quanto evidenziato dal decidente nella sentenza di primo grado, disattendendo completamente le dichiarazioni rese dal teste RI OM (commercialista della ricorrente), e valutando non correttamente la funzione della vidimazione apposta dal Tribunale sul libro dei soci.
Il motivo è manifestamente infondato.
Rileva in proposito il Collegio che il controllo di legittimità demandato a questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, senza possibilità quindi di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti dal giudice a fondamento della sua decisione.
E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, non potendosi dubitare che la ricostruzione dei fatti è stata operata in sede di merito nel rispetto delle risultanze processuali e di una ricostruzione logica e coerente, avendo tra 12
l'altro la Corte territoriale correttamente evidenziato, sia pure attraverso un legittimo rinvio alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, i motivi per cui la testimonianza resa dal detto commercialista non poteva essere considerata attendibile, ed avendo altresì correttamente evidenziato la irrilevanza della vidimazione dei libri dei soci da parte della cancelleria commerciale, trattandosi di operazione non idonea e non finalizzata ad attestare il contenuto dei libri stessi.
Ne consegue che nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa valutazione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Avverso la medesima sentenza propone altresì ricorso per cassazione il procuratore di Di CO ER lamentandone la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione alla mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, nonché dell'art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p.
Sul punto rileva innanzi tutto la difesa che erroneamente la
Corte territoriale, in relazione all'imputazione di cui all'art. 2621
c.c., aveva concluso che, avuto riguardo alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 61/2002 alla fattispecie normativa, l'imputata doveva essere assolta dal reato predetto perché il fatto non era previsto dalla legge come reato;
tale soluzione non poteva essere ritenuta corretta ed appagante atteso che il decidente avrebbe dovuto innanzi tutto procedere ad un rigoroso esame in ordine alla sussistenza o meno del fatto reato addebitato, atteso che la formula della assoluzione per insussistenza del fatto era ovviamente prevalente su qualsiasi altra formula. 13
In ordine al reato di falso, rileva la difesa che, ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p., pur in presenza di una causa di estinzione del reato, deve pervenirsi ad una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere non solo quando risulti acquisita la prova dell'innocenza dell'imputato ovvero manchi del tutto la prova della colpevolezza, ma anche quando risulti la contraddittorietà o insufficienza di tale prova, atteso che anche la pronuncia di assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530
c.p.p. deve ritenersi più favorevole all'imputato rispetto a quella di estinzione del reato. E pertanto, posto che la sentenza impugnata offriva sul punto una macroscopica carenza motivazionale, essendosi limitata a vaghi e lacunosi cenni per relationem alla sentenza di primo grado, doveva ritenersi la evidente incompletezza della motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, in ordine alla prima deduzione concernente l'esigenza che il giudice motivasse, in relazione al reato di cui all'art. 2621 c.c., sulla insussistenza del fatto attesa la prevalenza di tale formula rispetto a quella adottata “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", rileva il Collegio che la deduzione della difesa si appalesa non condivisibile, atteso che in presenza di una formula assolutoria ampiamente liberatoria, in diritto, "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", deve ritenersi assolutamente inconferente ai fini del giudizio penale stabilire se il fatto in questione, privo di rilevanza penalistica, sia sussistente o meno, di talché va ravvisata anche una palese carenza di interesse in capo all'interessato a conseguire una diversa formula. 14
Per quel che riguarda l'ulteriore deduzione, concernente la mancata adozione, in ordine agli ulteriori reati di falso ed appropriazione indebita, di una pronuncia assolutoria, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., in luogo di improcedibilità per intervenuta prescrizione, rileva il Collegio che se pur corretto si appalesa l'assunto di parte ricorrente secondo cui la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi del secondo comma dell'art. 530, co. 2, c.p.p. nel vigente sistema processale è del tutto equiparata alla mancanza di prova e costituisce pertanto pronuncia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (Cass. sez. II, 5.3.2004, n. 18891), di talché non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia di assoluzione sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530
c.p.p., tuttavia tale rilievo risulta inconferente nel caso di specie in cui la Corte territoriale è pervenuta alla suddetta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione assumendo la evidente presenza di elementi di responsabilità a carico dell'interessata in ordine ai reati predetti.
D'altronde non può ritenersi che in tal modo i giudici di merito abbiano addossato all'imputata l'onere della prova della.
propria innocenza. Ed invero sul punto questa Corte ha avuto modo di evidenziare che il secondo comma dell'art. 129 si limita a prevedere che: a) ove sia in atti una prova evidente dell'innocenza, ovvero manchi la prova positiva della colpevolezza, il giudice pronuncerà sentenza di proscioglimento nel merito;
b) ove, per contro, sia in atti la prova evidente della colpevolezza, ovvero vi sia una prova incerta ed ambigua di essa, 15
il giudice si limiterà a dichiarare la causa di estinzione del reato
(Cass. sez. V, 18.1.2005, n. 17382). Orbene, nel caso di specie la
Corte di Appello di Lecce, nel pronunciare la suddetta sentenza di improcedibilità per essere i reati in questione estinti per intervenuta prescrizione, ha ritenuto, con valutazione di merito assolutamente coerente e corretta che sfugge pertanto alla valutazione di questo Collegio, che la compiuta istruttoria aveva evidenziato concreti elementi di responsabilità in ordine ai reati predetti, desumibili dalle conclusioni cui era pervenuto il perito nominato nel corso dell'incidente probatorio ed il consulente della parte civile, dalle deposizioni testimoniali assunte e dalla documentazione acquisita. Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie ci troviamo dinanzi ad un quadro probatorio a carico dell'imputata che, in presenza di una causa estintiva, non consente una pronuncia di assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., di talché correttamente il giudice si è limitato alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Né può procedersi in questa sede ad una rivalutazione dei fatti, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, in quanto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti. Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame va ritenuto sul punto infondato. 16
Col secondo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 129, co. 1, c.p.p., ed all'art. 337, co. 4, c.p.p., nonché agli artt. 120, 485 e 646 c.p. ed all'art. 606, lett. e), c.p.p.
In particolare rileva la difesa che nulla aveva detto la Corte
territoriale in merito alla tardività della querela del 18.5.1995; alla mancanza della specifica istanza in seno alla medesima di punizione per il reato di appropriazione indebita;
alla invalidità ed inefficacia della stessa per difetto dei requisiti di cui all'art. 337, co.
4, c.p.p.; alla tardività dell'ulteriore atto di querela, avanzato solo in data 20.6.1996, in merito a fatti conosciuti a far data quanto meno del 18.5.1995.
Il rilievo non è fondato.
Ed invero, in ordine alla dedotta tardività della querela in data 18.5.1995, il Collegio rileva la genericità della deduzione ove si osservi che, tenuto conto che la querela deve essere proposta entro il termine di tre mesi che decorre dal momento in cui il soggetto ha conoscenza certa, sulla base di elementi concreti, del fatto reato nella sua dimensione soggettiva ed oggettiva, nessun
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concreto elemento a sostegno della tesi della tardività di tale querela è stato evidenziato da parte ricorrente.
In ordine alla mancanza di specifica istanza di punizione in relazione al reato di appropriazione indebita della quota sopra indicata osserva il Collegio che dalla esposizione contenuta nel predetto atto di querela, in cui si evidenzia che la cessione di quota è sottoscritta con firma "DI TI" non autentica, si evince che l'istanza di punizione riguarda non solo il reato di falso, attinente al profilo formale dei fatti denunciati, ma a qualsiasi 17
ipotesi di responsabilità penalmente rilevante connessa a quanto esposto dal querelante.
In ordine alla mancanza dei requisiti di cui all'art. 337 c.p.p. rileva il Collegio che la ratio della norma in parola va individuata nell'esigenza di assicurare la storicità di dati, oggettivi e cronologici, nonché della corretta identificazione del querelante, ratio che nel caso di specie risulta senz'altro rispettata, in base al principio di presunzione di regolarità degli atti processuali, emergendo dal timbro a secco posto sulla denuncia querela a firma "Franco TI" la data e l'orario di presentazione della denuncia nonché il nominativo del ricevente.
Alla stregua delle argomentazioni predette deve ritenersi assorbito l'ulteriore rilievo concernente la tardività della ulteriore denuncia querela in data 20.6.1996, in considerazione della
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ritualità e completezza della precedente denuncia - querela in data 18.5.1995.
Col terzo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art. 606. co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 578
c.p.p. ed all'art. 129 c.p.p.
Ribadisce la difesa, in merito alle statuizioni sul risarcimento del danno in favore della parte civile, il carattere senz'altro più favorevole della formula assolutoria nel merito rispetto a quella di estinzione del reato per prescrizione. E rileva altresì che la formula di estinzione del reato, adottata dalla Corte territoriale, non aveva comunque tenuto conto della intervenuta estinzione dei reati in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado, atteso che, essendosi i detti reati al più tardi consumati il 5.8.2002, gli stessi si erano ormai prescritti alla data del 5.2.2002, ossia antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado 18
avvenuta il 15.2.2002; e quindi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la
Corte territoriale non avrebbe dovuto adottare alcuna statuizione in ordine agli interessi civili.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, per quel che riguarda il carattere più favorevole della formula assolutoria rispetto a quella di estinzione del reato per prescrizione, il Collegio non può che ribadire quanto già evidenziato circa la correttezza della motivazione svolta dalla
Corte territoriale che era pervenuta alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione assumendo la presenza di evidenti elementi di responsabilità, espressamente indicati, a carico dell'interessata in ordine ai reati predetti.
Per quel che riguarda l'intervenuta estinzione dei reati in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado ritiene parimenti il Collegio di dover ribadire la sospensione del giudizio di primo grado per astensione degli avvocati dal 16 febbraio al 20 settembre 2000, per un periodo cioè di mesi sette e giorni quattro, con la conseguenza che il termine prescrizionale è venuto a maturarsi il 9.9.2002, cioè successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
I ricorsi di conseguenza non possono trovare accoglimento;
ed al rigetto degli stessi segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 26.6.2007.
Il Consigliere estensore
Picko DEPOSITATO IN CANCELLERIA Presidente IL 13 AGQ 2007
IL CANCELLIERE
Angelo Makla Cangemi