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Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO IO DOMENICO, nato a [...] il [...] LO IO AR IN, nata a [...] il [...] NE LI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del Tribunale di CA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCA ZACCO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'avv. GIAN DOMENICO CAIAZZA, in difesa di Lo GG CO, che, al termine del proprio intervento, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. FRANCESCO MUZZOPAPPA, in difesa di Lo GG LA AT, che, al termine del proprio intervento, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udito l'avv. SALVATORE STAIANO, in difesa di Lo GG CO e di AR ND, che, al termine del proprio intervento, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4887 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/04/2022, il Tribunale di CA rigettava l'appello proposto da CO Lo GG, LA AT Lo GG e ND AR contro l'ordinanza del 29/11/2021 del Tribunale di Vibo Valentia con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo del 30/12/2020 del G.i.p. del Tribunale di CA finalizzato alla confisca, ex art. 240-bis cod. pen., di beni a essi intestati, sequestro che era stato disposto sull'assunto che gli stessi beni fossero in realtà nella titolarità o disponibilità di RI Lo GG - padre di CO Lo GG e di LA AT Lo GG e coniuge di ND AR - e riconducibili alle attività illecite dello stesso, indagato, nel medesimo procedimento, per i reati di concorso esterno in un'associazione di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale di CA rigettava l'appello in quanto riteneva che esso non avesse «introdotto nuovi elementi di fatto» rispetto alle questioni già decise con le ordinanze del 09/03/2021 dello stesso Tribunale di CA rese sugli appelli che erano stati proposti, nell'ambito dello stesso procedimento, da RI Lo GG e da CO Lo GG, ma avesse solo prospettato «nuove valutazioni di elementi già noti ed esaminati». Il Tribunale di CA reputava, in particolare, che «tutte le questioni ritenute nuove dalla difesa (specificate nei punti 1-7 nelle pagine 2 e 3 dell'appello) riguardavano temi già trattati precedentemente» nelle predette due ordinanze del 09/03/2021 ed evidenziava, altresì, come in tali provvedimenti fosse stata esaminata la consulenza tecnica di parte che era tuttavia stata considerata non idonea «a superare i due pilastri su cui si fonda il sequestro, ossia la riconducibilità dei beni a Lo GG RI e la sproporzione tra redditi familiari e patrimonio accumulato». Il Tribunale di CA riteneva anche che, nelle predette due ordinanze del 09/03/2021 si fosse anche «tenuto conto dei risparmi della famiglia (c.d. "tesoretto familiare") rappresentati dal consulente di parte». 2. Avverso l'indicata ordinanza del 05/04/2022 del Tribunale di CA, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, CO Lo GG, LA AT Lo GG e ND AR, per il tramite del proprio difensore avv. SA AN, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono «[v]iolazione [delliart. 125 c.p.p.; mancanza assoluta di motivazione», sub specie della motivazione apparente. Secondo i ricorrenti, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di CA, la propria richiesta di revoca del sequestro preventivo e l'appello avverso l'ordinanza di rigetto della stessa richiesta, «era fondata su basi, dati, 2 documenti, accertamenti contabili, nonché questioni giuridiche, inedite e mai oggetto di precedente valutazione», atteso che la consulenza tecnica di parte della dott. IN «ricostruiva le dinamiche finanziarie e patrimoniali della famiglia Lo GG, e in particolare dei terzi interessati, attingendo a dati e informazioni, ricavate da ampia produzione documentale, mai oggetto di un precedente scrutinio». Le «questioni nuove o mai esaminate» sarebbero state costituite, in particolare: 1) dai «contenuti tutti della consulenza della Dott.ssa IN, con particolare riferimento alla ricostruzione che, partendo dagli stessi dati proposti dall'Accusa [...] e con l'aggiunta del solo saldo scalare, ha elaborato il modello econometrico della perequazione del nucleo familiare in ogni anno di analisi e anche oltre (anni 2017 e 2018)»; 2) «Ma corretta applicazione dei principi che governano il criterio della sproporzione e la corretta determinazione del saldo scalare»; 3) «Ma posizione dei terzi interessati rispetto a beni di loro proprietà sottoposti a sequestro, giacché non vi è prova né indizio che la proprietà formale di detti beni non corrisponda alla reale signoria sui medesimi»; 4) «[I]'origine [...] della società LRM Divisione Appalti s.n.c, s.a.s, e infine s.r.I., sia in ragione della piena legittimità delle risorse impegnate per la sua costituzione, sia avuto riguardo, ratione temporis, all'assoluta estraneità dello sviluppo della società, rispetto alle contestazioni mosse al sig. Lo GG RI»; 5) [I]'origine dei risparmi della famiglia Lo GG, con particolare riguardo ai depositi in capo alla sig.ra ND AR e ai prestiti bancari ottenuti negli anni da quest'ultima. Sul punto si offriva ai rigettanti una notevole mole di documenti mai valutati prima»; 6) «[Iranalitica indicazione e ricostruzione delle fonti [...] utilizzate per l'acquisto dell'appartamento a Milano effettuata dalla sig.ra LA Lo GG, ivi acclusa documentazione mai valutata in precedenza»; 7) «Ma ricostruzione dei redditi della famiglia Lo GG per gli anni 2017 - 2018, ricostruzione mai operata dagli inquirenti e quindi mai sottoposta al vaglio giudiziale, eppure essenziale al fine di dimostrare l'assoluta liceità dell'acquisto dell'appartamento in Roma da parte del sig. CO Lo GG, ivi acclusa documentazione mai valutata in precedenza». I ricorrenti rappresentano che «[i]n specie, le alligazioni non già valutate consistono in elementi necessari al fine di ricostruire correttamente la capacità di spesa, per ogni singolo anno, del nucleo familiare Lo GG, sia in termini di entrate prima non considerate, al fine di documentare l'origine dei risparmi, sia - soprattutto - in termini di necessaria valutazione del risparmio degli anni precedenti, atteso che il modello econometrico elaborato dagli inquirenti - che pure dà atto della presenza di notevoli risparmi - erroneamente non tiene conto degli avanzi annuali», i quali «andr[anno] riportat[i] all'anno seguente», «a credito», atteso che, in caso contrario, si perviene a «eliminare il risparmio». In 3 effetti, «riportando anno per anno lo stock di risparmio accumulato, si evince che alla fine del 2016 la famiglia Lo GG disponeva, al netto delle spese e degli investimenti, di una "ricchezza" prodotta negli anni, certificata come legittima dalla Pubblica Accusa, pari a ben € 214.462,80». Proseguono i ricorrenti che «può affermarsi che, in base ai dati della pubblica accusa, ricostruito correttamente il modello econometrico di riferimento, gli anni all'apparenza "sperequati" [...] sono tre 2007, 2008, 2009. Per tutti gli altri anni, sino al 2016, l'andamento reddituale della famiglia Lo GG ha prodotto risparmi significativi che, inseriti in un modello econometrico coerente con i principi sanciti dal Supremo Collegio, determinano la perfetta perequazione nel periodo di tempo che va dal 2007 al 2016». Pertanto, la motivazione delle ordinanze del 09/03/2021 non sarebbe idonea a giustificare l'ordinanza qui impugnata. Nelle stesse ordinanze, si affermava infatti che «[l]a difesa non fornisce indicazione circa la provenienza dei capitali che hanno consentito di accumulare i fondi di risparmio, limitandosi a riferire genericamente di un risparmio familiare accumulato nel tempo, a partire dal 1985» e che si riteneva di non potere considerare il "tesoretto familiare" sussistente al 2007, quale fonte lecita cui attingere per le spese familiari, in quanto non vi era stata, da parte della difesa, l'indicazione della provenienza delle somma accumulate, laddove, «[n]el presente procedimento incidentale, invece, come detto [...], si offriva documentazione dell'origine lecita dei risparmi della famiglia Lo GG, e si reclamava la valutazione degli avanzi degli anni precedenti. Quindi: contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, «non è affatto sostenibile che nella pregressa procedura "si è tenuto conto dei risparmi della famiglia (c.d. 'tesoretto familiare')"», con la conseguenza che «[r]ichiamare per relationem i pregressi provvedimenti non costituisce quindi motivazione legittima»; «le questioni proposte dalla difesa [...], nelle due procedure, non sono affatto coincidenti». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono «[m]ancanza motivazionale e violazione di legge, in relazione agli artt. 240-bis c.p., 125 e 321 c.p.p.»», con riguardo alla «pretesa disponibilità effettiva dei beni in capo a Lo GG RI». Dopo avere premesso che il sequestro in considerazione non è stato disposto in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., che riguardava la fittizia attribuzione di una società a loro del tutto estranea, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata avrebbe violato l'art. 240-bis cod. pen. in quanto mostra di ritenere che la sola sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e i redditi o le attività economiche del nucleo familiare della famiglia Lo GG sia idonea a dimostrare il diverso necessario elemento della disponibilità dei beni in capo all'indagato RI Lo GG, elemento, questo, dell'interposizione, la cui prova 4 grava sulla pubblica accusa, che deve fornirla sulla base di elementi fattuali connotati da gravità, precisione e concordanza, con la conseguente mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine a tale elemento della divergenza tra l'intestazione formale a sé dei beni e la disponibilità in capo al menzionato indagato. In tale prospettiva, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare: a) quanto esposto e documentalmente dimostrato nella consulenza tecnica di parte della dott.ssa IN in ordine all'immobile in Milano acquistato il 18 ottobre 2016 da LA AT Lo GG, con riguardo alla «dimostra[zione] [del]l'assoluto esercizio della signoria sul bene da parte della [stessa] LA Lo GG»; b) con riguardo a LRM Divisione Appalti s.n.c./s.a.s. e a LRM Divisione Appalti s.r.I., «l'esclusione d fatto e di diritto del sig. RI Lo GG dalla società a decorrere dal 2015», anno in cui «il Lo GG RI cessa ogni rapporto con la LRM divisione appalti s.r.I.», senza che vi sia «un solo atto che riconduca la figura dell'indagato alla gestione sociale»; c) quanto «all'utilizzo [da parte di RI Lo GG] della Range Rover Evoque successivamente al 2015», i ricorrenti rinviano a quanto esposto alle pagine 16 e seguenti della consulenza tecnica di parte della dott.ssa IN, «i cui rilievi il Tribunale di CA ha omesso di considerare». 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono «[v]iolazione di legge, in relazione all'art. 240-bis c.p. (art. 606 c. 1 lett b) c.p.p.). Mancanza di motivazione (art. 606 c. 1 lett e) c.p.p.)» con riguardo all'acquisto dell'appartamento in Milano da parte di LA AT Lo GG e alla «pretesa sproporzione di valore tra il bene in oggetto e la capacità di spesa del nucleo familiare della ricorrente». Il motivo attiene al sequestro dell'immobile in Milano acquistato il 18 ottobre 2016 da LA AT Lo GG per la somma di €490.000,00, di cui - affermano i ricorrenti - secondo la stessa accusa C 290.000,00 pagati dall'acquirente (che aveva anche ottenuto un mutuo per C 157.458,60) ed C 200.000,00 da ND AR. I ricorrenti richiamano i principi affermati in materia di confisca ex art. 240- bis cod. pen. dalla sentenza Monte/la delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella) - in particolare, là dove essa afferma che «il termine sproporzione [...] rimanda non a qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza» e che «i termini di raffronto dello squilibrio [...] non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti» - e rappresentano che il predetto art. 240-bis cod. pen., là dove indica, quale 5 parametro da utilizzare per valutare la congruità di un acquisto, il «reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o [Ala propria attività economica», intende fare riferimento non al solo reddito percepito nell'anno in cui il bene è stato acquistato ma alla complessiva capacità di spesa, comprensiva, in particolare, oltre che di tale reddito, dei risparmi accumulati sui redditi degli anni precedenti, cioè «degli avanzi annuali», i quali «andr[anno] riportat[i] all'anno seguente». Ciò premesso, i ricorrenti espongono che: «le sproporzioni degli anni 2007, 2008 e 2009 sono di modesta entità se rapportate al patrimonio sequestrato e ciò in aperta violazione dei principi della Cassazione in materia che circoscrivono l'apprensione dei beni all'entità della sproporzione rilevata»; gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 205 «sono anni perequati per la stessa Accusa»; quanto all'anno 2016, la sperequazione di C 42.513,24 non poteva consentire il sequestro del menzionato immobile in Milano, atteso che questo era stato «acquisito con fonti lecite e legittime [...] in virtù del fatto che i risparmi accumulati negli anni precedenti, così come accertati e rilevati dalla pubblica accusa, pari a 256.976,04 [euro] erano più che sufficienti a giustificare l'acquisto e a colmare l'ipotetico disavanzo» - mentre «[n]el modello proposto dagli inquirenti [...] gli avanzi di gestione di ogni anno non sono riportati a credito dell'anno successivo» - con la conseguenza che l'ordinanza impugnata, nell'aderire a quelle del 09/03/2021 «e obliterare le nuove alligazioni difensive, non considera correttamente la possibilità economica e la disponibilità finanziaria della famiglia Lo GG, non dando conto dei risparmi derivanti dagli anni precedenti, da riportare a quello di riferimento (2016)». Quanto alla somma di C 200.000,00 pagata da ND AR, i ricorrenti «rinvia[no] a pag. 22 della consulenza IN» con «[r]iguardo ai mezzi di pagamento utilizzati dalla sig.ra AR, la loro tracciabilità, ai documenti che dimostrano la legittima provenienza delle risorse utilizzate per detto acquisto», «emergenze del tutto pretermesse dal giudicante, epperò in maniera ingiustificata, per come esposto al primo motivo». In conclusione, «[q]uanto indicato dalla Pubblica accusa, quale importo da cui dedurre una "grave" sperequazione (Euro 42.513,24), trova [...] ampia compensazione nelle risorse che, secondo la ricostruzione degli stessi inquirenti, erano state legittimamente prodotte e risparmiate negli anni precedenti, risorse che a fine 2015 erano pari a Euro 256.976,04». 2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono «[v]iolazione di legge, in relazione all'art. 240-bis c.p. (art. 606 c. 1 lett b) c.p.p.). Mancanza di motivazione (art. 606 c. 1 lett e) c.p.p.)» con riguardo all'acquisto dell'appartamento in Roma 6 da parte di CO Lo GG e alla «pretesa sproporzione di valore tra il bene in oggetto e la capacità di spesa del nucleo familiare della ricorrente». Il motivo attiene al sequestro dell'immobile in Roma acquistato nel 2018 da CO Lo GG per la somma di C 470.000,00, di cui - affermano i ricorrenti - C 149.305,00 provenienti da un mutuo ed C 10.000,00 da un vaglia postale ricevuto dalla nonna materna dell'acquirente. I ricorrenti lamentano che il sequestro di tale immobile sia stato disposto e convalidato senza che, per l'anno 2018, la pubblica accusa avesse «indicato i dati da cui ricavare la sproporzione tra fonti e impieghi riferibile al periodo riferito all'acquisto» e, quindi, «sulla scorta delle asserite sperequazioni riferite agli anni precedenti», in assenza, perciò, della necessaria «correlazione temporale tra acquisto e sproporzione». I ricorrenti rappresentano che, supplendo a tale mancanza della pubblica accusa, la consulenza tecnica di parte della dott.ssa IN aveva ricostruito l'andamento reddituale della famiglia Lo GG negli anni 2017 e 2018, pervenendo all'esito che, «per l'anno 2018, tenuto conto delle fonti, degli impieghi, e dei risparmi accumulati negli anni precedenti, l'acquisto dell'immobile in questione [era] perfettamente congruo alle capacità finanziarie e economiche della famiglia Lo GG». Pertanto, anche con riferimento a tale immobile, sarebbe violato l'art. 240-bis cod. pen. «dacché si è giudicata esistente la sproporzione [...] in assenza di dati idonei a tale valutazione, ovvero obliterando la alligazione difensiva che forniva pieno riscontro della perequazione finanziaria». 3. CO Lo GG ha presentato un motivo nuovo, per il tramite dell'altro proprio difensore avv. Gian CO Caiazza, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la «carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte dell'ordinanza in cui il Tribunale del riesame di CA ha ritenuto - in aperto contrasto con quanto ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di preclusione endoprocessuale delle pronunce emesse in materia cautelare - che la consulenza tecnica di parte - che ha ricostruito in modo dettagliato e puntuale le risorse finanziarie in relazione alla posizione di ciascuno de singoli terzi interessati dal sequestro preventivo -, da considerarsi elemento sopravvenuto e pertanto pienamente deducibile nel giudizio cautelare, debba essere valutata alla stregua di una "riconsiderazione" ovvero una mera ricostruzione alternativa rispetto agli elementi sui quali si era già pronunciato il precedente Tribunale della libertà, così omettendo di confrontarsi, se non in modo apparente e contraddittorio, con una nutrita serie di elementi di fatto nuovi che dimostravano le reali possibilità economiche in capo ai singoli ricorrenti». 7 Il ricorrente rappresenta che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di CA, quanto era stato sottoposto al vaglio di tale Tribunale era costituito da «elementi di fatto e non [da] mere rivalutazioni», atteso che veniva prospettato come sia il pubblico ministero sia il G.i.p. avessero adottato le proprie decisioni «senza confrontarsi con il tema del risparmio e dell'accantonamento finanziario di ciascuno dei ricorrenti» e come nella consulenza tecnica di parte, «veni[sse] evidenziato un metodo econometrico, diverso da quello fino ad allora utilizzato, che poneva alla base delle proprie conclusioni elementi di fatto nuovi e mai valutati nelle precedenti situazioni»; metodo nuovo «che teneva in considerazione il saldo a scalare [e] ave[va] dato la dimostrazione fattuale di un risparmio che i singoli soggetti avevano maturato negli anni precedenti e che pertanto doveva aggiungersi al tesoretto familiare che, di conseguenza, aumentava di anno in anno», con la conseguente dimostrazione di «come gli odierni ricorrenti si trovassero effettivamente in una situazione economica tale da giustificare e legittimare le spese sostenute». Tale «analitica indicazione e ricostruzione delle fonti (reddito, indebitamento bancario e risparmio con saldo a scalare) contenute nella consulenza tecnica, che partiva dalle indicazioni fornite dalla Procura per confrontarle poi con ulteriori dati, restituiva un quadro informativo nuovo e mutato, mai vagliato dal Giudice dell'ordinanza ablativa» Il ricorrente, richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411-01, sostiene che «può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo del cd. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi». Il ricorrente ribadisce come la consulenza tecnica di parte «non si fosse risolta in una (diversa) valutazione di fatti già considerati, ma avesse invece messo a disposizione del Giudice elementi circostanziali nuovi, ricostruttivi delle dinamiche di formazione del patrimonio dei ricorrenti in una misura tutt'affatto diversa da quella considerata nel provvedimento ablativo, e tale dunque da giustificarne in termini oggettivi [...] la piena ed autonoma legittimità». Il ricorrente lamenta altresì che nella motivazione dell'ordinanza impugnata «non vi è modo d leggere alcun passaggio in cui il Tribunale si sia effettivamente confrontato con i temi rilevati dalla difesa, in aperto contrasto con il principio che vede a carico del p.m. un onere rafforzato di corroborare la richiesta ablativa con elementi di fatto che accertino la reale riconducibilità del bene al diretto interessato e, in capo al Giudice, un obbligo motivazionale certamente più circostanziato, stante l'appartenenza - quantomeno formale - del bene in capo ad un soggetto 8 terzo. Pertanto, «anche in relazione al tema della motivazione rinforzata a cagione di un vincolo apposto su di un bene di persona diversa dall'imputato, la motivazione è assente o contraddittoria». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso e il motivo nuovo sono fondati nella parte in cui i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto che, dalle pregresse ordinanze del 09/03/2021, rese dal Tribunale di CA sugli appelli che erano stati proposti da RI Lo GG e da CO Lo GG, fosse disceso un effetto preclusivo, derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, in ordine alla questione, che era stata dedotta con il proprio rigettato appello, della disponibilità, in capo all'indagato RI Lo GG, dei beni intestati agli stessi ricorrenti e loro sequestrati. 2. A tale proposito, è opportuno rammentare che la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora, di cui all'art. 240-bis cod. pen.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722-01; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che l'art. 12-sexies del decreto- legge n. 306 del 1992, nel prevedere la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulta avere, anche per interposta persona, a qualsiasi titolo, la disponibilità, intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, 9 connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, De Masi, Rv. 231390-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, De Nisi, Rv. 274852-01). La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi. Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699-01). 3. Richiamati tali principi, statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare la sussistenza (o no) e la portata dell'effetto preclusivo, derivante dal cosiddetto giudicato cautelare delle ordinanze del 09/03/2021, affermato dall'ordinanza impugnata, è necessario ricostruire i due procedimenti cautelari (quello che viene qui direttamente in esame e quello che si è concluso con le due ordinanze del 09/03/2021 del Tribunale di CA). Quanto al procedimento cautelare che viene qui in esame, il Tribunale di Vibo Valentia, nel rigettare, con ordinanza del 29/11/2021, l'istanza di revoca del sequestro dei beni intestati a CO Lo GG, LA AT Lo GG e ND AR, dopo avere esposto che il G.i.p. del Tribunale di CA, nel proprio provvedimento di sequestro, aveva «sottolinea[to] che gli accertamenti effettuati evidenziavano una sproporzione tra i redditi percepiti dal nucleo familiare del Lo 10 GG [RI] e il patrimonio allo stesso riconducibile e che ciò induceva a ritenere i beni oggetto di sequestro frutto della condotta associativa contestata all'imputato», riteneva che «le prospettazioni difensive», «basate anche sulla consulenza allegata», «non sono in grado di scalfire il complessivo quadro cautelare sia in relazione alla riconducibilità dei beni all'imputato sia in ordine alla sproporzione patrimoniale». Nel proprio atto di appello contro tale ordinanza del 29/11/2021, CO Lo GG, LA AT Lo GG e ND AR avevano specificamente contestato, oltre che la mancanza della predetta sproporzione, anche che la pubblica accusa non aveva assolto l'onere di provare l'esistenza di una situazione che avallasse la sussistenza di una divergenza tra l'intestazione formale dei beni agli appellanti e la disponibilità degli stessi in capo all'imputato RI Lo GG («[o]ve il bene sia intestato a terzi, spetta alla Pubblica accusa dimostrare l'interposizione»; «[d]iversamente che per l'analoga misura di prevenzione, non vigono presunzioni di sorta;
l'intestazione fittizia a terzi, quindi, deve essere dimostrata dalla Pubblica Accusa, di volta in volta, e per ogni singolo bene»). Quanto alle due ordinanze del 09/03/2021 del Tribunale di CA, rese sugli appelli che erano stati proposti, rispettivamente, da RI Lo GG e da CO Lo GG - e che, secondo l'assunto dell'ordinanza qui impugnata, avrebbero determinato l'effetto preclusivo del cosiddetto giudicato cautelare - si deve rilevare che, dalla lettura delle stesse, di contenuto sostanzialmente analogo, risulta che il predetto Tribunale di CA aveva esaminato solo la questione della (in)sussistenza di proporzionalità tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e i redditi o le attività economiche leciti della famiglia Lo GG («[i]n sintesi, a parere del Collegio, manca nel caso in esame l'indicazione di fonti patrimoniali legittimamente accumulate, idonee ad essere qualificate come risparmi della famiglia, non provenienti dagli affari illeciti dell'imputato, cui il nucleo familiare avrebbe potuto attingere per far fronte alle proprie necessità, dimostrando in tal modo che i beni sequestrati sono stati acquistati con proventi proporzionati alla capacità reddituale lecita»; «[p]ertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene sussistente la sproporzione tra guadagni e patrimonio lecitamente accumulato e tenore di vita della famiglia Lo GG, [...] non essendo emersa la fonte lecita dei risparmi accumulati, in considerazione del periodo di interesse in cui vi era già una condotta collusiva dell'imputato»). Le stesse ordinanze non avevano invece esaminato, in alcun passaggio, la diversa questione della disponibilità, in capo all'indagato RI Lo GG, dei beni intestati ai suoi familiari. Pertanto, posto che, come si è chiarito al punto 2, la prova della titolarità apparente del terzo intestatario, la quale incombe sulla pubblica accusa, non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica e il 11 valore dei beni, risulta evidente che la questione della disponibilità dei beni sequestrati in capo all'imputato RI Lo GG - che gli odierni ricorrenti, come si è visto, avevano posto con il proprio appello poi rigettato con l'ordinanza del Tribunale di CA qui impugnata - non era stata affrontata dalle due precedenti ordinanze del 09/03/2021 dello stesso Tribunale di CA, con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza qui impugnata, dalle stesse ordinanze del 09/02/2021 non discendeva, in ordine alla stessa questione, l'affermato effetto preclusivo del cosiddetto giudicato cautelare. 4. Poiché, venendo qui in rilievo la posizione di soggetti terzi intestatari, tale questione ha carattere assorbente, le ulteriori doglianze, avanzate con i motivi di ricorso e con il motivo nuovo, restano assorbite. 4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di CA, Sezione per le misure cautelari reali, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di CA - Sezione per le misure cautelari reali - per nuovo esame. Così deciso il 16/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCA ZACCO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'avv. GIAN DOMENICO CAIAZZA, in difesa di Lo GG CO, che, al termine del proprio intervento, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. FRANCESCO MUZZOPAPPA, in difesa di Lo GG LA AT, che, al termine del proprio intervento, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udito l'avv. SALVATORE STAIANO, in difesa di Lo GG CO e di AR ND, che, al termine del proprio intervento, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4887 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/04/2022, il Tribunale di CA rigettava l'appello proposto da CO Lo GG, LA AT Lo GG e ND AR contro l'ordinanza del 29/11/2021 del Tribunale di Vibo Valentia con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo del 30/12/2020 del G.i.p. del Tribunale di CA finalizzato alla confisca, ex art. 240-bis cod. pen., di beni a essi intestati, sequestro che era stato disposto sull'assunto che gli stessi beni fossero in realtà nella titolarità o disponibilità di RI Lo GG - padre di CO Lo GG e di LA AT Lo GG e coniuge di ND AR - e riconducibili alle attività illecite dello stesso, indagato, nel medesimo procedimento, per i reati di concorso esterno in un'associazione di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale di CA rigettava l'appello in quanto riteneva che esso non avesse «introdotto nuovi elementi di fatto» rispetto alle questioni già decise con le ordinanze del 09/03/2021 dello stesso Tribunale di CA rese sugli appelli che erano stati proposti, nell'ambito dello stesso procedimento, da RI Lo GG e da CO Lo GG, ma avesse solo prospettato «nuove valutazioni di elementi già noti ed esaminati». Il Tribunale di CA reputava, in particolare, che «tutte le questioni ritenute nuove dalla difesa (specificate nei punti 1-7 nelle pagine 2 e 3 dell'appello) riguardavano temi già trattati precedentemente» nelle predette due ordinanze del 09/03/2021 ed evidenziava, altresì, come in tali provvedimenti fosse stata esaminata la consulenza tecnica di parte che era tuttavia stata considerata non idonea «a superare i due pilastri su cui si fonda il sequestro, ossia la riconducibilità dei beni a Lo GG RI e la sproporzione tra redditi familiari e patrimonio accumulato». Il Tribunale di CA riteneva anche che, nelle predette due ordinanze del 09/03/2021 si fosse anche «tenuto conto dei risparmi della famiglia (c.d. "tesoretto familiare") rappresentati dal consulente di parte». 2. Avverso l'indicata ordinanza del 05/04/2022 del Tribunale di CA, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, CO Lo GG, LA AT Lo GG e ND AR, per il tramite del proprio difensore avv. SA AN, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono «[v]iolazione [delliart. 125 c.p.p.; mancanza assoluta di motivazione», sub specie della motivazione apparente. Secondo i ricorrenti, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di CA, la propria richiesta di revoca del sequestro preventivo e l'appello avverso l'ordinanza di rigetto della stessa richiesta, «era fondata su basi, dati, 2 documenti, accertamenti contabili, nonché questioni giuridiche, inedite e mai oggetto di precedente valutazione», atteso che la consulenza tecnica di parte della dott. IN «ricostruiva le dinamiche finanziarie e patrimoniali della famiglia Lo GG, e in particolare dei terzi interessati, attingendo a dati e informazioni, ricavate da ampia produzione documentale, mai oggetto di un precedente scrutinio». Le «questioni nuove o mai esaminate» sarebbero state costituite, in particolare: 1) dai «contenuti tutti della consulenza della Dott.ssa IN, con particolare riferimento alla ricostruzione che, partendo dagli stessi dati proposti dall'Accusa [...] e con l'aggiunta del solo saldo scalare, ha elaborato il modello econometrico della perequazione del nucleo familiare in ogni anno di analisi e anche oltre (anni 2017 e 2018)»; 2) «Ma corretta applicazione dei principi che governano il criterio della sproporzione e la corretta determinazione del saldo scalare»; 3) «Ma posizione dei terzi interessati rispetto a beni di loro proprietà sottoposti a sequestro, giacché non vi è prova né indizio che la proprietà formale di detti beni non corrisponda alla reale signoria sui medesimi»; 4) «[I]'origine [...] della società LRM Divisione Appalti s.n.c, s.a.s, e infine s.r.I., sia in ragione della piena legittimità delle risorse impegnate per la sua costituzione, sia avuto riguardo, ratione temporis, all'assoluta estraneità dello sviluppo della società, rispetto alle contestazioni mosse al sig. Lo GG RI»; 5) [I]'origine dei risparmi della famiglia Lo GG, con particolare riguardo ai depositi in capo alla sig.ra ND AR e ai prestiti bancari ottenuti negli anni da quest'ultima. Sul punto si offriva ai rigettanti una notevole mole di documenti mai valutati prima»; 6) «[Iranalitica indicazione e ricostruzione delle fonti [...] utilizzate per l'acquisto dell'appartamento a Milano effettuata dalla sig.ra LA Lo GG, ivi acclusa documentazione mai valutata in precedenza»; 7) «Ma ricostruzione dei redditi della famiglia Lo GG per gli anni 2017 - 2018, ricostruzione mai operata dagli inquirenti e quindi mai sottoposta al vaglio giudiziale, eppure essenziale al fine di dimostrare l'assoluta liceità dell'acquisto dell'appartamento in Roma da parte del sig. CO Lo GG, ivi acclusa documentazione mai valutata in precedenza». I ricorrenti rappresentano che «[i]n specie, le alligazioni non già valutate consistono in elementi necessari al fine di ricostruire correttamente la capacità di spesa, per ogni singolo anno, del nucleo familiare Lo GG, sia in termini di entrate prima non considerate, al fine di documentare l'origine dei risparmi, sia - soprattutto - in termini di necessaria valutazione del risparmio degli anni precedenti, atteso che il modello econometrico elaborato dagli inquirenti - che pure dà atto della presenza di notevoli risparmi - erroneamente non tiene conto degli avanzi annuali», i quali «andr[anno] riportat[i] all'anno seguente», «a credito», atteso che, in caso contrario, si perviene a «eliminare il risparmio». In 3 effetti, «riportando anno per anno lo stock di risparmio accumulato, si evince che alla fine del 2016 la famiglia Lo GG disponeva, al netto delle spese e degli investimenti, di una "ricchezza" prodotta negli anni, certificata come legittima dalla Pubblica Accusa, pari a ben € 214.462,80». Proseguono i ricorrenti che «può affermarsi che, in base ai dati della pubblica accusa, ricostruito correttamente il modello econometrico di riferimento, gli anni all'apparenza "sperequati" [...] sono tre 2007, 2008, 2009. Per tutti gli altri anni, sino al 2016, l'andamento reddituale della famiglia Lo GG ha prodotto risparmi significativi che, inseriti in un modello econometrico coerente con i principi sanciti dal Supremo Collegio, determinano la perfetta perequazione nel periodo di tempo che va dal 2007 al 2016». Pertanto, la motivazione delle ordinanze del 09/03/2021 non sarebbe idonea a giustificare l'ordinanza qui impugnata. Nelle stesse ordinanze, si affermava infatti che «[l]a difesa non fornisce indicazione circa la provenienza dei capitali che hanno consentito di accumulare i fondi di risparmio, limitandosi a riferire genericamente di un risparmio familiare accumulato nel tempo, a partire dal 1985» e che si riteneva di non potere considerare il "tesoretto familiare" sussistente al 2007, quale fonte lecita cui attingere per le spese familiari, in quanto non vi era stata, da parte della difesa, l'indicazione della provenienza delle somma accumulate, laddove, «[n]el presente procedimento incidentale, invece, come detto [...], si offriva documentazione dell'origine lecita dei risparmi della famiglia Lo GG, e si reclamava la valutazione degli avanzi degli anni precedenti. Quindi: contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, «non è affatto sostenibile che nella pregressa procedura "si è tenuto conto dei risparmi della famiglia (c.d. 'tesoretto familiare')"», con la conseguenza che «[r]ichiamare per relationem i pregressi provvedimenti non costituisce quindi motivazione legittima»; «le questioni proposte dalla difesa [...], nelle due procedure, non sono affatto coincidenti». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono «[m]ancanza motivazionale e violazione di legge, in relazione agli artt. 240-bis c.p., 125 e 321 c.p.p.»», con riguardo alla «pretesa disponibilità effettiva dei beni in capo a Lo GG RI». Dopo avere premesso che il sequestro in considerazione non è stato disposto in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., che riguardava la fittizia attribuzione di una società a loro del tutto estranea, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata avrebbe violato l'art. 240-bis cod. pen. in quanto mostra di ritenere che la sola sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e i redditi o le attività economiche del nucleo familiare della famiglia Lo GG sia idonea a dimostrare il diverso necessario elemento della disponibilità dei beni in capo all'indagato RI Lo GG, elemento, questo, dell'interposizione, la cui prova 4 grava sulla pubblica accusa, che deve fornirla sulla base di elementi fattuali connotati da gravità, precisione e concordanza, con la conseguente mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine a tale elemento della divergenza tra l'intestazione formale a sé dei beni e la disponibilità in capo al menzionato indagato. In tale prospettiva, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare: a) quanto esposto e documentalmente dimostrato nella consulenza tecnica di parte della dott.ssa IN in ordine all'immobile in Milano acquistato il 18 ottobre 2016 da LA AT Lo GG, con riguardo alla «dimostra[zione] [del]l'assoluto esercizio della signoria sul bene da parte della [stessa] LA Lo GG»; b) con riguardo a LRM Divisione Appalti s.n.c./s.a.s. e a LRM Divisione Appalti s.r.I., «l'esclusione d fatto e di diritto del sig. RI Lo GG dalla società a decorrere dal 2015», anno in cui «il Lo GG RI cessa ogni rapporto con la LRM divisione appalti s.r.I.», senza che vi sia «un solo atto che riconduca la figura dell'indagato alla gestione sociale»; c) quanto «all'utilizzo [da parte di RI Lo GG] della Range Rover Evoque successivamente al 2015», i ricorrenti rinviano a quanto esposto alle pagine 16 e seguenti della consulenza tecnica di parte della dott.ssa IN, «i cui rilievi il Tribunale di CA ha omesso di considerare». 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono «[v]iolazione di legge, in relazione all'art. 240-bis c.p. (art. 606 c. 1 lett b) c.p.p.). Mancanza di motivazione (art. 606 c. 1 lett e) c.p.p.)» con riguardo all'acquisto dell'appartamento in Milano da parte di LA AT Lo GG e alla «pretesa sproporzione di valore tra il bene in oggetto e la capacità di spesa del nucleo familiare della ricorrente». Il motivo attiene al sequestro dell'immobile in Milano acquistato il 18 ottobre 2016 da LA AT Lo GG per la somma di €490.000,00, di cui - affermano i ricorrenti - secondo la stessa accusa C 290.000,00 pagati dall'acquirente (che aveva anche ottenuto un mutuo per C 157.458,60) ed C 200.000,00 da ND AR. I ricorrenti richiamano i principi affermati in materia di confisca ex art. 240- bis cod. pen. dalla sentenza Monte/la delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella) - in particolare, là dove essa afferma che «il termine sproporzione [...] rimanda non a qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza» e che «i termini di raffronto dello squilibrio [...] non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti» - e rappresentano che il predetto art. 240-bis cod. pen., là dove indica, quale 5 parametro da utilizzare per valutare la congruità di un acquisto, il «reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o [Ala propria attività economica», intende fare riferimento non al solo reddito percepito nell'anno in cui il bene è stato acquistato ma alla complessiva capacità di spesa, comprensiva, in particolare, oltre che di tale reddito, dei risparmi accumulati sui redditi degli anni precedenti, cioè «degli avanzi annuali», i quali «andr[anno] riportat[i] all'anno seguente». Ciò premesso, i ricorrenti espongono che: «le sproporzioni degli anni 2007, 2008 e 2009 sono di modesta entità se rapportate al patrimonio sequestrato e ciò in aperta violazione dei principi della Cassazione in materia che circoscrivono l'apprensione dei beni all'entità della sproporzione rilevata»; gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 205 «sono anni perequati per la stessa Accusa»; quanto all'anno 2016, la sperequazione di C 42.513,24 non poteva consentire il sequestro del menzionato immobile in Milano, atteso che questo era stato «acquisito con fonti lecite e legittime [...] in virtù del fatto che i risparmi accumulati negli anni precedenti, così come accertati e rilevati dalla pubblica accusa, pari a 256.976,04 [euro] erano più che sufficienti a giustificare l'acquisto e a colmare l'ipotetico disavanzo» - mentre «[n]el modello proposto dagli inquirenti [...] gli avanzi di gestione di ogni anno non sono riportati a credito dell'anno successivo» - con la conseguenza che l'ordinanza impugnata, nell'aderire a quelle del 09/03/2021 «e obliterare le nuove alligazioni difensive, non considera correttamente la possibilità economica e la disponibilità finanziaria della famiglia Lo GG, non dando conto dei risparmi derivanti dagli anni precedenti, da riportare a quello di riferimento (2016)». Quanto alla somma di C 200.000,00 pagata da ND AR, i ricorrenti «rinvia[no] a pag. 22 della consulenza IN» con «[r]iguardo ai mezzi di pagamento utilizzati dalla sig.ra AR, la loro tracciabilità, ai documenti che dimostrano la legittima provenienza delle risorse utilizzate per detto acquisto», «emergenze del tutto pretermesse dal giudicante, epperò in maniera ingiustificata, per come esposto al primo motivo». In conclusione, «[q]uanto indicato dalla Pubblica accusa, quale importo da cui dedurre una "grave" sperequazione (Euro 42.513,24), trova [...] ampia compensazione nelle risorse che, secondo la ricostruzione degli stessi inquirenti, erano state legittimamente prodotte e risparmiate negli anni precedenti, risorse che a fine 2015 erano pari a Euro 256.976,04». 2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono «[v]iolazione di legge, in relazione all'art. 240-bis c.p. (art. 606 c. 1 lett b) c.p.p.). Mancanza di motivazione (art. 606 c. 1 lett e) c.p.p.)» con riguardo all'acquisto dell'appartamento in Roma 6 da parte di CO Lo GG e alla «pretesa sproporzione di valore tra il bene in oggetto e la capacità di spesa del nucleo familiare della ricorrente». Il motivo attiene al sequestro dell'immobile in Roma acquistato nel 2018 da CO Lo GG per la somma di C 470.000,00, di cui - affermano i ricorrenti - C 149.305,00 provenienti da un mutuo ed C 10.000,00 da un vaglia postale ricevuto dalla nonna materna dell'acquirente. I ricorrenti lamentano che il sequestro di tale immobile sia stato disposto e convalidato senza che, per l'anno 2018, la pubblica accusa avesse «indicato i dati da cui ricavare la sproporzione tra fonti e impieghi riferibile al periodo riferito all'acquisto» e, quindi, «sulla scorta delle asserite sperequazioni riferite agli anni precedenti», in assenza, perciò, della necessaria «correlazione temporale tra acquisto e sproporzione». I ricorrenti rappresentano che, supplendo a tale mancanza della pubblica accusa, la consulenza tecnica di parte della dott.ssa IN aveva ricostruito l'andamento reddituale della famiglia Lo GG negli anni 2017 e 2018, pervenendo all'esito che, «per l'anno 2018, tenuto conto delle fonti, degli impieghi, e dei risparmi accumulati negli anni precedenti, l'acquisto dell'immobile in questione [era] perfettamente congruo alle capacità finanziarie e economiche della famiglia Lo GG». Pertanto, anche con riferimento a tale immobile, sarebbe violato l'art. 240-bis cod. pen. «dacché si è giudicata esistente la sproporzione [...] in assenza di dati idonei a tale valutazione, ovvero obliterando la alligazione difensiva che forniva pieno riscontro della perequazione finanziaria». 3. CO Lo GG ha presentato un motivo nuovo, per il tramite dell'altro proprio difensore avv. Gian CO Caiazza, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la «carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte dell'ordinanza in cui il Tribunale del riesame di CA ha ritenuto - in aperto contrasto con quanto ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di preclusione endoprocessuale delle pronunce emesse in materia cautelare - che la consulenza tecnica di parte - che ha ricostruito in modo dettagliato e puntuale le risorse finanziarie in relazione alla posizione di ciascuno de singoli terzi interessati dal sequestro preventivo -, da considerarsi elemento sopravvenuto e pertanto pienamente deducibile nel giudizio cautelare, debba essere valutata alla stregua di una "riconsiderazione" ovvero una mera ricostruzione alternativa rispetto agli elementi sui quali si era già pronunciato il precedente Tribunale della libertà, così omettendo di confrontarsi, se non in modo apparente e contraddittorio, con una nutrita serie di elementi di fatto nuovi che dimostravano le reali possibilità economiche in capo ai singoli ricorrenti». 7 Il ricorrente rappresenta che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di CA, quanto era stato sottoposto al vaglio di tale Tribunale era costituito da «elementi di fatto e non [da] mere rivalutazioni», atteso che veniva prospettato come sia il pubblico ministero sia il G.i.p. avessero adottato le proprie decisioni «senza confrontarsi con il tema del risparmio e dell'accantonamento finanziario di ciascuno dei ricorrenti» e come nella consulenza tecnica di parte, «veni[sse] evidenziato un metodo econometrico, diverso da quello fino ad allora utilizzato, che poneva alla base delle proprie conclusioni elementi di fatto nuovi e mai valutati nelle precedenti situazioni»; metodo nuovo «che teneva in considerazione il saldo a scalare [e] ave[va] dato la dimostrazione fattuale di un risparmio che i singoli soggetti avevano maturato negli anni precedenti e che pertanto doveva aggiungersi al tesoretto familiare che, di conseguenza, aumentava di anno in anno», con la conseguente dimostrazione di «come gli odierni ricorrenti si trovassero effettivamente in una situazione economica tale da giustificare e legittimare le spese sostenute». Tale «analitica indicazione e ricostruzione delle fonti (reddito, indebitamento bancario e risparmio con saldo a scalare) contenute nella consulenza tecnica, che partiva dalle indicazioni fornite dalla Procura per confrontarle poi con ulteriori dati, restituiva un quadro informativo nuovo e mutato, mai vagliato dal Giudice dell'ordinanza ablativa» Il ricorrente, richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411-01, sostiene che «può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo del cd. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi». Il ricorrente ribadisce come la consulenza tecnica di parte «non si fosse risolta in una (diversa) valutazione di fatti già considerati, ma avesse invece messo a disposizione del Giudice elementi circostanziali nuovi, ricostruttivi delle dinamiche di formazione del patrimonio dei ricorrenti in una misura tutt'affatto diversa da quella considerata nel provvedimento ablativo, e tale dunque da giustificarne in termini oggettivi [...] la piena ed autonoma legittimità». Il ricorrente lamenta altresì che nella motivazione dell'ordinanza impugnata «non vi è modo d leggere alcun passaggio in cui il Tribunale si sia effettivamente confrontato con i temi rilevati dalla difesa, in aperto contrasto con il principio che vede a carico del p.m. un onere rafforzato di corroborare la richiesta ablativa con elementi di fatto che accertino la reale riconducibilità del bene al diretto interessato e, in capo al Giudice, un obbligo motivazionale certamente più circostanziato, stante l'appartenenza - quantomeno formale - del bene in capo ad un soggetto 8 terzo. Pertanto, «anche in relazione al tema della motivazione rinforzata a cagione di un vincolo apposto su di un bene di persona diversa dall'imputato, la motivazione è assente o contraddittoria». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso e il motivo nuovo sono fondati nella parte in cui i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto che, dalle pregresse ordinanze del 09/03/2021, rese dal Tribunale di CA sugli appelli che erano stati proposti da RI Lo GG e da CO Lo GG, fosse disceso un effetto preclusivo, derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, in ordine alla questione, che era stata dedotta con il proprio rigettato appello, della disponibilità, in capo all'indagato RI Lo GG, dei beni intestati agli stessi ricorrenti e loro sequestrati. 2. A tale proposito, è opportuno rammentare che la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora, di cui all'art. 240-bis cod. pen.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722-01; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che l'art. 12-sexies del decreto- legge n. 306 del 1992, nel prevedere la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulta avere, anche per interposta persona, a qualsiasi titolo, la disponibilità, intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, 9 connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, De Masi, Rv. 231390-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, De Nisi, Rv. 274852-01). La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi. Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699-01). 3. Richiamati tali principi, statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare la sussistenza (o no) e la portata dell'effetto preclusivo, derivante dal cosiddetto giudicato cautelare delle ordinanze del 09/03/2021, affermato dall'ordinanza impugnata, è necessario ricostruire i due procedimenti cautelari (quello che viene qui direttamente in esame e quello che si è concluso con le due ordinanze del 09/03/2021 del Tribunale di CA). Quanto al procedimento cautelare che viene qui in esame, il Tribunale di Vibo Valentia, nel rigettare, con ordinanza del 29/11/2021, l'istanza di revoca del sequestro dei beni intestati a CO Lo GG, LA AT Lo GG e ND AR, dopo avere esposto che il G.i.p. del Tribunale di CA, nel proprio provvedimento di sequestro, aveva «sottolinea[to] che gli accertamenti effettuati evidenziavano una sproporzione tra i redditi percepiti dal nucleo familiare del Lo 10 GG [RI] e il patrimonio allo stesso riconducibile e che ciò induceva a ritenere i beni oggetto di sequestro frutto della condotta associativa contestata all'imputato», riteneva che «le prospettazioni difensive», «basate anche sulla consulenza allegata», «non sono in grado di scalfire il complessivo quadro cautelare sia in relazione alla riconducibilità dei beni all'imputato sia in ordine alla sproporzione patrimoniale». Nel proprio atto di appello contro tale ordinanza del 29/11/2021, CO Lo GG, LA AT Lo GG e ND AR avevano specificamente contestato, oltre che la mancanza della predetta sproporzione, anche che la pubblica accusa non aveva assolto l'onere di provare l'esistenza di una situazione che avallasse la sussistenza di una divergenza tra l'intestazione formale dei beni agli appellanti e la disponibilità degli stessi in capo all'imputato RI Lo GG («[o]ve il bene sia intestato a terzi, spetta alla Pubblica accusa dimostrare l'interposizione»; «[d]iversamente che per l'analoga misura di prevenzione, non vigono presunzioni di sorta;
l'intestazione fittizia a terzi, quindi, deve essere dimostrata dalla Pubblica Accusa, di volta in volta, e per ogni singolo bene»). Quanto alle due ordinanze del 09/03/2021 del Tribunale di CA, rese sugli appelli che erano stati proposti, rispettivamente, da RI Lo GG e da CO Lo GG - e che, secondo l'assunto dell'ordinanza qui impugnata, avrebbero determinato l'effetto preclusivo del cosiddetto giudicato cautelare - si deve rilevare che, dalla lettura delle stesse, di contenuto sostanzialmente analogo, risulta che il predetto Tribunale di CA aveva esaminato solo la questione della (in)sussistenza di proporzionalità tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e i redditi o le attività economiche leciti della famiglia Lo GG («[i]n sintesi, a parere del Collegio, manca nel caso in esame l'indicazione di fonti patrimoniali legittimamente accumulate, idonee ad essere qualificate come risparmi della famiglia, non provenienti dagli affari illeciti dell'imputato, cui il nucleo familiare avrebbe potuto attingere per far fronte alle proprie necessità, dimostrando in tal modo che i beni sequestrati sono stati acquistati con proventi proporzionati alla capacità reddituale lecita»; «[p]ertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene sussistente la sproporzione tra guadagni e patrimonio lecitamente accumulato e tenore di vita della famiglia Lo GG, [...] non essendo emersa la fonte lecita dei risparmi accumulati, in considerazione del periodo di interesse in cui vi era già una condotta collusiva dell'imputato»). Le stesse ordinanze non avevano invece esaminato, in alcun passaggio, la diversa questione della disponibilità, in capo all'indagato RI Lo GG, dei beni intestati ai suoi familiari. Pertanto, posto che, come si è chiarito al punto 2, la prova della titolarità apparente del terzo intestatario, la quale incombe sulla pubblica accusa, non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica e il 11 valore dei beni, risulta evidente che la questione della disponibilità dei beni sequestrati in capo all'imputato RI Lo GG - che gli odierni ricorrenti, come si è visto, avevano posto con il proprio appello poi rigettato con l'ordinanza del Tribunale di CA qui impugnata - non era stata affrontata dalle due precedenti ordinanze del 09/03/2021 dello stesso Tribunale di CA, con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza qui impugnata, dalle stesse ordinanze del 09/02/2021 non discendeva, in ordine alla stessa questione, l'affermato effetto preclusivo del cosiddetto giudicato cautelare. 4. Poiché, venendo qui in rilievo la posizione di soggetti terzi intestatari, tale questione ha carattere assorbente, le ulteriori doglianze, avanzate con i motivi di ricorso e con il motivo nuovo, restano assorbite. 4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di CA, Sezione per le misure cautelari reali, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di CA - Sezione per le misure cautelari reali - per nuovo esame. Così deciso il 16/12/2022.