Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
00 7 1 2 / 0 3 Aula 'B' 1 E 39 L. 21-11-REGISTR ONE GIUDICE DI PAR AZI DE POPOL ITA # BOLLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto adempiment SEZIONE TERZA CIVILE contrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13152/01 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 1556 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR DO, elettivamente domiciliato in ROMA difeso dall'avvocatopresso la CORTE di CASSAZIONE, EA NN con studio in 90100 PALERMO VIA DANTE 58, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI DO IO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SEBASTIANO SANGUEDOLCE con studio in 90138 PALERMO PIAZZA V.E. ORLANDO 33, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 2127 avverso la sentenza n. 127/00 del Giudice di pace di CORLEONE, emessa 1'11/12/00 e depositata il 14/12/00 (R.G. 32/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Corleone ha rigettato l'opposizione a decreto ingiunti- vo di pagamento della somma di L. 1.344.700, oltre ac- cessori, proposta da AR MA nei confronti di AV Di NA sul rilievo che i manufatti in fer- ro di cui il secondo reclamava il pagamento erano stati effettivamente seguiti ed installati negli immobili del primo in Corleone ed in contrada Gianmaria;
che il ricorrente si duole deducendo con un unico motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. che il giudice di pace abbia accolto la domanda, fondata sulla esecuzione e consegna dei manufatti nell'anno 1996, benché dalle prove orali fosse risultato che tan- to era avvenuto nel 1993 ○ 1994, in tal modo pronun- 2 ciando extra petita, volta che altra è la causa petendi costituita da un credito relativo ad una fornitura av- venuta nel 1996, altra quella connessa al credito per una fornitura avvenuta due tre anni prima;
RITENUTO che
il ricorrente non afferma che la for- nitura del 1996 sia ulteriore rispetto а quella del 1993 о nel 1994, ma pretende di conferire rilievo al fatto stesso che essa sia (a suo dire) avvenuta in al- tra data e che, dunque, i documenti posti a base dell'ingiunzione erano "palesemente falsi"; che tanto è assolutamente privo di rilevanza ai fi- ni dell'individuazione del fatto costitutivo del credi- to (causa petendi), rappresentato dall'unica fornitura di manufatti in ferro nelle due case del committente, quale che ne fosse la data precisa;
che il ricorso è, pertanto, manifestamente infonda- e che al rigetto dello stesso consegue la condanna to del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle 13,33 spese, che liquida in € i oltre ad € 550,00 per onorari.* 3 Roma, 5 novembre Il onsigliere est. ཤ ཤ . A 4 2002 NE GIUDICE DI PACE)E 39 L. 21-11-1991, N.374 Il G I S T R A Z I O N E E B O L L O .
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