Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 1
Non è affetta da nullità la notifica effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale, seguito dal ritiro dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale da parte di persona non identificata e la cui sottoscrizione risulta illeggibile, dal momento che l'assenza della necessaria annotazione ad opera dell'addetto dell'ufficio circa la riferibilità del ritiro ad un delegato del destinatario dell'atto induce a concludere che al compimento di tale operazione abbia provveduto l'interessato personalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2015, n. 35679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35679 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
3567 9/ 1 5 AND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.990 Composta da: Antonio Agrò - Presidente - UP -07/07/2015 Giacomo Paoloni R.G.N. 6888/2015 Anna Petruzzellis - Relatore - Emanuele Di Salvo Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. NT LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2014 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena;
udito l'avv. Alessandro Gotti, che si è riportato ai motivi di ricorso, associandosi in subordine alle richieste del P.g.; : : RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 19/06/2014, ha : confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 25/06/2009 che aveva condannato NT LE per il reato di calunnia realizzato denunciando la presenza della sua firma apocrifa sulla cambiale presentata per l'incasso da un creditore, risultata successivamente da lui appposta. D 2. La difesa di NT nel suo ricorso deduce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza di primo grado per essere stata pronunciata prima del deposito del verbale stenotipico di udienza, in assenza di analisi del suo contenuto, atto quest'ultimo che si ritiene nullo per effetto della mancata sua sottoscrizione, eccezione formulata nel primo atto utile, individuato nell'impugnazione di merito. Richiamata una pronuncia di questa Corte che assume la nullità dei verbali non sottoscritti, e ritenuta la presenza di un contrasto di giudicati, stante l'opposta decisione della Corte di merito, fondata su difformi pronunce in materia sul punto, si chiede che la questione sia rimessa alla cognizione delle Sezioni unite di questa Corte.
3. Si eccepisce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla decisione sull'eccepita nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti conseguenti. Richiamata la circostanza che la difesa aveva tempestivamente eccepito la nullità, male interpretata con una prima ordinanza del 19/02/2009, e successivamente affrontata, a seguito di precisazione della difesa, con ordinanza del 25/06/2009, si osserva che illegittimamente non è stata riconosciuta la nullità della citazione eseguita attraverso il deposito presso l'ufficio postale, ed invio di comunicazione di tale deposito ai sensi dell'art. 8 | 20/11/1982 n. 890, comunicazione quest'ultima che risulta ritirata presso l'ufficio postale, da persona non identificata, né identificabile in quanto risulta illeggibile la sottoscrizione apposta. Il primo giudice con la seconda ordinanza ha respinto l'eccezione con motivazione non condivisibile ed giudice d'appello ha confermato la decisione con un rinvio per relationem non sufficiente ad esplicitare l'avvenuta valutazione del rilievo, che risulta peraltro generico, all'atto in cui non emerge a quale delle due ordinanze di primo grado si indirizzava il richiamo argomentativo. Nel merito si eccepiva la mancata identificazione della persona addetta al ritiro e la mancanza dell'avviso di ricevimento relativo alla seconda comunicazione, la cui presenza è essenziale per il perfezionamento della notifica.
4. Si deduce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento, in quanto svolto in mancanza dell'originale del titolo cambiario in relazione al quale si assume formulata la falsa l'accusa, con conseguente sottrazione della possibilità di difendersi, atteso che solo ad istanza della difesa e nel corso del procedimento di primo grado era stata reperito il titolo, custodito in busta chiusa negli atti, cosicché tale documento risultava sottratto alla cognizione dell'accusato in epoca antecedente, circostanza che aveva comportato violazione del diritto di difesa.
5. Con ulteriore motivo si eccepisce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen. nella parte in cui non è stata ammessa una perizia per accertare la grafia dell'imputato, fondandosi la decisione sull'accertamento svolto in diverso procedimento dal consulente del P.m., così violando il diritto al contraddittorio sulla prova;
non sono state considerate le osservazioni solevate riguardo al metodo di svolgimento dell'accertamento, quale il rilascio di scritture di comparazione da parte di persona qualificata come NT, in assenza 2 Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015 della sua previa identificazione, non risultando motivata dalla Corte d'appello la decisione di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento al riguardo.
6. Le medesime violazioni di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. si eccepiscono quanto alla decisione di acquisire la consulenza del P.m. disposta nel diverso procedimento a carico del creditore di NT, : malgrado la piena ripetibilità dell'atto, che non poteva trovare ingresso nel fascicolo per il dibattimento, oltre che alla motivazione della Corte sul punto, che si ritiene non pertinente rispetto all'eccezione formulata.
7. Si eccepisce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. quanto all'avvenuta acquisizione della testimonianza Zanella, nei cui confronti era presente un provvedimento di archiviazione, che ne imponeva l'audizione con le prescrizioni di cui all'art. 197 bis cod. proc. pen., non applicate, testimonianza di cui è mancante qualsiasi seria valutazione di attendibilità.
8. Conseguentemente si rileva violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità cui si è pervenuti in assenza di prove.
9. Sulla misura della pena si eccepisce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice di merito applicato la recidiva sulla base della constatazione della presenza di precedenti, senza una valutazione di effettiva gravità dei fatti, ed escluso, senza alcuna motivazione, l'applicazione delle attenuanti generiche;
si chiede quindi che, esclusa la recidiva, si accerti l'intervenuta prescrizione del reato, annullando la sentenza con o senza rinvio. 10. Si deduce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. conseguente all'avvenuto calcolo in aumento della pena in misura superiore a quella risultanze dal cumulo del precedenti condanna in violazione dell'art. 99 ultimo comma cod. pen., motivo d'appello del tutto ignorato dalla Corte di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Come già esposto dalla Corte territoriale l'infondatezza dell'eccezione di nullità della decisione, in quanto assunta in mancanza dei verbali stenotipici discende dalla legge, laddove all'art. 544 cod. proc. pen. prevede quale regola l'emissione di una pronuncia con motivazione contestuale, salva la possibilità di differirne il deposito, procedimento che esclude sempre che la decisione debba essere preceduta, per la sua regolarità formale, dalla lettura del verbale stenotipico. Tale principio è del tutto inconciliabile con l'essenzialità dell'esame 3 Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015 del verbale per la decisione ritenuta dalla difesa, che, oltre a non avere alcun fondamento normativo, non ne possiede neppure uno logico, all'atto in cui la tendenziale immediatezza della decisione, oltre che l'identità del giudice che assume le prove rispetto a quello che decide, rende del tutto ingiustificabile la pretesa posta a fondamento dell'eccezione, già superata in maniera argomentata dal giudice d'appello, che viene in questa sede riproposta senza ulteriormente illustrare la fallacia della ricostruzione formulata nella sentenza. Il motivo proposto non risulta fondato neppure con riguardo alla mancata sottoscrizione del verbale stenotipico, in quanto la previsione di una sottoscrizione dell'ausiliario del giudice a pena di nullità è prevista, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., esclusivamente con riguardo al verbale riassuntivo di udienza, mentre la trascrizione dell'atto operata dalla ditta a ciò autorizzata rappresenta solo il supporto grafico di quanto documentato sul piano informatico (cfr. in senso analogo Sez. 4, n. 19487 del 05/11/2013 - dep. 12/05/2014, Tolot e altro, Rv. 262349), cui la parte ha accesso per contestare il contenuto di quanto riportato, attività che non risulta svolta nella specie, ove al rilievo formale non si accompagna una deduzione afferente alla presenza di difformità di documentazione, rilevante al fine di decidere.
3. Manifestamente infondato risulta il motivo riguardante la mancata argomentazione sull'eccezione di nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Sotto un primo profilo deve escludersi una difformità sostanziale delle due ordinanze emesse dal giudice di primo grado, il quale in un primo tempo, solo per mero errore materiale si è riferito nell'analisi dell'eccezione al decreto che dispone il giudizio, in quanto il rilievo, risultando documentato con riferimento al decreto di fissazione dell'udienza preliminare, non poteva che riguardare tale ultimo atto. Riguardo a tale aspetto la duplicazione delle ordinanze risulta meramente formale, stante la sostanziale identità del loro contenuto, sicché anche la pretesa incertezza sulla decisione della Corte territoriale al riguardo, che ha motivato per relationem sulla relativa eccezione, proposta dall'appellante risulta manifestamente infondata in quanto espressa negli esatti termini formulati in primo grado, senza confrontarsi con l'argomentazione del primo giudice al riguardo. Si è in argomento correttamente osservato che l'atto, depositato presso la comunale con rilascio del relativo avviso, risulta essere venuto a casa conoscenza dell'interessato, il quale ha provveduto nel termine di dieci giorni al ritiro dell'avviso presso l'ufficio postale. La circostanza che sull'avviso di ritiro risulti apposta una firma non leggibile è irrilevante, all'atto in cui il dipendente postale è tenuto ad accertare la generalità di colui che provvede a ritirare, ed ad E 4 Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015 annotarne la qualifica nell'ipotesi in cui vi provveda un delegato, attività quest'ultima che non risulta svolta e che induce, come già osservato dal primo giudice, a concludere che vi abbia provveduto l'interessato personalmente. A tal fine del tutto in conferente è il richiamo al precedente di questa Corte che ha stabilito la nullità della notifica nell'ipotesi di firma illeggibile della persona che lo ha ricevuto (Sez. 1, n. 4713 del 08/01/2014, Melatti, Rv. 259025), poiché il presupposto di tale accertamento è state, nel caso richiamato, ☑ la pluralità di possibili riceventi l'atto, all'interno di uno studio legale, laddove nel caso che occupa le possibilità concrete riguardavano solo il destinatario o un suo delegato e solo nel caso di attività svolta da quest'ultimo si imponeva l'annotazione sulla cartolina di ricevimento della relativa qualità (in senso conforme Sez. 6, n. 21434 del 17/04/2012, Faro, Rv. 252787). L'eccezione difensiva muove dall'assunto di una attività svolta da delegato, che invece richiedeva dimostrazione, facendo discendere da tale presupposto di fatto non provato l'incompletezza dell'annotazione, che non doveva essere fatta ove l'atto sia consegnato al destinatario. L'incertezza del ricevente è quindi da escludere in quanto, al di là dell'illeggibilità della firma, la consegna dell'atto priva di indicazione, presuppone l'identificazione a cura . dell'incaricato postale dell'identità dell'effettivo destinatario.
4. Nello stesso senso deve concludersi anche con riferimento al rilievo della mancata ostensione all'interessato della cambiale che si assume da lui sottoscritta, che ha costituito oggetto dell'imputazione di calunnia. 6 L'esame degli atti ha consentito di verificare che il titolo in originale risulta allegato in busta chiusa agli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento, • unitamente alla missiva del 14/10/2008, specificamente indicata nell'indice che ! ne chiarisce il contenuto, il che impone di ritenerne la presenza fin dalla udienza preliminare, ove il giudice è tenuto all'individuazione degli atti che devono comporre il fascicolo da trasmettere al giudice per il dibattimento, nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., circostanza che esclude la violazione del diritto di difesa eccepito. Peraltro la circostanza che il titolo sia rimasto presente in atti, ma in busta chiusa, è conseguenza della mancata istanza di apertura ed analisi svolta dalle parti, nella piena libertà di determinazione sulle concrete modalità di esercizio del diritto di difesa. Né sul punto può assumere incidenza l'eventuale erroneità della motivazione di rigetto dell'eccezione, con riferimento alla sua tempestività, poiché, trattandosi di fatto processuale, quel che rileva è la correttezza della decisione, non della sua giustificazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 5 Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015 10/01/2012, Rossi e altri, Rv. 251496), circostanza che esclude la rilevanza di quanto sottolineato dalla difesa sul punto.
5. Altrettanto manifestamente infondate risultano le osservazioni riguardanti la mancata confutazione delle eccezioni difensive con riferimento alle modalità di svolgimento della consulenza, poiché in senso contrario si è dato conto di quanto replicato dal consulente in ordine al preteso omesso accertamento delle generalità dell'interessato, oltre che sulle modalità di acquisizione delle scritture di comparazione. In particolare su queste ultime la difesa propone delle osservazioni non fondate su riconosciute procedure tecniche ineludibili che si assumerebbero non seguite, ma formula dei rilievi critici privi di qualsiasi fondamento scientifico, risultando difficilmente comprensibile come l'attendibilità del dato possa essere sminuita dall'abbondanza di scritture di comparazione rilasciate su richiesta del consulente.
6. L'eccezione riguardante la decisione di non assumere ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. una perizia grafologica nel procedimento risulta anch'essa manifestamente infondata. Sotto un primo profilo si deve osservare che tale accertamento non risulta richiesto in primo grado dall'imputato, sicché anche in quella sede la valutazione sull'indispensabilità dell'approfondimento è stata rimessa al giudicante ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen, con determinazione che deve giustificarsi sul presupposto dell'indispensabilità dell'atto, al pari della rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello;
tale indispensabilità risulta nei fatti ampiamente esclusa dall'analisi degli elementi di prova, posto che la consegna del titolo al presentatore da parte dell'odierno ricorrente è stata attestata non solo da quest'ultimo, ma anche dal direttore della banca che venne investito della necessità del rilascio del titolo da parte di NT e NE, e fornì indicazioni sulla necessità di regolarizzazione fiscale dell'atto, vedendoli poi ritornare con gli adempimenti effettuati. Il dato storico che la firma dell'emittente non sia stata apposta dinanzi al funzionario di banca risulta irrilevante all'atto in cui dinanzi a questi si svolsero le operazioni preliminari e successive all'emissione del titolo, nella congiunta presenza dell'emittente e del prenditore dello stesso, circostanza che esclude una sottoscrizione apocrifa che, ove apposta, avrebbe dovuto essere accettata, per un motivo non chiaro, dall'apparente emittente. Il complesso probatorio, per come emergente dalle acquisizioni esaminate nelle pronunce di merito ed in esso motivato in maniera esauriente e coerente, rivela che correttamente l'approfondimento tecnico eseguito da un terzo non è stato ritenuto necessario al fine di decidere, ritenendosi questo sufficiente a 6 Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015 sostenere l'affermazione di responsabilità sulla base delle sole acquisizioni testimoniali raccolte. In tal senso, conseguentemente, nessuna violazione del diritto al contraddittorio sulla prova risulta essersi verificata, stante la mancata richiesta di prove in tal senso nella fase di cui all'art. 493 cod. proc. pen., pur a fronte della richiesta di audizione del consulente a cura del P.m., e la sostanziale irrilevanza dell'approfondimento tecnico, per quanto sopra esposto.
7. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del prenditore Zanella, parte lesa del reato di calunnia, risultano manifestamente infondate poiché le garanzie di cui all'art. 197 bis cod. proc. pen. devono essere applicati a coloro i quali abbiano rivestito la qualità di imputato, non alle persone sottoposte ad indagine, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, come avvenuto nella specie (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009 - dep. 29/03/2010, De Simone e altro, Rv. 246376 e successive conformi tra cui da ultimi Sez. 2, n. 4123 del 09/01/2015, Sconso e altro, Rv. 262367). Per contro, come già illustrato, del tutto infondata è la censura riguardante la mancata analisi di elementi di riscontro che, oltre a non essere richiesti per la natura della testimonianza acquisita, risultano nei fatti raccolte ed individuabili nelle dichiarazioni del responsabile della banca, cui sopra si è fatto cenno.
8. Alla luce di quanto esposto del tutto generica risulta la doglianza attinente la pretesa mancanza di prove di responsabilità.
9. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla contestazione sui criteri di applicazione della recidiva, all'atto in cui, a fronte di argomentata decisione del giudice di primo grado, fondata sulla una valorizzazione di elementi negativi, che suggerivano l'applicazione dell'aggravante, risulta esclusa la presenza di dati di segno opposto astrattamente idonei a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche, neppure valorizzati in questa sede dalla difesa. In tal senso, la generica richiesta di escludere la recidiva e di applicare le attenuanti generiche svolta in sede di gravame di merito, senza confrontarsi con gli argomenti analiticamente esposti : in proposito dal primo giudice a sostegno della sua determinazione, risulta adeguatamente contrastata con il richiamo, a cura del giudice d'appello, ai : precedenti dell'interessato, proprio in quanto tale argomento aveva costituito oggetto dell'analisi della prima sentenza, quanto alla tipologia ed indole dei reati e motivazione a delinquere, ed era rimasto privo di confutazione sostanziale nel -L gravame di merito. 7 Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015 : 10. Analogamente manifestamente infondato in fatto è il motivo riguardante la pretesa illegalità della sanzione determinata in violazione del limite previsto dall'art. 99 comma 6 cod. pen. Se sul punto risulta effettivamente omessa la valutazione della Corte, tuttavia la mera visione del certificato del casellario consente di verificare che NT ha riportato condanne per complessivi anni due, mesi tre e giorni venti di reclusione, ben maggiori dell'aumento di anni uno e mesi quattro applicato in aumento per effetto della recidiva;
anche in questo caso, trattandosi di mera constatazione della correttezza di un calcolo avente potenziali conseguenze giuridiche, privo di implicazioni di merito, il difetto di argomentazione può essere sanato in questa sede, rilevando la manifesta infondatezza, in fatto, dell'assunto posto a base del motivo. 11. La corretta contestazione ed applicazione della recidiva esclude che possa essersi verificata la prescrizione del reato, poiché impone di determinare il periodo rilevante a tal fine in anni sedici e mesi otto di reclusione, non ancora decorsi, risultando il reato consumato il 24/11/2006. 12. All'accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ་ ་ delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Agro Anna Petruzzellis нивни DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 AGO 2015 REMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E T R O C 008 Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015