Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
A seguito della entrata in vigore della normativa sul giudice unico, il giudizio pendente prosegue e viene definito - per ciò che attiene alla competenza ed alla composizione del tribunale - sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti nelle ipotesi in cui, alla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 sia stata superata la fase degli atti preliminari con il completo espletamento della attività di controllo sulla regolare costituzione delle parti, trovando, viceversa, nel caso contrario, applicazione le disposizioni innovative del ricordato decreto legislativo circa la attribuzione al tribunale - in composizione collegiale o monocratica - secondo gli specifici schemi fissati dagli artt. 220, 221, 222 comma 2, riguardanti l'ipotesi in cui, alla data del 2 gennaio 2000, sia stata fissata un'udienza dibattimentale innanzi al collegio per un reato attribuito, invece, alla cognizione del giudice monocratico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2001, n. 25971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25971 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 09/05/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO " N. 3439
3. Dott. LOSANA CAMILLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 002531/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) TRIBUNALE MANFREDONIA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
2) NZ AR
3) RE NN
4) VA PE
5) D'RC ZO
avverso ORDINANZA del 16/01/2000 TRIBUNALE DI MANFREDONIA Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO Nel procedimento indicato in epigrafe è sorto conflitto tra il giudice monocratico e il giudice collegiale del Tribunale di Foggia con riferimento alla disposizione transitoria contenuta nel secondo comma dell'art. 222 D.lvo n. 51/98, modificato con D.L. n. 145/99 conv. nella L. n. 234/99, in riferimento all'art. 219 dello stesso D.lvo.
La questione, già risolta da questa Sezione in altro procedimento fra gli stessi giudici, va decisa nel senso che la chiara formulazione letterale delle norme suindicate e l'unica "ratio legis" che le presidia postulano l'interpretazione nel senso che il giudizio pendente davanti al Tribunale prosegue e viene definito sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti in tema di competenza e di composizione collegiale dell'organo giudicante soltanto nell'ipotesi in cui le cadenze dibattimentali alla data di efficacia del D.lvo istitutivo del giudice unico (2-1-2000), superata la fase degli atti preliminari, siano pervenute al completo espletamento dell'attività di "controllo sulla regolare costituzione delle parti", ai sensi dell'art. 484 c.p.p.. Per contro, se a detta data ciò non si sia verificato, trovano immediata applicazione le disposizioni innovative del suindicato D.lvo circa le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica o collegiale, secondo gli specifici schemi fissati dagli artt. 220, 221, nonché 222 co. 2 riguardante l'ipotesi che alla data del 2-1- 2000 sia stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al Tribunale per un reato attribuito invece alla cognizione del giudice monocratico.
Nella specie, il controllo della regolare costituzione delle parti si è completata (e quindi esaurita) con la declaratoria di contumacia di IA GI all'udienza del Tribunale collegiale del 30-11 -2000, sicché va dichiarata la competenza del Tribunale monocratico di Foggia, cui va disposta la trasmissione degli atti.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001