Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
È nulla la notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio effettuata a mezzo del servizio postale con consegna a persona non identificata nè identificabile e la cui sottoscrizione risulti illeggibile.(In motivazione la Corte ha specificato che l'illeggibilità della sottoscrizione in presenza di più possibili destinatari non consente al giudice uno scrutinio "ex post" della regolarità della notificazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2014, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/01/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 12
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 26228/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NE n. il 22 luglio 1983;
avverso la sentenza 4 luglio 2011 - Tribunale di Vasto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 4 luglio 2011, il Tribunale di Vasto dichiarava AR NE colpevole del reato a lui ascritto (art. 660 cod. pen.) e lo condannava alla pena di Euro 500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio, condannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, AR NE, ponendo in essere con la propria vettura manovre pericolose ai danni di D'RI AM, anch'ella alla guida di una macchina, le arrecava molestia e disturbo in data anteriore e prossima al 16 marzo 2009.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dalle dichiarazioni della parte offesa che confermavano la prospettazione di accusa.
2. - Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione TI NE chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente tre motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione degli artt.171 e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore con conseguente nullità ex art. 185 cod. proc. pen. degli atti successivi al dibattimento;
il difensore di fiducia aveva eccepito tempestivamente, all'udienza del 4 luglio 2011, di non aver avuto effettiva conoscenza della notifica del decreto di citazione;
veniva inoltre dichiarato che dalla cartolina postale non era possibile identificare la persona che aveva ritirato l'atto e la qualità del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento non essendo ivi indicata, stante l'ulteriore fatto che, nello studio professionale, vi erano altri quattro professionisti;
nella fattispecie vi era stata dunque violazione dell'art. 171 sub d) cod. proc. pen. in quanto la sottoscrizione non era del difensore e non vi era specificazione alcuna della persona cui era stato consegnato il plico;
b) con la seconda censura veniva eccepita l'errata applicazione del disposto di cui all'art. 533 cod. proc. pen. e art. 660 cod. pen. con mancata applicazione dell'art. 530 cod. pen.; il giudice fa riferimento a episodi svincolati da qualsivoglia elemento temporale e non tengono conto che l'unico fatto è quello risalente al 2005 coperto da prescrizione, mentre i testi riferiscono solo fatti de relato;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata l'errata concessione della sospensione condizionale della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va pertanto senz'altro annullata con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1 - Sul punto deve richiamarsi altra decisione di questa Corte che ha avuto modo di affermare che è nulla la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza effettuata a mezzo del servizio postale con consegna a persona non identificata ne' identificabile che abbia apposto una sottoscrizione illeggibile (Cass., Sez. 3, 6 aprile 2011, n. 19995, rv. 250379, Lupo;
Sez. 5, n. 5627 del 24 gennaio 1997, rv. 206830, Torrise) senza neppure l'indicazione della relativa qualità. Va peraltro chiarito che, nella fattispecie, non si è in presenza di un mero disconoscimento della propria firma da parte del destinatario, che di per sè non sarebbe infatti sufficiente a invalidare la notificazione, bensì di una situazione, affatto diversa, di illeggibilità della sottoscrizione in presenza di più possibili destinatari;
tale situazione per vero non consente al giudice lo scrutinio ex post della regolarità della notificazione e, in particolare, se la stessa abbia o meno avuto buon fine e dunque se il destinatario abbia avuto conoscenza legale dell'atto a lui destinato.
I residuali motivi di gravame devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento di quello principale.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Tribunale di Vasto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014