Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA0154 9 0 1 LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 4153/98 Consigliere Cron.3307 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Ud. 28/11/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studić dal Sig. IL SOLE 24 ORE S EN TENZ A per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: F-FEB-2001 CE SA IC, elettivamente domiciliato in ROMA presso 3000 la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato FALCONI GIOVANNI, giusta delega in atti;
CG408302 - ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4961 STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia -1- notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 32/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 20/02/97 r.g.n. 3188/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 10 giugno 1994 RI MA chiese che il Pretore di Cagliari in funzione di giudice del Lavoro gli riconoscesse, con decorrenza dal 3 aprile 1992, il diritto al rinnovo dell'assegno di invalidità, di cui egli godeva. Ruse Dopo aver acquisito parere tecnico di ufficio, il Pretore accolse la domanda. Dopo aver acquisito nuovo parere tecnico di ufficio, il Tribunale, accogliendo l'appello dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), ha respinto la domanda. Afferma il Tribunale che, in base al predetto parere (che, adeguatamente motivato, era da condividersi), le infermità accertate (CA a lentissima evoluzione, spondiloartrosi cervico - lombare, lieve ipoacusia e disturbi dell'umore, terapeuticamente emendabili) incidevano in misura non determinante sulla capacità di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorre RI MA, percorrendo le linee di un unico articolato motivo, coltivato con memoria. L'I.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione Con unico articolato motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 settimo comma della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che;
1. 'I.N.P.S. aveva revocato l'assegno per un preteso miglioramento della situazione patologica che aveva legittimato l'iniziale riconoscimento;
la situazione non era tuttavia migliorata, bensì peggiorata;
3 in ogni caso, in base agli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado e dal consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado, il quadro patologico esistente nel 1992 corrispondeva a quello esistente nel 1989 (al tempo dell'iniziale riconoscimento);
2. nei confronti di due difformi pareri tecnici, il Tribunale luver 2.a. aveva immotivatamente preferito il secondo;
2.b. aveva tenuto presente la specializzazione del secondo consulente, ignorando che il primo era specializzato in medicina del Lavoro;
2.c. aveva ignorato l'epatopatia cronica accertata dal primo consulente;
3. il secondo consulente tecnico di ufficio, il cui parere era stato immotivatamente recepito dal Tribunale, non aveva considerato adeguatamente? 3.a. il lavoro svolto (erroneamente e genericamente riferito ad “agente di commercio");
3.b. l'incidenza delle cure necessarie;
3.c. i dati dell'indagine ematica;
3.d. i dati dell'indagine radiografica che documentava la patologia artrosica;
3.e. le infermità nel loro insieme. Il ricorso è infondato. In ordine al primo aspetto della censura (attentamente coltivato anche nella memoria), è da osservare che l'I.N.P.S., avendo il dovere di negare il riconoscimento del diritto ove non ne 4 ни sussistano i presupposti (ed in particolare lo stato di invalidità), non solo non è vincolato da proprio pregresso accertamento, bensì, ove ne accerti Кино l'incongruenza o l'inesattezza (per l'errato accertamento di una situazione invalidante), ha l'obbligo di revocarlo (diversamente, ove il riconoscimento dello stato di invalidità abbia natura giudiziale, per il vincolo nascente dal giudicato). Ciò, anche per quanto attiene al diritto all'assegno di invalidità, riconosciuto per il primo triennio, e successivamente negato. Da ciò, l'irrilevanza del raffronto fra la situazione sanitaria esistente al tempo dell'iniziale riconoscimento amministrativo e la situazione sanitaria esistente al tempo della revoca (o del mancato rinnovo) in sede amministrativa. Nel caso in esame, il fatto che il quadro patologico esistente nel 1992 (accertato attraverso le indagini tecniche di ufficio) corrispondesse a quello esistente nel 1989 (al tempo dell'iniziale riconoscimento) resta pertanto irrilevante. In ordine al secondo aspetto della censura, è da premettere che gli elementi della causa sono idonei alla decisione solo in quanto consentano di giungere ad un'unica conclusione, che non abbia alternative a se stessa. In tal modo, la sentenza emerge dagli elementi della causa come un prodotto necessario: solo questa necessità giustifica la sentenza. La motivazione è la descrizione di questa necessità. La necessità è, per sua natura, esclusione di ogni altra alternativa. E pertanto la sua descrizione è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensi negazione: esclusione 5 ly della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di Prolo ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idonei a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. La predetta negazione esige che il giudice esamini questi contrari elementi e ne fornisca adeguata critica. Da ciò discende che ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al secondo parere, “la motivazione della sentenza è sufficiente, pur se questa adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, esposti dalla prima relazione o aliunde deducibili (Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). La censura del difetto di motivazione presuppone pertanto che si indichino in modo specifico (e non solo per relationem) gli elementi di causa dei quali si lamenta omessa od insufficiente valutazione, e la loro rilevanza ai fini d'una diversa decisione: ciò al fine di consentire al giudice di legittimità, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessaria la lettura degli atti del processo, di accertare la carenza e valutarne la decisività (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Nel caso in esame, nella completezza della seconda indagine, il ricorrente non indica alcun elemento che, sul piano formale, conferisca autosufficienza alla censura, e, sul piano sostanziale, specifichi l'adesione 6 alla prima consulenza come una razionale necessità e non come mero dissenso di valutazione. Indo Né è significativa la lamentata epatopatia cronica accertata nella prima indagine, in assenza di elementi che consentano di ipotizzare l'attuale permanenza della malattia, della quale il consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado ha espressamente affermato l'assenza. Né lo è la specializzazione del consulente tecnico di primo grado (in medicina del Lavoro). Quale giustificazione dell'adesione (da parte del giudice) al parere del consulente tecnico di ufficio, è determinante la valutazione che questi fornisce dei dati clinici e strumentali accertati. La specializzazione, quale formale documentazione del grado di conoscenza di un consulente, è solo un elemento che conferisce maggior peso a questa valutazione: ed a questo peso il giudice può conferire valore in presenza di elementi non rigorosamente definiti (come l'impossibilità di assumere ulteriori dati di riscontro oggettivo) o contraddittori (come due contrastanti pareri tecnici di ufficio). Anche in questa ipotesi, tuttavia, la valutazione del rilievo che assume la specializzazione del consulente tecnico di ufficio, essendo questione di fatto, rientra nello spazio del giudizio di merito: ed ove sia adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, il Tribunale, segnalando che il consulente tecnico di ufficio era specializzato in oncologia, ha fornito questa motivazione. In ordine al terzo aspetto della censura, da un canto la sentenza, attraverso il parere del consulente tecnico di ufficio (che per l'espressa condivisione, diventa, per relationem, parte integrante della sentenza: e 7 Ни pertanto strumento necessario alla relativa lettura.), fornisce adeguata valutazione dell'attività svolta (di agente di commercio od altre confacenti Puves alle attitudini), della patologia osteoarticolare (di cui non si nega l'esistenza; ed il rilievo conferito all'assenza di limitazione funzionale giustifica l'omesso richiamo ad indagini strumentali), degli esami ematici e delle cure;
in particolare, la possibilità di queste cure, indicata solo in forma incidentale ("non senza sottolineare"; "peraltro"), non incide sulla valutazione che il Tribunale fornisce delle infermità ai fini dello stato invalidante. materia di prestazioni previdenziali per D'altro canto, in uno stato patologico), il difetto di invalidità (determinata da l'assenza della ragione: ed ove la motivazione della sentenza è sentenza abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in materia medico - legale questa assenza è anche l'irrazionalità è la palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica (la cui fonte deve essere indicata dalla censura) o l'omissione degli accertamenti strumentali necessari, secondo le predette nozioni, alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). In terzo luogo, è indubbio che "ai fini del giudizio sullo stato di validità fisica del soggetto, rilevante per gli effetti di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, le patologie devono essere concretamente valutate dal giudice del merito nella loro incidenza complessiva, 8 H eventualmente sinergica, onde poter apprezzare nella sua effettività, la possibilità di una residua attività lavorativa” (e plurimis, Cass. 29 aprile 1998 n. 4396). Ed invero, le singole infermità sono solo l'umano frazionamento Ruses necessario alla comprensione di un'unitarietà (la situazione psico - fisica, quale presupposto della capacità lavorativa), nel cui ambito i singoli fenomeni hanno indubbie anche occulte interferenze. La scomposizione dei singoli aspetti patologici è tuttavia la premessa necessaria per la loro unitaria comprensione;
ciò è maggiormente necessario al fine di evidenziare lo scarso significato funzionale della singola infermità (quale aspetto della predetta unitarietà). Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale, attraverso il parere del consulente tecnico di ufficio, ha dato una valutazione unitaria, anche con queste interferenze (in particolare, per la patologia psichica). In quarto luogo, il ricorrente non indica alcun elemento che, sul piano formale, conferisca autosufficienza alla censura (anche per quanto attiene ad una diversa attività svolta, che non è in alcun modo menzionata), e, sul piano sostanziale, specifichi la sostenuta infondatezza della seconda consulenza come una razionale necessità e non come un mero dissenso di valutazione. Il ricorso deve essere respinto. Per l'assenza di ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 9 POM La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000. Il Consigliere estensore блёво спосо Pietro Stille COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S Z N A O E I 10 90 / 3 15 4 in ordine alle spese del AL PRESIDENTE لل ه I 0 3 A D 1 3 S , S . 5 O A T . L T R L , N A ' A O L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L O D T R T E I T A T R S L I I N L G D E E E S D E R O