Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7397 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Ce 73301 0 7 39 7/ 0 NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA N A I R RTE SUPREM L 6 E U 8 A . 9 B N T N 1 I / O - U I 4 R B / Z SEZIONE QUIN UN CIVILE B T I 6 A C 2 R L R . L T T Z . A S I P . . posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: B G D A E A I L R T E R R.G. n. 23738/2000 D 1 E tt. Enrico Papa Presidente A I 3 1 S T D N . A E Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 20627 E S N M T _ I N A E S E Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. C.C. 19 febbraio 2002 Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Nino Fico SSAZIONE ha pronunciato la seguente: OGGETTO CAMPIONE CIVILE Tributi diretti / Irpef / SENTENZA 73301 N. sul ricorso proposto il 21 novembre 2000 đa: calamità naturali / im- -in persona del Ministro pro tempore poste e contributi / so- Ministero delle Finanze rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, spensione / imponibi- le. presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
OL NG - residente in [...] intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del- l'Umbria - sez. III - n. 267 del 28 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore 3738/2000 R.G. 878 proc. n. 2 Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 602/01/96, sul rilievo che, secondo l'inequivoco tenore letterale della norma, non doveva tenersi alcun conto, ai fini della determinazione della base imponibile, delle somme dovute a titolo d'imposta e non trattenute nel periodo di riferimento, dichiarò illegittima l'iscrizione a ruolo notificata a OL NG per Irpef-Ilor 1985, perché in se- de di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile le somme relative al pagamento delle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984, ai sensi della legge n. 363 del 1984. Nel giudizio di gravame, promosso dall'Ufficio, la Commissione tri- 031 butaria regionale dell'Umbria, con sentenza del 20 dicembre 1999, ha confermato la sentenza impugnata. Il Ministero delle finanze ha proposto ricorso con un motivo avverso la sentenza di appello e l'intimato non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo deduce la violazione e falsa applica- zione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co., 2°-bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- proc. n. 23738/2000 R.G. 2 la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d.
1. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le stesse somme non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe stato introdotto un di- verso schema agevolazione, come quello che si avrebbe con la de- terminazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del pagamen- to una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale maniera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. DIS Il motivo è manifestamente infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui: “in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, co. 2°-bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in l. 28 feb- braio 1986, n. 46-il quale prevede che le somme relative a paga- menti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modificazioni in 1. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni del- l'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorro- no alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor - in vir- tù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, deve proc. n. 23738/2000 R.G. 3 essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevola- zione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non deduce motivi nuovi che possano indurre ad un ri- pensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma 19 febbraio 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Enrico Papa dott. Massimo Oddo Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 MAG. 2002... IL CANCELLIERE 01 Osvaldo Ascanio proc. n. 23738/2000 R.G. 4