Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di cui agli artt. 134 e 140 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), la mancanza della licenza prefettizia richiesta per l'esercizio di ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi, indipendentemente dalle modalità operative con le quali detta attività viene espletata. (Fattispecie di vigilanza non armata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2009, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - rel. Presidente - del 16/12/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2274
Dott. SENSINI IA Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 29994/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV NG NA, N. IL 28/04/1961;
avverso la sentenza n. 83/2009 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 25/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERNESTO LUPO;
Udito l'avv. Generale Dr. Maniscalchi Antonio, che chiesto per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato il Gip del Tribunale di Campobasso ha dichiarato AN IN VI responsabile del reato previsto dal R.D. n. 773 del 1931, artt. 134 e 140 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per avere svolto - in assenza della prescritta licenza del prefetto di Campobasso - attività di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili in occasione della manifestazione fieristica Molise Expò 2005 mediante la cooperativa a r.l. Mac Security di cui la VI era legale rappresentante, condannandola alla pena di 30 giorni di arresto, convertita in quella della ammenda, oltre alla pena dell'ammenda, per un totale di Euro 1.220,00.
La VI ha proposto appello sostenendo che per l'attività svolta dalla menzionata società (vigilanza non armata) non occorreva la licenza del prefetto, come era stato confermato dalla testimonianza della commercialista AN IA LI, che aveva assunto informazioni presso la Prefettura di Campobasso. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza di condanna affermando che "anche i servizi di vigilanza finalizzati alla semplice segnalazione alle forze di polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134, cit. TULPS". 2.- Il difensore della imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l'art. 134 citato prevede la licenza del prefetto solo per le attività di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari o immobiliari che siano accompagnate dall'esercizio di poteri di intervento diretto per la prevenzione e repressione dei reati, mentre nel caso di specie la società Mac Security ha svolto un servizio di vigilanza non armato in occasione di una manifestazione fieristica, servizio per il quale è sufficiente l'iscrizione nel registro "portieri e custodi", la quale è stata ritualmente effettuata.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulla esclusione della colpevolezza della imputata, invocata sulla base della testimonianza della commercialista che aveva supportato l'imputata nella costituzione della società. Costei, rivoltasi alla prefettura di Campobasso, aveva appreso che, per svolgere l'attività di vigilanza non armata, non solo non era necessaria, ma addirittura non era prevista la possibilità di ottenere una autorizzazione prefettizia, poiché era sufficiente riscrizione nel "registro dei portieri e custodi" del soggetto che di fatto svolgesse la detta attività.
3.- Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente, a fondamento della propria interpretazione del disposto dell'art. 134 cit. t.u.l.p.s. (secondo cui "senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari"), invoca l'interpretazione che di tale disposizione ha dato la Sez. 1 di questa Corte con la sentenza 9.11.1993 - 26.1.1994 n. 782, rv. 196143, la quale ha appunto richiesto, per l'applicazione del trascritto divieto, che l'attività di vigilanza e custodia di beni svolta da istituti di vigilanza e da guardie particolari sia accompagnata dall'esercizio di poteri di intervento diretto per la prevenzione e repressione dei reati, ritenendo pertanto non necessaria la licenza del prefetto per il servizio, svolto dai soci di una cooperativa, senza armi, a tutela di immobili industriali, con il compito di segnalare alle competenti autorità, via radio, danni e pericoli, compresi quelli concernenti reati contro il patrimonio. Ma siffatta interpretazione restrittiva dell'ampio ed indiscriminato disposto del citato art. 134 deve ritenersi superata dalla successiva giurisprudenza di questa Corte che, in diverse sentenze, ha affermato che ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto di terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata: sentenze della stessa Sez. 1 n. 3032 del 1997 (rv. 207684), n. 1274 del 1998, (rv. 210253), n. 191 del 2000, (rv. 215365), n. 14258 del 2006 (rv. 234087), e di questa Sez. 3, n. 42204 del 2002 (rv. 223600). Questo Collegio condivide il più recente e maggioritario orientamento interpretativo, che è conforme al tenore letterale sopra trascritto, onde va ritenuta corretta la sentenza impugnata che ad esso si è conformata.
4.- Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso. La sentenza impugnata ha riportato tra le censure proposte nell'atto di appello della VI l'omessa considerazione dell'affidamento in lei determinato dall'assicurazione delle autorità amministrative sulla non necessità della licenza del prefetto, e quindi la tesi dell'assenza di colpa dell'imputata, a causa della sua buona fede indotta da tale assicurazione. Ma su questa censura, relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per cui la VI è stata condannata, nulla ha osservato la Corte di appello, onde, nella sentenza impugnata, va ravvisata una assenza grafica di motivazione sul punto in esame. 5.- Consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per l'esame del motivo di appello relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per cui è processo.
Poiché la Corte di appello di Campobasso non è composta di più sezioni penali, il giudice di rinvio va designato nella Corte di appello di Salerno, quale Conte territoriale più vicina a norma dell'art. 175 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010