Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 1
Con riferimento alle ipotesi di reato previste dagli art.282 del D.P.R. 23/01/73 n. 43 e 70 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, l'espressione "residence normal" di cui all'art 2 della convenzione di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 ottobre 1957 n.1163,va intesa come abituale residenza all'estero, che ricorre sia quando il cittadino ha eseguito all'estero le prescritte variazioni anagrafiche, sia quando di fatto abbia stabilmente trasferito all'estero la dimora abituale.In proposito va sottolineato come la nozione di residenza sia caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in un determinato luogo (peraltro la durata della dimora non va intesa come assoluta continuità della medesima, ma soltanto come abitudine alla dimora), e da quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, sebbene si lavori in altro luogo e purché si confermi la abitazione nel primo e vi si ritorni quando è possibile. (Fattispecie in tema di importazione di autovettura in comune di Livigno in cui è stato escluso il reato).
Commentario • 1
- 1. Le frodi nei finanziamenti all’agricolturaMaurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 21 febbraio 2022
Il delitto di cui all'articolo 2 della legge n. 898 del 1986 punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La pena prevista per il delitto è aumentata quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Nel 2007 il Feoga è stato sostituito da due nuovi fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Successivamente, il d.lg. 156/2022 ha disposto l'introduzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1998, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DINACCI UGO Presidente del 14.01.1998
1.Dott. RAIMONDI RAFFAELE Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE MAIO GUIDO " N. 00048/1998
3.Dott. GRILLO CARLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SALVAGO SALVATORE " N. 19811/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET GI n. il 02.08.1958
avverso sentenza del 05.02.1997 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 18.6.96 del Pretore di Sondrio - sez. distacc. di Morbegno, PE OR OV fu condannato alla pena di lire 38 milioni di multa, oltre confisca, per il reato di cui agli artt. 282 DPR 23.1.73 n. 43 e 70 DPR 26.10.72 n. 633, "per aver introdotto ed utilizzato nel territorio dello Stato, in violazione dei diritti di confine e dell'IVA, una Ferrari F.355 di 150 milioni, in quanto - dopo aver acquistato il mezzo avvalendosi della residenza anagrafica in Livigno, zona extradoganale, in luogo di quella effettiva sita all'interno del territorio doganale (Prata Camportaccio, luogo di accertamento del reato nel maggio 1995), e dopo aver espletato le formalità doganali di esportazione perfezionate con il visto uscire dalla Comunità - introduceva ed utilizzava, in via continuativa ed in regime di temporanea importazione, il predetto automezzo nel territorio dello Stato"... . A seguito di impugnazione proposta dall'imputato, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 5.2.97 in parziale riforma di quella di primo grado, mandò assolto l'imputato dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, mantenendo la già disposta confisca della vettura Ferrari F.355. La Corte, riconosciuta l'esistenza dell'elemento materiale del reato sulla base dei rilievi (pur con alcune precisazioni) esposti dal Pretore, ha motivato la pronuncia assolutoria sulla scusabilità dell'ignoranza della legge penale (in quanto "il PE, prima di acquistare la Ferrari e portarla a Livigno, non aveva dubbi, in base alle proprie personali esperienze, circa il suo diritto di godere del beneficio fiscale e, comunque, si sia o meno rivolto ad un consulente, avrebbe avuto sicuramente ampie assicurazioni" circa l'esistenza di buone ragioni a base del suo comportamento;
ha, inoltre, motivato la disposizione di confisca sulla base del rilievo (ancorato anche a due non recenti precedenti di questa Corte) che "l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, non interrompe il rapporto tra il bene e la sua illegittima introduzione nel territorio dello Stato".
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione, relativamente al capo in cui è stata ritenuta la sussistenza dell'elemento materiale del reato e al capo in cui ha mantenuto la confisca disposta dal primo giudice, dal difensori del PE, i quali hanno dedotto: 1)violazione degli artt. 282 DPR 43/73 e 70 DPR 633/72 in relaz. all'art. 2 co.1 della Conv. di New York, (ratificata e resa esecutiva in Italia con l.27.10.57 n. 1163) e all'art. 719 co.1, 3 e 5 reg. CEE 2.7.93 n. 2454 - difetto di motivazione in ordine al requisito della residenza;
II) violazione degli artt. 301 DPR 43/73 in rapporto agli artt.3 e 27 Cost. L'art. 301 cit. prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Da tale nonna discenderebbe che "non la confisca, ma la regolarizzazione doganale delle cose introdotte nel territorio dello Stato, sia la congrua conseguenza della decisione che, assolvendo l'imputato, nega nel caso concreto la configurabilità del reato di contrabbando, al di fuori di qualsiasi automatismo legato al puro e semplice fatto oggettivo dell'introduzione nel territorio doganale". È fondato il primo motivo, il cui accoglimento rende superfluo l'esame del secondo. Con la prima censura, è stato dedotto, sotto i già citati profili della violazione degli artt. 282 DPR 43/73 e 70 DPR 633/72 in relaz. all'art. 2 co. 1 della convenzione di New York 4.6.54 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 1163/1957) e all'art. 719 co. 1, 3 e 5 reg. CEE 2.7.93 n. 2454/93, nonché del difetto di motivazione in ordine al requisito della residenza, che "il PE, avendo mantenuto a Livigno la residenza legittimamente acquisita nel lontano 1965 (ed anagraficamente consacrata nel pure lontano 1968), si trovava nelle condizioni necessarie per l'importazione temporanea dell'autoveicolo in territorio doganale per il periodo di tempo previsto dalla convenzione di New York e dalle norme comunitarie;
e poiché non risulta, anzi è positivamente escluso che egli abbia tenuto l'autovettura in questione per oltre sei mesi all'interno del territorio doganale, l'introduzione del veicolo nel territorio stesso non costituisce reato;
più propriamente, il fatto contestato, di essersi avvalso di una residenza fittizia per acquistare il veicolo in esenzione fiscale ed utilizzarlo fuori del territorio extradoganale di Livigno, non sussiste". Tale assunto è fondato. La pronuncia di condanna era basata sul rilievo che "nella specie manca il presupposto della importazione temporanea il quale, pur letteralmente indicato con le diverse locuzioni residence normal dall'art. 2 Conv. New York 4.6.54 o persone stabilite fuori del territorio doganale dall'art.719 reg. CEE 2.7.93 n. 2454/93 o persone che risiedono stabilmente all'estero delle istruzioni ministeriali, va sostanzialmente individuato nel luogo ove l'individuo ha il centro dei propri affari". Nella specie era stato accertato in fatto che il PE, anagraficamente residente a Livigno, esercitava la propria attività medico- chirurgica, durante l'arco di 5-6 giorni per settimana, in uno studio di Chiavenna e in un centro di chirurgia di Lecco, per tornare a Livigno, insieme alla moglie e ai due figli, solo nel fine settimana. La questione è, quindi, imperniata sulla accezione che deve darsi al termine "residence normal" adoperata dall'art. 2 della Conv. di New York 4.6.54, che obbliga gli Stati contraenti a fare entrare nel loro territorio, in esenzione dai diritti doganali, gli autoveicoli appartenenti a persone che hanno la residence normal in diverso paese e che utilizzino il mezzo a l'occasion d'une visite temporaire;
la mancanza anche di uno solo dei due anzidetti requisiti esclude il diritto all'esenzione e comporta quindi la violazione della legge doganale. Il secondo requisito non è in discussione, mentre, relativamente al primo, i giudici di merito hanno ritenuto che l'aggiunta dell'aggettivo normale al termine "residenza" starebbe a indicare la sussistenza di esigenze peculiari della materia dogamale, che non necessariamente coincidono con quelle poste alla base, ad esempio, della residenza civilistica o anagrafica, con la conseguenza che non avrebbe rilevanza (ai fini che qui interessano, della possibilità dell'importazione temporanea) il principio civilistico, che ricollega la residenza alla sussistenza di un duplice elemento, quello obiettivo della permanenza in un determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, ancorché si lavori in altro luogo e purché si confermi l'abitazione nel primo e ci si ritorni quando possibile.
L'assunto non può essere condiviso, in quanto l'aggettivo normale esprime una connotazione propria del concetto di residenza, distinguendo questa dal concetto di semplice dimora. La residenza è, invero, la dimora abituale e cioè normale, nel senso di conforme alla regola, al consueto e che, in quanto tale, si contrappone all'insolito, al precario, al saltuario, all'occasionale: come la residenza si contrappone, appunto, alla semplice dimora. I giudici di merito hanno escluso il requisito della residenza in territorio extradoganale (a Livigno) in ragione del fatto che l'attuale ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa nel territorio doganale, rientrando a Livigno nei fine-settimana, osservando, in particolare, che "diversa sarebbe stata la conclusione qualora l'imputato fosse tornato a Livigno dopo il lavoro, se non quotidianamente, almeno con una frequenza maggiore di quella risultante in atti, mostrando di considerare quella casa come la sua abitazione normale". Siffatta argomentazione, tuttavia, non tiene conto dalla non eludibile considerazione che, se le necessità quotidiane inducono una persona a svolgere la propria attività lavorativa fuori e talvolta lontano dalla propria residenza, ciò che rileva, al fine del mantenimento della residenza nel luogo originario, non è la maggiore o minore frequenza del rientro dal luogo di lavoro (frequenza che dipende dalla distanza e che, quindi, può avere una qualsiasi scansione temporale, anche di lungo periodo, ma il fatto che tale n'entro avvenga quando è possibile e che nella residenza originaria venga mantenuto il centro dei rapporti familiari e sociali.
Altro argomento a confutazione della tesi sostenuta dal giudici di merito in relazione all'aggettivo normale di cui alla normativa in esame, discende dal diverso atteggiarsi, rispetto a tale aggettivo, delle nozioni giuridiche di residenza e di domicilio, nel senso che l'aggettivo stesso qualifica la nozione di residenza indicandone (come qui si sostiene) la stabilità (in forza della quale la residenza si differenzia dalla dimora), ma non quella di domicilio che, in quanto sede non della persona ma degli affari e degli interessi, si caratterizza per la principalità, rispetto ad altre eventuali sedi secondarie, e cioè per un requisito di importanza e non di durata (di guisa che, a proposito di esso, non avrebbe senso parlare di normalità).
Conseguentemente, le parole residence normal dell'art. 2 della più volte citata Conv. di New York venno intese come abituale residenza all'estero, che ricorre sia quando il cittadino ha eseguito all'estero le prescritte variazioni anagrafiche, sia quando di fatto abbia stabilmente trasferito all'estero la dimora abituale (cfr., in tal senso, le sentenze di questa Corte 11427/94, 5476/94 e 16071/94). Da tali puntalizzazioni discende che si deve tener conto, al fini di una corretta interpretazione delle parole residence normal, della nozione assunta dal nostro codice civile che, all'art. 43 definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Tale nozione è caratterizzata, come sopra precisato, dall'elemento obbiettivo della permanenza in un determinato luogo, e da quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, sebbene si lavori in altro luogo e purché si confermi l'abitazione nel primo e vi si ritorni quando possibile. Decisivo, in una tale ottica, è l'elemento soggettivo, dal quale appunto discende che non si perde la residenza sol perché (come nella specie risulta aver fatto il PE) ci si allontani, anche per lungo tempo, per motivi i lavoro o di cura o ancora diversi, dal momento che essa esprime la volontà di mantenere in quel determinato luogo il centro dei propri rapporti familiari e sociali.
Nel caso in esame, quindi, la residenza anagrafica a Livigno fa presumere, fino a prova contraria, la coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva. Gli elementi in senso contrario evidenziati dal giudici di merito (lavoro nel territorio doganale, dimora in altre città, rientro solo a fine settimana a Livigno) non costituiscono circostanze idonee a superare tale presunzione, in riferimento ad entrambi gli elementi costitutivi, obiettivo e subiettivo, della nozione di residenza, in ordine ai quali, quindi, vanno ribadite le precisazioni già costantemente espresse da questa Corte (v. le decisioni sopra citate): quanto all'elemento obbiettivo, la durata della dimora non va intesa come assoluta continuità della medesima, ma soltanto come abitudine alla dimora: questa ultima perciò non viene meno in caso di interruzione del rapporto della persona con il luogo a causa dei suoi allontanamenti, anche se frequenti (come, nella specie, per motivi di lavoro) in relazione alla organizzazione e alle esigenze della vita moderna che ha notevolmente aumentato le esigenze e le occasioni di spostamenti della persona da un luogo all'altro;
quanto all'elemento soggettivo, esso non va inteso come intenzione di dimorare costantemente e definitivamente, senza limiti nel tempo e negli interessi, in un dato luogo, bensì come intenzione attuale di rimanere stabilmente in un luogo per un apprezzabile periodo di tempo, desunta da elementi concludenti.
Alla stregua di tali principi, essendo pacifico che l'attuale ricorrente aveva da lungo tempo la propria residenza anagrafica a Livigno, dove tornava settimanalmente al termine della propria attività lavorativa, deve ritenersi che egli avesse in quel luogo la propria stabile dimora e che nulla esclude la sua volontà di considerarla, in tal senso, abituale nel tempo.
Deve, pertanto, sulla base dei rilievi che precedono, concludersi che la sentenza impugnata, che è pervenuta alla affermazione di responsabilità negando la sussistenza dei presupposti per l'importazione temporanea del veicolo sulla base di una errata interpretazione della nozione di residenza, va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, appunto perché nella specie ricorrevano i citati presupposti. All'insussistenza del reato, consegue l'eliminazione dell'ordine della confisca.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste ed elimina la misura della confisca. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998