Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2003, n. 49448
CASS
Sentenza 8 ottobre 2003

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Massime1

Il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., non è impugnabile. Si tratta, infatti, di un provvedimento avente carattere puramente provvisorio e non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. - norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione - che, come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.

Commentario1

  • 1Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2003, n. 49448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49448
Data del deposito : 8 ottobre 2003

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