Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 1
Il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., non è impugnabile. Si tratta, infatti, di un provvedimento avente carattere puramente provvisorio e non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. - norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione - che, come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.
Commentario • 1
- 1. Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelarihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2003, n. 49448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49448 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Claudio VITALONE Presidente
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere
2. Dott. Guido DE MAIO Consigliere
3. Dott. Alfredo TERESI Consigliere
4. Dott. Vincenzo TARDINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EL, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza emessa il 9/4/2003 dal Tribunale di Latina. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Aldo Sebastiano Rizzo, udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ordinanza del 9/4/2003 il Tribunale di Latina, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da TI EL avverso il decreto emesso il 18/3/2003 dal locale P.M., con il quale era stato disposto in via d'urgenza il sequestro preventivo di alcuni apparecchi videogiochi con riferimento al reato di cui all'art. 718 c.p., dichiarava inammissibile il ricorso affermando che il decreto di sequestro preventivo emesso dal P.M. in via d'urgenza non è impugnabile.
Contro l'ordinanza il TI ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto che contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal P.M. è consentito proporre appello a norma dell'art. 322 bis c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è da ritenere che il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal P.M. a norma dell'art. 321 co. 3 bis c.p.p. non è impugnabile, come peraltro è stato già affermato da questa Corte (Cass. Sez. VI, 17/5/1993, n. 651; Cass. Sez. III, 29/2/1966 n. 4622). È pur vero che con altre decisioni è stato statuito che il decreto di sequestro preventivo adottato dal P.M. è appellabile in base al rilievo che l'art. 322 bis c.p.p. opererebbe come norma di chiusura diretta consentire l'impugnazione di qualsiasi provvedimento adottato in materia di sequestro preventivo per il quale non è ammessa la richiesta di riesame.
Ma un tale indirizzo non sembra condivisibile.
Occorre considerare che in materia di impugnazione vige il principio di tassatività sancito dall'art. 568 c.p.p. per cui un provvedimento è impugnabile solo se la legge espressamente lo prevede, indicando il mezzo che può essere esperito.
Or se si considera che la norma di cui all'art. 322 bis c.p.p. ammette l'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro adottato dal P.M., è da escludere che il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal P.M. possa essere sottoposto ad un tale mezzo di impugnazione poichè esso non rientra nell'ambito dei provvedimento indicati dalla norma.
Può infatti rilevarsi che l'art. 322 bis c.p.p. con il termine ordinanza intende fare chiaro riferimento a provvedimenti adottati dal giudice e non dal P.M. e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.
Peraltro è da osservare che trova giustificazione che contro il decreto del P.M. non è previsto alcun mezzo di impugnazione, considerato che trattasi di un provvedimento che ha carattere puramente provvisorio, destinato ad una automatica caducazione. Esso, infatti, perde ogni efficacia non solo nel caso in cui non vengono rispettati i termini indicati dall'art. 321 co. 3 bis e 3 ter c.p.p. o nel caso di mancata convalida pichè, anche se interviene al convalida, il giudice è tenuto, a norma dell'art. 321 co. 3 bis c.p.p. ad emettere un proprio decreto di sequestro preventivo che costituisce il titolo che legittima il vincolo reale esistente sul bene sequestrato.
Ne consegue che il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 DICEMBRE 2003.