Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 3
Integra il reato di frode informatica l'utilizzazione di sistemi di blocco od alterazione della comunicazione telematica tra apparecchi da gioco del tipo "slot-machine" e l'amministrazione finanziaria, trattandosi di alterazione dell'altrui sistema telematico, finalizzato all'indebito trattenimento della quota di imposta sulle giocate.
Nel giudizio di cassazione è consentita la riqualificazione giuridica del fatto anche nel caso in cui la questione non sia stata oggetto di discussione in fase di merito o prospettata in ricorso, se la parte sia espressamente posta in condizione di interloquire sulle diverse possibili definizioni giuridiche del fatto.
Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato anziché quello di frode informatica, previsto dall'art.640-ter cod.pen l'inserimento negli apparecchi elettronici da gioco di una scheda informatica, attivabile a distanza, mediante la quale la quota di spettanza dell'erario non viene comunicata e, conseguentemente, versata all'amministrazione finanziaria, senza che ciò comporti alcuna alterazione del sistema informatico o telematico altrui. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inserimento di una seconda scheda all'interno del medesimo apparecchio da gioco, non incide sul sistema informativo lecito, bensì funziona autonomamente, condividendo esclusivamente le periferiche di ingresso ed uscita).
Commentari • 6
- 1. Art. 640-ter - Frode informatica (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 640-quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Frode informatica: sussiste in caso di inserimento di una scheda clonata in una slot machineAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il reato di frode informatica, e non quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, la sostituzione della scheda autentica di apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento (slot machine) con l'introduzione di una scheda clonata, così da impedire la comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati delle giocate effettive, comportando tale operazione l'attivazione di un diverso programma mediante alterazione del funzionamento del sistema informatico dell'apparecchio (Cassazione penale , sez. II , 14/09/2021 , n. 47302). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: l’immunità parlamentare non è invocabile solo per la natura politica del contesto (Cass. Pen. n. n. 32862/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del …
Leggi di più… - 5. Associazione per delinquere: va provata una forma di collegamento tra tutti gli associatiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 marzo 2023
Con la seguente sentenza, la VI Sezione ha affermato che, in tema di associazione per delinquere, è necessario "che vi sia una qualche forma di organizzazione e collegamento che coinvolga tutti i presunti associati". Cassazione penale sez. VI, 23/02/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 15/03/2023), n.11152 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di C.D., indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati inerenti all'esercizio del gioco e le conseguenti attività di riciclaggio, trasferimento fraudolento ed autoriciclaggio, con l'aggravante di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2017, n. 41767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41767 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
4 1 76 7 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/06/2017 GIACOMO PAOLONI Presidente Sent. n. sez. IZ GIANESINI 924/2017 ANNA CRISCUOLO REGISTRO GENERALE PIERLUIGI DI STEFANO Rel. Consigliere N.4785/2017 ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. CH LU nato il [...] a [...] 2. LI IZ nato il [...] a [...] 3. LI LU nato il [...] a [...] 4. AS EL nato il [...] a [...] 5. MI LE nato il [...] a [...] 6. BA IZ nato il [...] a [...] 7. IN VA nato il [...] a [...] 8. CE IA nato il [...] a [...] 9. IO LA nato il [...] a [...] 10. RS NZ nato il [...] a [...] 11. NO SA nato il [...] 12. NI SA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/04/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi tranne per la posizione di SI NZ per il quale chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito i difensori avv. Ripamonti, avv. Gamberini avv. Santini, avv. Fiorillo che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. CH CA, LL MA, LL CA, NN MA, RM IN, AS MA, TT VA, ES IA, NI OL, SI NZ, MA SA e AS AV ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Bologna del 15 aprile 2016 che confermava quasi integralmente sul piano della responsabilità la sentenza del 28 gennaio 2015 del tribunale di Bologna per reati di associazione per delinquere finalizzata a reati di frode informatica (limitatamente a LL MA, LL CA, NN MA, RM IN e SI NZ), esercizio abusivo del gioco di azzardo mediante tali frodi, reati di corruzione, violazione del segreto di ufficio, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, violazione di sigilli, frode processuale ed accesso abusivo al sistema informatico.
1.1 Tali reati erano stati commessi nel contesto di una attività di frode nell'ambito del noleggio di apparecchi per gioco elettronico nei locali pubblici. In vario modo gli imputati utilizzavano irregolarmente apparecchi per gioco d'azzardo (slot-machines) che, normalmente, dovrebbero operare in collegamento telematico con la Agenzia dei Monopoli in modo da consentire il diretto computo degli importi dovuti a titolo di tassa e, comunque, per controllare la conformità degli apparecchi alla normativa di settore (in particolare quanto a garantire che, del denaro inserito dai giocatori nelle macchine, la percentuale del 75% sia restituita quale vincita). Le modalità per effettuare tali frodi, come dopo specificato bez meglio, consistevano in alcuni casi nell'alterare le comunicazioni, (via telematica, con la Agenzia dei Monopoli, in modo da ridurre l'apparente incasso delle slot- machines, ed in altri casi nella utilizzazione di apparecchi da gioco privi ab origine di tale collegamento obbligatorio.
1.2 I gestori di tale attività illecita erano LL MA e LL CA che la avevano organizzata con la copertura della loro regolare attività di impresa di noleggio di tali apparecchi;
i due erano poi coadiuvati da soggetti con vari ruoli: i tecnici addetti alle modifiche di cui si dirà, un dipendente della Guardia di Finanza corrotto che garantiva notizie al fine di sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine, pubblici esercenti presso i cui esercizi venivano installati gli apparecchi. Tutti questi soggetti erano consapevoli di svolgere attività evidentemente illecite, quali l'installazione degli apparecchi (irregolari o manomessi), il prelievo non contabilizzato del denaro, interventi urgenti, anche in violazione di sigilli se svolti in occasione di sequestri, per "regolarizzare" gli apparecchi e, quindi, sfuggire ai controlli. 2 2. Per quanto poi dopo necessario, va meglio specificato tipologia e normativa di riferimento degli apparecchi.
2.1 Innanzitutto, per quanto riguarda la tipologia di apparecchi elettronici utilizzati, vengono in questione quelli previsti dall'articolo 110 del tulps, come modificato dopo la "legalizzazione” del gioco di azzardo. - Il comma 6 dell'articolo disciplina gli apparecchi del tipo "slot-machine", autorizzati all'esercizio del gioco di azzardo con il pagamento in denaro delle vincite. Per tali apparecchi vi è una specifica regola quanto al rapporto medio tra somme inserite dai giocatori e somme emesse quali vincite (il 75%). Tali apparecchi devono essere «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica .... >>> dell'Agenzia dei Monopoli di Stato per consentire, come detto, il controllo del pagamento del "prelievo erariale unico", pari al 13.5% (nel periodo in esame) delle somme introitate dagli apparecchi. L'incasso lordo per il proprietario delle macchine è, pertanto, pari all'11.5%. Chiaro, quindi, come anche un "piccolo" inganno sugli incassi consenta di moltiplicare il guadagno netto.
2.2 Il comma 7 del medesimo artt. 110, invece, disciplina apparecchi da gioco ed intrattenimento che, pur avendo un contenuto di tipo "scommessa", non consentono vincite in denaro ma solo una maggior durata del gioco. Per quanto utile dopo, si precisa che la norma prevede che tali apparecchi possano essere installati se «denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte» o se vi è il «nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640». Il controllo, quindi, che è finalizzato ad evitare che queste macchine facciano qualcosa in più del dare in premio partite gratuite o piccoli oggetti, consiste in una sorta di omologazione e registrazione;
si deve osservare, per quanto utile dopo, che non è prevista alcuna installazione di strumenti di controllo "informatico" appartenenti alla amministrazione (come potrebbe essere il collegamento in rete per sorvegliare il funzionamento), o un software "sentinella" installato dalla amministrazione e utile per la verifica (paragonabile, ad es., ai sigilli degli strumenti di misurazione dei distributori carburanti).
2.3 Insomma, gli apparecchi di tale secondo tipo appartengono al privato e in esso non vi è installato alcunchè, o vi è collegato, hardware o software, di pertinenza dell'amministrazione, per i possibili controlli. 3 3. Ciò chiarito, le frodi di cui si discute consistevano in due modi di gestione di slot-machines frodando l'ente impositore (quanto al suo 13.5%) e i giocatori, riducendo la loro quota del 75% di vincita.
3.1 Il primo sistema utilizzato consisteva nella manipolazione, per le slot- machines regolari, del sistema di comunicazione dei dati alla Agenzia dei Monopoli per ridurre apparentemente l' incasso delle macchine e, quindi, la tassa versata ed eludere il rispetto della quota di vincita. Si comprende dal provvedimento impugnato che ciò avveniva mediata la installazione di un dispositivo sulla linea che, pur non interrompendola, alterava i dati, facendo risultare giocate in quantità inferiore con le ovvie conseguenze.
3.2 L'altra tipologia di frode riguardava la trasformazione dei videogiochi "comma 7" in slot machines "comma 6" con la semplice installazione di una ulteriore scheda elettronica nella stessa "cassa"; scheda destinata a sfruttare in autonomia tastiere e/o altri dispositivi di controllo da parte del giocatore nonché il display. In questo modo, quindi, si offriva all'utente il gioco di azzardo desiderato senza alcun controllo dell' amministrazione finanziaria e, quindi, con evasione di quanto ad essa dovuto e libera gestione del rapporto denaro inserito/vincite.
4. I reati principali ritenuti integrati da tale attività sono stati: l'associazione per delinquere per quanto riguarda l'organizzazione stabile ed il programma di reiterazione indeterminata delle singole condotte di frode. - il reato di corruzione e rivelazione di segreto di ufficio per quanto riguarda i rapporti con il finanziere (NZ SI) che si assume corrotto perché segnalava i controlli della GdF. Poi, e soprattutto, i reati integrati dalle frodi in questione. La relativa qualificazione giuridica è la principale questione posta alla Corte di Appello e riproposta in questa sede.
5. I vari tipi di intervento sugli apparecchi da gioco di cui si è detto sono stati ritenuti integrare il reato di "frode informatica” ex art. 640 ter cod. pen. . La corte d'appello lo ha affermato, in particolare, sulla scorta di giurisprudenza di questa Corte che, proprio per questa stessa vicenda, in fase cautelare, ha affermato che ricorre il reato di frode informatica anche in caso di trasformazione di apparecchi di altro genere in slot machines con il sistema della "seconda scheda". Vi è, quindi, sia il profitto illecito da un lato che la perdita per l'ente pubblico.
5.1 Ancora, la corte d'appello ha affronta il tema, proposto dalle difese, della specialità della frode informatica rispetto al reato di frode fiscale, osservando che, però, non vi è alcuna continenza fra le diverse norme dovendosi anzi ritenere che la fattispecie speciale sia proprio quella dell'articolo 640 ter cod. proc. pen. 4 mancando la totale identificazione tra la condotta fraudolenta e quella di evasione fiscale.
5.2 Ed ancora, la Corte ha ritenuto del tutto infondato l'argomento secondo il quale vi era stata una condotta in buona fede da parte degli imputati nel ritenere che il fatto non costituisse reato a seguito della depenalizzazione del reato di gioco di azzardo. Secondo la Corte di Appello l'illecito amministrativo non è riferibile al caso di violazione delle particolari regole in questione. In modo simile la Corte ha superato sia il tema della scusabilità nel caso concreto per la ignoranza della legge penale che della presunta carenza di prevedibilità dell'integrare il fatto il reato in questione. Riteneva, difatti, infondato l'argomento delle difese secondo il quale era intervenuta in giurisprudenza una diversa interpretazione di condotte prima ritenute pacificamente rientrare nelle contravvenzioni di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen.. Secondo la Corte, tali condotte erano sempre state ritenute integrare il reato in questione. Quanto agli specifici motivi di ricorso:
6.1 CH CA Con primo motivo deduce la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di frode informatica. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per non essere stata rilevata la specialità dei delitti di frode fiscale di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 74/2000 rispetto alla norma penale applicata. Fa riferimento alla decisione Cass. S.U. 1235/2010 secondo la quale qualsiasi condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale esaurisce il suo disvalore nell'ambito della normativa di settore. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per la motivazione omessa od apparente con riferimento al motivo di appello in tema di nullità per assenza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche del 3/11/ e 6/11/2008. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alle prove a discolpa indicate all' udienza del 9 ottobre 2014, richieste ribadite con i motivi di appello. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge con riferimento al reato di frode informatica di cui al capo B1 per il quale è stata pronunciata sentenza di conferma ancorché il reato fosse estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. La difesa ha depositato memoria ad ulteriore sostegno di tali motivi.
6.2 unico ricorso nell'interesse di LL MA LL GI LU NN MA - AS MA Con primo motivo deducono la nullità dell' ordinanza del 22 maggio 2014 con la quale il tribunale rigettava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del 5 difensore, ancorché questi avesse rappresentato e dimostrato documentalmente la necessità di presenziare all'interrogatorio di un diverso proprio assistito (detenuto) per gravi reati. Con secondo motivo deducono la inutilizzabilità quale prova delle intercettazioni ascoltate dal giudice in camera di consiglio. Con terzo motivo deducono la violazione di legge in quanto non si è tenuto conto che, essendo la norma penale di cui all'art. 640 ter cod. pen. di difficile comprensione, con riferimento alla interpretazione data dai giudici di merito ed in mancanza di una sufficiente elaborazione giurisprudenziale rispetto alla data qualificazione della condotta, andava esclusa la consapevolezza dei ricorrenti di commettere reati in quanto erano ragionevolmente convinti, sulla scorta delle interpretazioni date dalla AG delle medesime disposizioni nel dato periodo, di commettere violazioni amministrative. Con quarto motivo, il solo LL CA si duole della mancata risposta della Corte di Appello procedente ad un' istanza di ricusazione presentata nei confronti di uno dei giudici a latere.
6.3 RM IN Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto alla ritenuta partecipazione alla associazione per delinquere. Egli era estraneo ai programmi della associazione intervenendo esclusivamente nel suo ruolo di tecnico. Il secondo motivo deduce la "carenza parziale" di motivazione per quanto riguarda i reati di cui ai capi B, considerando che il ricorrente poteva intendere le date condotte quali costituenti mere violazioni amministrative. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge con riferimento alla contestazione di frode informatica svolgendo argomenti simili a quelli sopra riportati in tema di non configurabilità del reato in questione e di specialità. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in tema di diniego della non menzione della condanna. Con il quinto motivo rileva la erroneità della declaratoria di inammissibilità del motivo riferito alla contestazione della violazione di sigilli;
la sua richiesta di rivalutazione del contenuto delle intercettazioni integrava una motivazione certamente sufficiente e specifica.
6.4 TT VA Con il primo ed il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata accolta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del suo difensore nominato presidente di seggio per le elezioni regionali. 6 . Con terzo motivo deduce la violazione di legge per il diniego di applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, svolgendo ampi argomenti di merito a sostegno della applicabilità. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge non essendovi stata alcuna frode per la mancata attivazione del collegamento telematico, 6.5 ES IA I suoi motivi di ricorso sono pressoché identici a quelli di TT, 6.6 NI OL Con il primo motivo deduce la violazione legge per essere stato ritenuto il reato di frode informatica. E' stato accertato come nel suo esercizio commerciale le apparecchiature di tipo “comma 6" fossero del tutto regolari mentre, quanto alle apparecchiature di tipo"comma 7", pur se in esse era installata la doppia scheda, non era però stata fatta alcuna verifica sul funzionamento. Svolge ulteriori argomenti per dimostrare la infondatezza della tesi di accusa nei suoi confronti. Con il secondo motivo rileva come ovesse escludersi la sua consapevolezza di commettere un delitto. La giurisprudenza escludeva che il fatto costituisse reato e, quindi, il ricorrente non era in grado di comprenderlo.
6.7 SI NZ Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per inosservanza delle norme in tema di competenza per territorio. La corte di appello ha rigettato nuovamente l'eccezione formulata in sede di udienza preliminare e di giudizio di primo grado. È stata ritenuta la continuazione fra il reato di associazione per delinquere ed i reati di corruzione e violazione del segreto di ufficio, ma la competenza non è stata fissata sulla scorta del luogo del reato più grave bensì del primo in ordine cronologico. Inoltre, pur se la Corte di Appello sostiene che i reati di cui agli artt. 319 e 326 sono stati commessi nel circondario di Bologna, tale affermazione non ha alcuna prova a sostegno. Per tale ragione, va considerato il luogo di commissione del reato di corruzione che indica alternativamente in Bologna ovvero in Vignola (Mo). L'utilità per il reato di corruzione è stata percepita nel luogo di residenza, Modena, mentre per quanto riguarda gli altri reati, parimenti risultano commessi nel territorio di Modena in cui operava il ricorrente. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per la mancata enunciazione in forma chiara e precisa della contestazione di cui all'articolo 326 codice penale. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento al medesimo reato di cui all'articolo 326 codice penale. 7 Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza quanto al reato di corruzione per vizio di motivazione e per travisamento della prova ovvero per la sua contraddittorietà e manifesta illogicità. Ritiene che la presunta "sistematicità" dell'incasso di somme da parte del ricorrente sia stata fondata su un travisamento della data di una delle conversazioni. Andava considerato come non fosse mutata la condizione di vita del ricorrente nonostante le asserite corresponsioni di denaro che, invero, sono provate limitatamente a due soli casi ipotesi. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al reato di associazione per delinquere. Non vi è prova di alcun suo contributo concreto e stabile partecipazione. Con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
6.8 MA SA Con il primo motivo deduce la violazione di legge per essere stata configurata la frode informatica che la ricorrente non poteva affatto prospettarsi quale conseguenza della propria azione. Rileva come la giurisprudenza della corte europea dei Diritti dell'Uomo abbia valorizzato la regola di irretroattività delle interpretazioni giurisprudenziali che ampliano l'ambito di punibilità di previsioni penali, come è avvenuto nel caso dell'articolo 640 ter. Rammenta come varie decisioni di merito ritenessero che la condotta in questione costituisse solo reati contravvenzionali.
6.9 AS AV Con il primo motivo denuncia la violazione di legge per essere stato ritenuto che il fatto integrasse il reato di frode informatica. Con il secondo motivo contesta la sussistenza del dolo di tale reato non essendosi rappresentato la parte né il profitto né l' ingiusto danno. Con il terzo motivo rileva la violazione legge e vizio di motivazione quanto alla consumazione del reato di frode informatica di cui al capo B6 non avendo la Corte valutato le sue ipotesi alternative nella ricostruzione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati i motivi di ricorso in tema di qualificazione giuridica delle condotte di alterazione con la tecnica della "doppia scheda". In conseguenza, in presenza di motivi ammissibili per tutti i ricorrenti, va dichiarata la prescrizione di vari dei reati in contestazione, come meglio dopo specificato, e disposto il rigetto dei ricorsi per il resto. 8 2. Prima ed essenziale questione da affrontare, che riguarda tutti i ricorrenti, è appunto la qualificazione giuridica delle condotte fraudolente nella gestione delle slot machine e delle apparecchiature videogiochi trasformabili in slot-machine. Si anticipa che parte di tali condotte devono essere qualificate quali ipotesi di truffa ai sensi dell'articolo 640, comma 2, cod. pen.
2.1 Si rammenta che la nota regola in tema di modifica della qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice, in adesione ai principi affermati nella decisione CEDU nel caso "Drassich", prevede che l'imputato debba essere posto in grado di difendersi in modo specifico laddove il giudice intenda qualificare diversamente la sua condotta. Tale esigenza di difesa nel giudizio di cassazione è soddisfatta, com'è noto, sia quando la questione sia già (stata) oggetto di discussione fra le parti (nel caso di specie, del resto, la qualificazione giuridica è in parte oggetto dei motivi di ricorso che intendono affermare che la condotta in oggetto integri dei reati/illeciti amministrativi meno gravi, violazioni tributarie e/o violazioni in tema di gioco di azzardo) che quando la parte sia espressamente posta in condizione di interloquire sul punto. Va quindi considerato che, prima della discussione, risultando tutti gli imputati regolarmente rappresentati, te difese sono state espressamente invitate ad argomentare anche quanto alla possibilità di qualificazione del fatto, oltre che secondo le proprie richieste, quale truffa aggravata («esaurita la relazione del consigliere Di Stefano, il Presidente, rilevato che nei giudizi di merito di primo e di secondo grado nonché con gli odierni ricorsi sono state formulate deduzioni critiche volte alla esplicita confutazione della qualificazione giuridica delle ascritte condotte di alterazione degli apparecchi da gioco oggetto di imputazione, invita specificamente le parti processuali ad esprimersi nel corso della discussione, oltre che sulle altre prospettate ragioni di censura, su tutte le alternative possibili diverse qualificazioni dei fatti già ritenuti integrare frode informatica ed art. 640 ter cod. pen. e in particolare sulla loro giuridica definibilità quali frodi fiscali di cui al D. L.vo 74/2000 ovvero quali truffe aggravate»).
3. Passando, quindi, alla qualificazione delle condotte, vanno differenziati i reati integrati a seconda delle modalità pratiche di realizzazione già descritte:
3.1 Per quanto riguarda la installazione di apparecchi destinati ad alterare ad interrompere il flusso di dati tra le slot-machine "regolari" e l'Amministrazione (gli "abbattitori"), la qualificazione della condotta fatta dai giudici di merito appare R senz'altro corretta pur con la precisazione che ciò che è stato alterato non è il sistema informatico "proprio" delle slot machines come sembra affermato - ma - comunicazione telematica è stato alterato l'apparecchio destinato alla (appartenente a soggetto diverso dall'autore del reato) nonché il sistema remoto 9 (parimenti in proprietà altrui) che riceveva i dati alterati che consentivano poi la ricezione del profitto.
3.2 Diverso è il caso della "doppia scheda" per il quale, seguendo giurisprudenza di questa Corte, i giudici di merito hanno affermato la ricorrenza del reato di frode informatica. Le decisioni in termini sono due (Sez. 5, n. 27135 del 19/03/2010 - dep. 13/07/2010, LL, Rv. 2483060 e Sez. 2, n. 54715 del 01/12/2016 - dep. 23/12/2016, Pesce, Rv. 2688680) ma è la prima che svolge ragioni specifiche risultando la sua motivazione ripresa dalla seconda. Si legge in tali decisioni che «poiché la scheda originariamente contenuta nell'apparecchio così modificato era la sede del software del sistema informatico complessivo costituente l'impianto di gioco (al quale non era essenziale una componente telematica, non prevista come obbligatoria dal citato art. 110, comma 7, cit. T.U.L.P.S.), è innegabile che la sostituzione di essa abbia comportato l'attivazione di un diverso programma e, per tal via, quella "alterazione del funzionamento di un sistema informatico" che la norma penale è finalizzata a reprimere. Non rileva, cioè, il fatto che il software contenuto nella scheda originaria sia rimasto inalterato e possa operare regolarmente una volta riattivato: ciò che risulta alterato, nel caso in esame, è il funzionamento del sistema informatico nel suo complesso, in dipendenza della sostituzione del software con altro diversamente operante: a ciò non essendo di ostacolo la reversibilità della modifica. Nè si richiede necessariamente, ai fini della configurabilità della frode, che vi sia un intervento sui dati, poiché tale ipotesi è prevista dall'alt. 640 ter c.p. in via alternativa all'alterazione del sistema informatico (come è espresso dall'uso della congiunzione disgiuntiva "o"); ciò che rileva è invece l'acquisizione di un ingiusto profitto con altrui danno, che nel caso di cui ci si occupa è ravvisato nell'esercizio del gioco d'azzardo senza assoggettarlo al controllo telematico e alla conseguente tassazione proporzionale».
3.3 L'argomento non è affatto condivisibile in quanto, a ben vedere, introduce una sorta di regola di "non alterazione" della cosa "informatica" propria. Seguendo tali stesse regole, ad esempio, anche la "semplice" installazione di un software abusivamente riprodotto (che di per sé integra, a determinate condizioni, una violazione amministrativa ovvero penale ricorrendo ulteriori requisiti) dovrebbe rappresentare (anche) una frode informatica in quanto, chi installa il programma abusivo nel proprio computer, altera «il funzionamento del sistema informatico nel suo complesso» ricavandone «un ingiusto profitto con altrui danno».
3.4 E' innanzitutto erronea la affermazione in fatto che vi sia "alterazione" del sistema informatico originario ed è poi erronea in diritto l'affermazione che l'art. 640 ter cod. pen. vieti in sé la modifica della cosa (informatica). 10 3.5 La prima osservazione è che, in base alla ricostruzione in fatto che risulta dalla sentenza, non vi è stata affatto la «sostituzione del software con altro diversamente operante≫ in quanto la "seconda scheda" è, di fatto un diverso computer, dedicato al gioco, inserito (nascosto) nella stessa "cassa" e che, con il diverso computer, convive condividendo le periferiche di ingresso e di uscita. Chiarendo meglio la situazione di fatto, la stessa è la seguente: Si è in presenza di un sistema più moderno di installazione di slot machines non autorizzate. La "informatizzazione" di tali apparecchiature non rende più necessario l'utilizzo di una macchina ad hoc occultata come risulta da vecchia casistica giudiziaria - in locali clandestini per sfuggire ai controlli, bensì consente di compiere una più semplice operazione corrispondente al comune collegamento ad uno stesso monitor di due computer diversi. Questo e non altro è la installazione della doppia scheda: anziché utilizzare una diversa unità centrale collegata ad uno stesso monitor ed ad una stessa tastiera, con i normali comandi meccanici od elettronici per attivare l'uno o l'altro apparecchio, si utilizza la stessa "cassa" per due pc in modo che all'esterno non sia distinguibile alcunchè e, con un semplice comando, si riattiva, in caso di controllo, la macchina “regolare". La slot machines è nascosta nella "scatola" del videogioco. Si tratta, si ripete, di una soluzione più moderna rispetto alle salette "riservate" delle sale giochi di altri tempi di cui si legge nei precedenti giurisprudenziali.
3.6 In questa situazione, invero, non si può parlare di alterazione di un sistema informatico: non è vero che «il sistema continua a funzionare ma, appunto, in modo alterato rispetto a quello programmato», bensì funziona o l'uno o l'altro sistema perché si collegano allo stesso video diversi computer (la diversità dei circuiti dei due apparecchi prescinde dal modo più o meno "forte" della connessione materiale tra le loro parti "fisiche"). Si noti, anzi, che nel testo della sentenza si riferisce di una nuova modalità che la banda voleva realizzare: l'hardware illegale andava installato fisicamente altrove (quindi non più doppia scheda nello stesso ambito spaziale) e il suo flusso al display andava effettuato via rete senza fili;
ciò dimostra come si tratti di due sistemi diversi, non dell'uno "alterato" a vantaggio dell'altro. Già in base a tale descrizione dei fatti nella sentenza impugnata non appaiono affatto integrate le condotte dell'art. 640 ter cod. pen. (ma si è in presenza di una truffa "classica" come dopo chiarito).
3.7 Comunque, anche a ritenere che tale installazione di seconda scheda realizzi una alterazione del funzionamento del sistema, il reato di frode informatica va escluso in quanto presuppone sempre, nelle sue varie condotte, la altruità del sistema o dei dati sui quali il reo interviene. 11 3.8 Questa Corte ha ritenuto che « Il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) ha la medesima struttura, e quindi i medesimi elementi costitutivi, della truffa (art. 640 c.p.), dalla quale si distingue solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema informatico (significativa è la mancanza del requisito della "induzione in errore") che gli pertiene: elemento, questo, che sembra anche costituire la ragione per la quale il legislatore ha ritenuto di farne un reato autonomo in occasione dell'intervento legislativo di cui alla I. 23 dicembre 1993, n. 547, collocandolo sistematicamente nel capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del libro II. » (Sez. 6, n. 3065 del 04/10/1999 - dep. 14/12/1999, P.m. e De Vecchis F, Rv. 21494201). Nel richiamare tale decisione si è anche precisato che « Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.» (Sez. 2, n. 44720 del 11/11/2009 - dep. 20/11/2009, Gabbriellini, Rv. 2456960). In tali decisioni non si dà per scontato che il sistema informatico sia di un terzo.
3.9 In alcun modo, si può ritenere che la norma introduca una sorta di obbligo di conservazione dello "stato di fabbrica" della cosa informatica propria. Nessuna delle disposizioni introdotte con la stessa legge del 1993 dimostra che la intenzione del legislatore fosse, per alcuna delle nuove figure di reato, quella di imporre una conservazione della cosa propria a tutela di una sorta di interesse superiore alla integrità dei sistemi informatici indipendentemente dal rischio per altri (come sarebbe, invece, un possibile obbligo di verifica di integrità del sistema proprio prima del collegamento a reti pubbliche, una sorta di "vaccino" obbligatorio). Si noti anche che le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008, in particolare gli articoli 635 quater e quinquies cod. pen., disciplinano il danneggiamento, tra l'altro, di "sistemi informatici" purchè siano "altrui", ad ulteriore chiarimento che non vi è stata alcuna introduzione di una regola di non modificabilità dei propri apparecchi a tutela di presunti interessi superiori della comunità.
4. La ricostruzione che qui non si condivide nasce da un equivoco sulla affermazione, in sé assolutamente corretta, che «.... perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema informatico (significativa è la mancanza del requisito della "induzione in errore")». Questa affermazione non vuol dire che la "vittima" sia il sistema informatico per cui sia 12 irrilevante che esso appartenga al reo e non alla vittima (o al soggetto "ingannato" che, come nella truffa, può essere diverso da chi effettua la disposizione patrimoniale). Che l'entità "indotta in errore" sia la macchina significa semplicemente che, per le peculiari caratteristiche dei sistemi informatici, una volta che questi siano stati alterati o si sia intervenuti sui dati in essi contenuti, si ottiene l'effetto di induzione in errore (e la disposizione patrimoniale) in base proprio alla loro gestione automatica, indipendente da una persona fisica operatrice.
4.1 Basti considerare il caso di specie, con riferimento all'altra ipotesi di frode mediante alterazione del flusso telematico. In un caso di comunicazione "manuale" di un dato alterato degli incassi ad un funzionario addetto al computo della tassa dovuta, questi, quale persona fisica, sarebbe indotto in errore effettuando la disposizione patrimoniale. Che poi la comunicazione dei dati gli pervenga in via telematica, poco cambia: la disposizione patrimoniale la effettua lui, a seguito di induzione in errore. Questa sarebbe una comune truffa. Nel caso di gestione informatica, invece, secondo il sistema che si è visto utilizzato dall'Amministrazione, la tassazione dovuta è calcolata senza intervento di alcun addetto. La falsificazione "informatica" del flusso dei dati quindi consente di ottenere il risultato senza alcun intervento della vittima, che certamente non è indotta personalmente in errore ma non è in grado di verificare ex post se non con accertamenti mirati. In questo caso si ha la "truffa informatica". Questo, quindi, è il senso dell'inganno diretto alla "macchina" e non alla persona, non certo quello che la macchina sia la vittima e, quindi, non ne rilevi la proprietà.
4.2 La disciplina dell'art. 640 ter cod. pen., del resto, nasce proprio per ovviare alla assenza di una situazione classica di truffa, con il rischio di non integrazione della fattispecie tipica anche in caso di vere e proprie frodi, e per la insidiosità degli abusi commessi tramite i sistemi informatici.
5. Ciò premesso, la soluzione del caso di specie, è estremamente semplice: il meccanismo individuato (che, si è detto, non sembra neanche potersi definire quale alterazione di un sistema informatico bensì occultamento di un nuovo sistema informatico nel contenitore dell'altro) realizza il tipico meccanismo della truffa: con un artifizio è stata creata una slot-machine per poter esercitare il gioco di azzardo in danno, fra l'altro, della pubblica amministrazione non venendo versato con tale meccanismo la quota di spettanza dell'ente del "prelievo erariale unico". La frode non è realizzata in modo automatico, qual è la situazione sottesa k all'articolo 640 ter cod. pen., ma con un classico sistema di occultamento della attività per indurre in errore l'autorità di polizia amministrativa deputata ai controlli 13 specifici del settore (e l'ulteriormente tradizionale sistema di pagamento di un pubblico ufficiale compiacente). L'alterazione della cosa (informatica) propria, quindi, non rileva perché si è violato un obbligo di non modifica delle sue caratteristiche ma semplicemente in quanto la sua trasformazione è l'artifizio per indurre in inganno (n questo caso i soggetti addetti ai controlli). Situazione tipica della truffa "comune".
6. Gli altri temi generali posti dalle difese trovano le medesime soluzioni offerte dalla corte di appello con riferimento al diverso tipo di truffa originariamente contestata: Per quanto riguarda il rapporto con i reati di frode fiscale, correttamente è stato escluso il rapporto di specialità in quanto la giurisprudenza richiamata dalla difesa, ovvero la decisione delle SSUU secondo cui «qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale», afferma una regola limitata al più specifico contenuto di quella decisione. La specialità è valutata da quella sentenza rispetto ai casi in cui la frode è mirata ad alterare una dichiarazione fiscale o la documentazione fiscale su cui la dichiarazione stessa è fondata. In questo caso, com'è evidente, non ricorre alcuno dei reati relativi alle dichiarazioni fiscali: la truffa è consistita nell' occultare una attività tassabile con raggiri ed artifizi. Peraltro, trattandosi di condotta che non è soltanto mirata alla evasione fiscale ma anche alla gestione irregolare dell'attività di gioco sotto il profilo del rapporto fra denaro ricevuto dai giocatori e quello loro restituito quale vincita, alla stregua dei principi affermati dalla medesima sentenza citata andrebbe comunque escluso il rapporto di specialità.
6.1 Non meno infondate sono le affermazioni secondo cui vi sarebbe specialità degli illeciti in materia di esercizio abusivo del gioco di azzardo, essendovi appunto l'elemento specializzante che trasforma la mera violazione in "truffa".
7. Tali considerazioni valgono per tutti i ricorrenti e, quindi, prima di considerare i singoli ricorsi, si deve dare atto che, per tutti reati diversi dalla associazione per delinquere e dalla corruzione, si è realizzata la prescrizione. Questa va esclusa solo per LL MA, per il quale il termine è più ampio essendogli stata contestata e non esclusa la recidiva reiterata. - - Della prescrizione si terrà conto alla fine, dopo essersi dato atto che per nessuno dei motivi di ricorso ricorre la fondatezza del merito che potrebbe comportare una decisione di merito ai sensi articolo 129 cod. proc. pen.: 8. Passando ai singoli ricorsi:
8.1 Ricorsi nell'interesse di CH- TT - ES - NI - MA - AS AS 14 La prescrizione riguarda tutti i reati loro contestati;
non va valutato il merito dei loro motivi il cui teorico accoglimento comunque non consentirebbe l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo invece l' eventuale annullamento con rinvio precluso dalla regola di immediata declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. . La decisione per loro, in definitiva, è di annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione.
8.2 Ricorso nell'interesse di LL MA-LL GI LU-NN Il primo motivo riguardante la doglianza sul mancato rinvio per legittimo impedimento è infondato essendo già stata adeguata risposta da parte della corte di appello. Peraltro il ricorso rappresenta condizioni, quanto alla tipologia di presunto impedimento, diverse da quelle rilevate dai giudici di merito. Il secondo motivo è manifestamente infondato poichè il "documento" audio presente nel fascicolo può essere consultato dal giudice in camera di consiglio senza alcuna necessità di contraddittorio, allo stesso modo in cui è consentito per un documento cartaceo. Il terzo motivo deduce una generica difficoltà di conoscenza della legge che, invero, appare argomento pretestuoso. A parte la corretta qualificazione data in questa sede (truffa "classica" e non informatica), il meccanismo frodatorio utilizzato dai ricorrenti (per il quale non si offre una pur improbabile ragione alternativa) rende in sè insostenibile la tesi della non consapevolezza di commettere una banale contravvenzione in tema di giochi proibiti. Il quarto motivo è manifestamente infondato non spettando alla corte di appello procedente decidere su istanze di ricusazione dei propri componenti.
8.3 Ricorso nell'interesse di RM Il primo motivo è infondato in quanto richiede valutazioni in fatto e, sulla questione posta, non si apprezza alcuna carenza della motivazione. Il secondo motivo è del tutto infondato non essendovi ragione per la quale il ricorrente non dovesse comprendere la possibile qualificazione come truffa della sua condotta di alterazione delle macchine da gioco per eludere il controllo della amministrazione fruendo dei relativi guadagni. Il terzo motivo ha già avuto risposta. Il quarto motivo, riguardando la applicazione della pena, è questione che sarà valutata dal giudice di rinvio. Il quinto motivo è infondato poiché richiede una valutazione in merito non consentita al giudice di legittimità.
8.3 Ricorso di SI NZ 15 Il primo motivo non tiene conto che, essendovi connessione di reati, la competenza andava contestata con riferimento al complesso dei reati connessi ed ai relativi imputati. L'eccezione quindi è formulata in termini solo generici. Il secondo ed il terzo motivo non possono essere valutati prevalendo la prescrizione del reato. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono manifestamente infondati perché richiedono valutazioni in fatto 9. Va disposto il rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna per la rideterminazione delle pene inflitte, in rapporto al reato associativo sub a) e al fatto di corruzione sub f), a LL CA, NN MA, RM IN e SI NZ, dovendosi scorporare le pene applicate per i reati per i quali è stata dichiarata la prescrizione.
PQM
Definite giuridicamente ai sensi dell'art. 640, comma 2, cod. pen. le condotte di alterazione degli apparecchi da gioco del tipo descritto al comma 7, lettera c), dell'art. 110 t.u.l.p.s., annulla la sentenza impugnata in relazione a tutti i reati diversi da quelli di cui ai capi a) ed f) della rubrica rispettivamente ascritti ai ricorrenti CH CA, LL CA, NN MA, RM IN, AS MA, TT VA, ES IA, NI OL, MA SA e AS AV perché i reati medesimi sono estinti per prescrizione e, per l'effetto, rinvia ad altra sezione della corte di appello di Bologna per la rideterminazione delle pene inflitte, in rapporto al reato associativo sub a) e al fatto di corruzione sub f), a LL CA, NN MA, RM IN e SI NZ. Rigetta il ricorso di LL MA che condanna al pagamento delle spese processuali e, nel resto, i ricorsi degli altri ricorrenti. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2017 il Presidente il Consigliere estensore Giacomocomo Paoloni Pierigi Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 16