Sentenza 2 marzo 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di concussione cosiddetta "ambientale" è comunque necessario che venga fornita la prova della consumazione da parte del pubblico ufficiale di uno specifico comportamento costrittivo od induttivo e della correlativa situazione di soggezione del privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2011, n. 24015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24015 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 02/03/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 422
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 12495/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 30/10/2008 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. GAGLIANO Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza in data 7 luglio 2005 del Tribunale di Gela, appellata da AN CA, ferme le attenuanti generiche, riduceva in anni quattro di reclusione la pena inflitta al medesimo per i reati, in continuazione tra loro, di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e artt. 110 e 317 cod. pen. (capo A) e all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 314 cod. pen., con la già riconosciuta attenuante, per quest'ultimo reato, di cui all'art. 323- bis cod. pen. (capo G).
2. Quanto al reato sub A, il CA è stato ritenuto responsabile di avere, nella sua qualità di dipendente del Comune di Gela addetto alla custodia del locale cimitero, e quindi pubblico ufficiale, in concorso con SA IT AR, operaio cimiteriale alle sue dirette dipendenze, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della propria qualità e dei propri poteri, instaurando una prassi in base alla quale ogni servizio cimiteriale era subordinato alla corresponsione, non dovuta, di una somma di denaro da parte dell'interessato, sulla base di un tariffario che prevedeva la corresponsione di L. 200.000 per ogni inumazione o esumazione e L. 30 milioni per ogni tumulazione relativa a soggetto non titolare di concessione di cappella gentilizia o celletta comunale, ricevuto in denaro una illecita retribuzione da parte di numerose imprese di servizi funerari o di altri servizi inerenti al terziario cimiteriale, quali fiorai o marmisti (fatti commessi in Gela dal 1996 fino al mese di gennaio 2000). Quanto al reato sub G, il medesimo è stato ritenuto responsabile di avere, nella predetta qualità, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo di fatto a disposizione una linea telefonica intestata al Comune di Gela, in quanto installata presso il suo ufficio di custode del cimitero, utilizzato la stessa per fini personali, effettuando dal mese di ottobre al mese di dicembre 1999 trecentosessantuno telefonate alla moglie e alla amante OR RE e collegandosi diciassette volte alla hot line del servizio AU (fatti commessi in Gela nel predetto arco temporale).
3. Rilevava la Corte di appello che dalle conversazioni intercettate, oltre che dalle dichiarazioni di alcuni testimoni o collaboratori di giustizia, emergeva che nell'ambito dei servizi cimiteriali del Comune di Gela vigesse un sistema generalizzato di sottoposizione dei vari imprenditori del settore (agenzie funerarie, marmisti, fiorai) a esborsi non dovuti di somme di denaro, in ragione di un tariffario per ogni specifico servizio, e che destinatario di tali illeciti introiti fosse, tra gli altri, il CA, che faceva valere la sua funzione di custode del cimitero e di sostanziale gestore di ogni attività riguardante le inumazioni o esumazioni;
il tutto facendo leva su una posizione di soggezione degli operatori economici, messi di fronte alla prospettiva, espressa o tacita, di subire, in caso di rifiuto, ritardi o disservizi e in genere condotte ostruzionistiche.
4. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Antonio Gagliano che denuncia:
4.1. Con riferimento al capo A:
4.1.1. Nullità della sentenza, mancando nella descrizione della imputazione, al di là di un generico riferimento a una non meglio precisata "prassi" vigente nei servizi cimiteriali di Gela, alcun riferimento a specifiche condotte di costrizione o induzione addebitabili all'imputato.
4.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di individuazione della condotta di costrizione o induzione, e del correlativo abuso di potere, cogliendosi dalla stessa sentenza impugnata: la mancanza di minacce o pressioni verso le persone offese;
la piena libertà e autonomia con le quali queste si sono determinate a elargire modeste somme di denaro;
la riconducibilità di queste elargizioni a occasionali servizi aggiuntivi richiesti da soggetti privati e non dal CA;
punti puntualmente investiti dall'atto di appello e sui quali la Corte di merito non aveva fornito alcuna risposta.
4.1.3. Violazione della legge penale sotto il profilo della mancata configurazione, in subordine, della fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., dato che nella specie, nemmeno sotto il profilo ambientale, poteva ritenersi accertato che i soggetti privati versassero in una condizione di metus publicae potestatis, ma, semmai, che agissero su una posizione paritaria rispetto al pubblico ufficiale perseguendo liberamente una finalità di vantaggio (celerità di tempi, migliore esecuzione dei lavori).
4.1.4. Configurabilità, in tale prospettiva, della fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., comma 2, non essendovi alcun dato che porti a individuare l'esistenza di accordi corruttivi antecedenti alla prestazione della utilità.
4.2. Con riferimento al capo G, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto non vi è prova che, trattandosi di peculato d'uso, si sia verificata alcuna menomazione del servizio o di danno comunque patito dall'erario, e, quanto alle telefonate al numero a pagamento "166", che esse siano state effettuate dall'imputato.
4.3. Mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. con riferimento al reato di cui al capo A e mancato computo della relativa diminuzione di pena con riferimento al reato di cui al capo G, pur in presenza di un riconoscimento della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con riferimento al capo A, è in parte fondato.
2. Come è ampiamente noto, e del resto non è messo in dubbio dalla sentenza impugnata, la distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione riposa sulla condotta del pubblico ufficiale, il quale, nel caso di concussione, deve aver creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, di modo che questo sia costretto o indotto ad esaudire la illecita pretesa al fine di evitare un nocumento, mentre, nel caso di corruzione, il pubblico ufficiale si pone su un piano paritario con il privato, entrambi perseguendo, in modo deviato ma libero, un certo risultato, sia esso contrario o conforme ai doveri di ufficio (v. per tutte Sez. U, n. 2388 del 27/11/1982, dep. 18/03/1982, Dessi).
3. Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto che fosse stata integrata una sorta di concussione ambientale, assumendo che il CA, facendo leva sulla sua funzione di custode del cimitero e di gestore di ogni attività riguardante le inumazioni o esumazioni nonché sulla consolidata prassi instaurata, avesse di fatto determinato una posizione di soggezione degli operatori economici, messi di fronte alla prospettiva, espressa o tacita, di subire, in caso di rifiuto, ritardi o disservizi e in genere condotte ostruzionistiche.
4. Ora, pur dovendosi ribadire che, in dati contesti socio- ambientali, possa dirsi sussistere una sistematica prassi di illegalità interessante l'attività di settori della pubblica amministrazione, tale da far ritenere che il privato subisca, in base a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, la costrizione o l'induzione da parte del pubblico ufficiale, nel contesto di una "comunicazione" resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già "codificate", ai fini della sussistenza del reato occorre comunque che sia data prova del comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale e della correlativa situazione psicologica del privato (v. per tutte Sez. 6, sent. n. 13395 del 13/07/1998, Salvi). Nel caso in esame, però, i giudici di merito non hanno offerto la sia pur minima illustrazione di una condotta costrittiva o induttiva, dando per scontato che gli operatori cimiteriali subissero la imposizioni dell'imputato e non, invece, sollecitassero condotte favoreggiatrici dei propri privati interessi, a discapito della libera concorrenza.
I rapporti amichevoli e di mutua intesa che caratterizzavano i colloqui intercettati, non contraddetti da alcuna specifica evidenza, mostrano che in realtà i privati agivano sulla base di un accordo del tutto paritario con il CA, sollecitando precedenze o servizi non dovuti che non implicavano, stando almeno ai dati di fatto esposti, alcun apprezzabile, sia pur larvato, "ricatto" da parte dell'imputato.
In altri termini, il postulato di una "concussione ambientale", da cui muove la ricostruzione dei giudici di merito, appare del tutto sfornito di dimostrazione.
5. Il reato configurabile è dunque quello di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, ex art. 319 cod. pen., e non quello più lieve di cui all'art. 318 cod. pen. prospettato dal ricorrente, dato che, sulla base dei fatti accertati, deve ritenersi che l'imputato, a fronte di compensi non dovuti, si attivasse, su sollecitazione degli imprenditori del terziario cimiteriale, nell'effettuare tumulazioni in cappelle gentilizie a favore di soggetti non titolari di concessione o in cellette abusive in cui sistemare le nuove salme, previe se del caso esumazioni premature, ovvero nell'accordare indebite precedenze, in violazione del regolamento cimiteriale.
Stante tale configurazione, per il reato sub A, considerato il riconoscimento delle attenuanti generiche, è intervenuta la prescrizione nel luglio 2007, essendo in tale data decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi ex art. 157 cod. pen., a partire dalla relativa consumazione, collocata, come data ultima, nel gennaio 2000.
6. Quanto al capo G, è stato accertato incontrovertibilmente che l'imputato abbia effettuato con il telefono di ufficio chiamate personali e collegamenti alla hot line del servizio AU;
condotta che integra il delitto di peculato continuato e non quello di peculato d'uso, atteso che essa si è risolta non nel mero utilizzo dell'apparecchio telefonico in quanto oggetto, ma nell'appropriazione delle energie costituite da impulsi elettronici entrate a fare parte del patrimonio dell'amministrazione (v. per tutte Sez. 6, sent. n. 256 del 20/12/2010, dep. 10/01/2011, Di Maria;
Sez. 6, sent. n. 26595, del 06/02/2009, Torre).
7. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio quanto al reato di cui al capo A, stante la intervenuta prescrizione, dovendosi poi disporre il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la determinazione della pena quanto al reato di cui al capo B, tenendo conto della già riconosciuta attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen..
P.Q.M.
Qualificato il fatto di cui al capo A come corruzione ex art. 319 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata su tale capo perché il reato è estinto per prescrizione.
Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena in ordine al reato di peculato. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011