Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
L'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74, riproducendo sostanzialmente l'art. 4, comma primo lett. b), della legge 7 agosto 1982 n. 516, sanziona sia la distruzione delle scritture contabili, la quale, realizzandosi con l'eliminazione della documentazione mediante l'eliminazione del supporto cartaceo con cancellature o abrasioni, configura un reato di natura istantanea, sia l'occultamento totale o parziale delle scritture medesime che, perdurando l'obbligo di esibizione finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, dà luogo invece ad un reato di natura permanente; sicché, qualora la medesima documentazione venga dapprima occultata e successivamente distrutta, si configura il concorso materiale dei due reati.
Commentari • 3
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La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2006, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/01/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 61
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 20719/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
TA LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia del 12 novembre del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito il procuratore generale nella persona del Dott. Vittorio Meloni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 12 novembre del 2004, la corte d'appello di Brescia confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città, con cui TA LO era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nella qualità di legale rappresentante della ditta "Costruzioni Edili Marea s.r.l." aveva occultato o distrutto le fatture d'acquisto, il registro IVA ed il libro giornale relativi all'anno 1995, in modo da non consentire la ricostruzione del volume d'affari o dei redditi. Con la medesima sentenza la corte applicava d'ufficio le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per mesi sei nonché dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno.
A fondamento della decisione la corte osservava che il reato sussiste, sia quando la distruzione o l'occultamento impedisca la ricostruzione dei redditizia quando impedisca la ricostruzione del volume degli affari;
che mancando il libro degli acquisti ed il libro IVA, la Guardia di Finanza si è trovata nell'impossibilità di verifì care il reddito della società rappresentata dall'imputato;
che il reato non si era estinto per prescrizione poiché la condotta d' occultamento delle scritture, a differenza della distruzione, ha natura permanente per cui il momento consumativo deve essere individuato in quello dell'accertamento in quanto all'imputato era stata contestata sia l'ipotesi della distruzione che quella dell'occultamento.
Ricorre per Cassazione il TA per mezzo del suo difensore denunciando:
la violazione dell'art. 158 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10: il ricorrente, dopo avere premesso che i giudici del merito avrebbero dovuto preliminarmente precisare la condotta imputabile al soggetto, deduce che l'ipotesi accreditata dal primo giudice era quella della distruzione, come era emerso dalla deposizione del teste Cazzato, il quale aveva affermato che dal registro IVA erano state strappate alcune pagine;
in ogni caso anche l'occultamento si deve ritenere consumato in epoca prossima all'ottobre del 1995 poiché il 2 ottobre del 1995 era stato depositato il bilancio finale di liquidazione e qualche giorno dopo la società si è estinta;
l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perché la norma richiede l'impossibilità di ricostruire in via alternativa i redditi od il volume degli affari;
di conseguenza se è possibile ricostruire i redditi o il volume degli affari il reato non sussiste anche perché i redditi non possono che coincidere coni ricavi, i quali rappresentano lo specchio del volume degli affari;
nella fattispecie la Corte Territoriale ha riconosciuto che il volume degli affari era stato ricostruito e per tale ragione avrebbe dovuto assolvere l'imputato per l'insussistenza del fatto. IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
La L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. b), vigente all'epoca del fatto e sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, puniva colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire ad altri l'evasione, occultava o distruggeva in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui era obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La condotta punibile consisteva e consiste quindi nella distruzione o nell'occultamento totale o parziale delle scritture: la distruzione configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione, la quale può consistere o nella stessa eliminazione del supporto cartaceo o in cancellature o abrasioni.
L'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. L'occultamento da luogo ad un reato permanente perché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo. Se la medesima documentazione viene prima occultata e poi distrutta si configura un concorso materiale di reati eventualmente unificati a norma dell'articolo 81 cpv c.p.. La distruzione o l'occultamento è punibile se non è possibile ricostruire i redditi o il volume degli affari. Per redditi s'intende l'ammontare complessivo netto dell'entrate del contribuente;
per volume d'affari si intende l'ammontare complessivo delle cessioni dei beni o delle prestazioni dei servizi. Per la configurabilità del reato è quindi sufficiente che l'impossibilità di ricostruzione riguardi o il volume degli affari o i redditi perché entrambe le situazioni possono concorrere alla determinazione dell'esatta posizione debitoria del contribuente. Il reato quindi sussiste, sia quando l'occultamento o la distruzione della documentazione impedisca la sola ricostruzione dei redditi, sia quando impedisca la sola ricostruzione del volume degli affari. Siffatta impossibilità per la prevalente giurisprudenza di questa corte configura una condizione di punibilità (Cass. sez. 3^ 6 marzo 1998 n. 4200) che deve peraltro interpretarsi in senso relativo ossia con riferimento alla concreta situazione patrimoniale e contabile del soggetto indipendentemente dal fatto che l'ufficio accertatore sia comunque in grado di ricostruire la situazione patrimoniale attraverso elementi e dati raccolti aliunde (Cass. Sez. 3^ 10 ottobre del 2001; Mondino;
Cass. Sez. 3^ 11 gennaio 2001, Rinaldi). Nella fattispecie si è contestata in via alternativa e non cumulativa sia la distruzione che l'occultamento. La contestazione dell'imputazione in forma alternativa è legittima quando la stessa trovi relazione e riferimento nella condotta alternativa dell'imputato che sia tale da esigere un esame più completo della vicenda. Anche con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni alternative in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento della attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati. Tale metodo risponde ad una esigenza della difesa, atteso che l'incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattimento e, dall'altro, non si vede costretto a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall'art. 521 cod. proc. pen.. Tuttavia nelle ipotesi di contestazioni alternative il Pubblico Ministero deve manifestare la propria scelta al più tardi all'esito dell'istruzione dibattimentale. In caso di mancata scelta da parte del Pubblico Ministero il giudice del dibattimento può affermare la responsabilità dell'imputato per l'una o l'altra ipotesi quando le conseguenze delle condotte alternativamente contestate siano identiche altrimenti, nel dubbio, deve scegliere l'ipotesi più favorevole all'imputato: in presenza di due condotte alternative delle quali l'una sia prescritta e l'altra no, nell'incertezza, per il principio del favor rei, il giudice deve scegliere l'ipotesi più favorevole all'imputato. Inoltre la prova della data del commesso reato e quindi della decorrenza del termine prescrizionale deve essere fornita dall'accusa e non dall'imputato e, qualora vi sia incertezza sulla data di consumazione, la stessa deve risolversi a favore dell'imputato perché il dubbio sull'esistenza di una causa estintiva del reato impone il proscioglimento a norma dell'articolo 531 c.p., comma 2. Nella fattispecie l'accusa all'esito dell'istruzione dibattimentale non ha scelto tra le due condotte alternativamente contestate quella in concreto attribuita all'imputato ed ha fatto coincidere la data di consumazione di entrambe le condotte con quella dell'accertamento. Il difensore ha precisato che sia la distruzione che lo stresso occultamento erano stati commessi prima dell'accertamento ed al più tardi la data della consumazione del reato si doveva fare risalire al mese di ottobre del 1995, allorché la società, dopo la procedura di liquidazione si era estinta. La tesi è plausibile poiché normalmente il procedimento di liquidazione serve a definire tutti i rapporti economici pendenti compresi quelli tributari, per cui con la chiusura della liquidazione e con l'estinzione della società, salvo eccezioni, si può considerare cessato l'obbligo della conservazione della documentazione da parte dell'imprenditore e ciò perché, in base all'articolo 2457 c.c., nel testo vigente all'epoca dell'accertamento, applicabile alle società a responsabilità limitata in forza del richiamo di cui all'articolo 2497 c.c., compiuta la liquidazione e la distribuzione dell'attivo, i libri sociali devono essere depositati e conservati presso l'ufficio del registro delle imprese. Quindi si può presumere che a tale data la condotta attribuita al prevenuto fosse cessata. In ogni caso incombeva all'accusa fornire al prova che la condotta illecita si era protratta dopo la cessazione della società, prova che, come sopra precisato, non è stata fornita. Nel dubbio quindi si doveva adottare la soluzione più favorevole al reo e ritenere quindi il reato consumato alla data indicata dall'imputato e di conseguenza dichiarare l'estinzione del reato stesso perché a norma dell'articolo 531 c.p., comma 2, il dubbio sulla sussistenza di una causa estintiva va risolto nel senso della sua affermazione anziché della sua negazione (Cass. Sez. 6^ 11984 del 1997; Sez. 2^ 4 marzo 1997, Righi;
Sez. 3 28 gennaio 1994, Liaci). Avendo il tribunale concesso le circostanze attenuanti generiche, per il principio di cui all'articolo 2 c.p., il termine prescrizionale è quello più favorevole di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 ossia di anni cinque prorogabili ad anni 7 e mesi sei. Di conseguenza il reato si è prescritto nel mese di aprile del 2003 prima della sentenza della Corte d'appello di Brescia. Le disposizioni di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 6 in base alla medesima Legge, articolo 10, comma 3, non si applicano ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge citata sia stato aperto il dibattimento di primo grado o ai procedimenti pendenti in appello o in Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto si è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2006