Sentenza 19 ottobre 2004
Massime • 1
Le trascrizioni della riproduzione fonografica di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, non occorrendo anche la sottoscrizione dei singoli atti di trascrizione.
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2004, n. 41749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41749 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 19/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 1100
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 014956/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NO n. il 11/10/1974;
avverso sentenza del 16/03/2004 Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Nardo Giuseppe;
sentito il P.G., Dr. E. Delehaye, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché il difensore avv. Prof. G. Aricò che ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
1. LC IL ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 16.3.2004 che in riforma della sentenza dal Tribunale della stessa città in data 28.5.2002, aveva concesso al medesimo le attenuanti generiche, riducendo la pena a lui inflitta a mesi due di arresto e confermando nel reato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il LC colpevole della contravvenzione di cui all'art. 9, comma 1^, Legge 1423/56, commessa in Borgia il 7.2.2000.
2. Deduce il ricorrente, tramite il difensore, violazione di legge, adducendo la nullità dal giudizio di primo grado per la omessa sottoscrizione del verbale di trascrizione della riproduzione fonografica delle deposizioni testimoniali (artt. 134, co. 3^, e 139 c.p.p.) da parte dell'ausiliario del giudice.
3. il ricorso deve essere dichiarato inammissibilità per la sua manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Come correttamente osservato nella sentenza impegnata, infatti, le trascrizioni fonografiche costituiscono, parte integrante del verbale di udienza cui sono allegate e, dunque, è sufficiente che sia sottoscritto, come nel caso in esame, soltanto il detto verbale ai sensi dell'art. 142 c.p.p.. L'inammissibilità del ricorso, stante l'inidoneità dall'impugnazione ad introdurre il nuovo grado di giudizio, rende irrilevante la scadenza del termine prescrizionale intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (Cass. Sez. Un. 22.11.2000 n. 32, De Luca).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004