Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2004, n. 17519
CASS
Sentenza 25 marzo 2004

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L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni per affermare la gravità della situazione locale in presenza di condotte tenute da alcuni magistrati nel corso delle indagini e per le quali pende procedimento penale, in quanto non è risultato che le stesse abbiano suscitato uno specifico e grave quadro "ambientale" esterno al plesso ordinamentale entro cui quelle condotte e quei fatti si sono iscritti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2004, n. 17519
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17519
    Data del deposito : 25 marzo 2004

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