Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 1
L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni per affermare la gravità della situazione locale in presenza di condotte tenute da alcuni magistrati nel corso delle indagini e per le quali pende procedimento penale, in quanto non è risultato che le stesse abbiano suscitato uno specifico e grave quadro "ambientale" esterno al plesso ordinamentale entro cui quelle condotte e quei fatti si sono iscritti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2004, n. 17519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17519 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 25/03/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - ORDINANZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 00528
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA MA - Consigliere - N. 039206/2003
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OR N. IL 04/02/1951;
2) IO DE N. IL 00/00/0000;
3) TR AR EP N. IL 18/11/1964;
4) TR AR SA N. IL 02/01/1961;
5) TI LI SE N. IL 05/07/1965;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Laura Autru Ryolo, difensore di RI LO (del foro di Messina) e l'avv. Antonino Gavazzo del foro di Messina difensore di RO AR IU, RO AR OR e Conti LI SE.
OSSERVA
Con richiesta depositata il 30 settembre 2003, IO BE, AR LO, TI LI SE, TR AR IU e TR AR OR hanno domandato la rimessione del processo a loro carico pendente davanti alla Corte di assise di Messina, a norma dell'art. 45 cod. proc. pen., deducendo la esistenza di "gravi situazioni locali" che avrebbero turbato e turbano lo svolgimento del processo, situazioni non altrimenti eliminabili e che pregiudicherebbero in maniera obiettiva la libera determinazione delle persone che partecipano al procedimento stesso e che determinerebbero motivi di legittimo sospetto tali da imporre la celebrazione del giudizio in altra sede. In particolare, gli istanti sottolineano due situazioni che genererebbero una condizione di legittimo sospetto ovvero di restringimento dello spazio di libera determinazione delle parti: la prima, concernente il coinvolgimento della locale Procura della Repubblica in indagini riguardanti la formazione di verbali falsi, la soppressione degli stessi ed il "suggerimento" delle dichiarazioni" promananti da soggetti processuali;
la seconda sarebbe invece costituita "dalle accuse rivolte dai collaboratori nei confronti dei massimi vertici istituzionali (non esclusi appartenenti all'arma dei carabinieri e polizia di Stato), giudiziari e politici della città formulate nel corso delle dichiarazioni dai collaboratori".
Quanto al primo profilo, i richiedenti evidenziano la vicenda relativa ai verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GA AN RL, coinvolgenti la posizione del AR, ed a cagione delle quali un pubblico ministero nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati a raccogliere le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero tutt'ora sottoposti a procedimento penale per falso, calunnia ed associazione a delinquere di stampo mafioso: evenienza, questa, che si sottolinea essere particolarmente significativa nel caso di specie, procedendosi con le forme del rito abbreviato, che prevede la utilizzabilità degli atti delle indagini e, dunque, anche dei verbali in questione;
verbali sulla cui irrituale "duplicazione" il giudice sarà dunque chiamato a pronunciarsi, in tal modo implicitamente evocando l'operato dei magistrati della locale Procura. Donde - si afferma - già per questo solo aspetto, la sussistenza dei presupposti per rimettere il processo ad altra sede, operando l'identica ratto che sta a fondamento della regola dettata dall'art. 11 cod. proc. pen., "proprio perché apparirebbe ingiusto e 'sospetto' che a trattare la posizione del magistrato ed a prescindere dai rapporti personali e dalla esistenza di gravi situazioni locali, siano magistrati dello stesso distretto". Ma il "fenomeno" della ipotetica correzione o falsificazione dei verbali sui fatti omicidiari sarebbe - a dire dei richiedenti - sostanzialmente esteso a quasi tutte le imputazioni, così come trasparirebbe dalle dichiarazioni rese dallo stesso GA, invitato a modificare un verbale riguardante un indagato, nonché da quelle rese da altro collaboratore, CU LD, il quale avrebbe ammesso che "le proprie dichiarazioni o erano state falsificate o corrette o suggerite". Vicenda, quest'ultima, per la quale pende procedimento a carico dei verbalizzanti per fatti di calunnia relativi ad un duplice omicidio del quale sono chiamati a rispondere gli odierni rimettenti TR AR. Ulteriore conferma è offerta anche dalle dichiarazioni rese dal difensore del GA, avv. Colonna - il quale avrebbe asserito che le dichiarazioni del GA erano frutto di un pactum sceleris tra quest'ultimo e gli inquirenti, avente fra l'altro ad oggetto l'"aggiustamento" delle dichiarazioni di altri collaboratori, quali il CU, al fine di accreditare l'attendibilità dello stesso GA - le cui affermazioni costituirebbero uno dei pilastri delle imputazioni mosse dalla Procura di Catania agli inquirenti del procedimento cui si riferisce l'odierna richiesta di rimessione. Si evocano, poi, le dichiarazioni rese dai collaboratori ET MA e CH IU a testimonianza della ampiezza del fenomeno dell'inquinamento delle fonti di prova. Assolveva un imputato - affermano i richiedenti - potrebbe dover significare per i giudici della Corte di assise "riconoscere implicitamente la rilevanza penale di un comportamento adottato da un magistrato svolgente funzioni presso lo stesso distretto di Corte di appello", mentre apparirebbe al tempo stesso fortemente compromessa "la stessa libertà di determinazione degli imputati collaboratori e pertanto dichiaranti contro, alios". Clima, dunque, ben poco sereno, come starebbe a dimostrare anche un "invito" rivolto, nel corso della udienza del 16 ottobre 2002, dal Procuratore della Repubblica al GA a "rimeditare" "la propria posizione nei confronti del P.M. che stava procedendo al suo esame".
Avuto poi riguardo a taluni provvedimenti reiettivi di istanze probatorie adottati dalla Corte di assise di Messina, emergerebbe "il legittimo sospetto - a dire dei richiedenti - che la Corte non voglia tener conto, o nella migliore delle ipotesi non approfondire, nonostante la decisiva rilevanza e stante la innegabile ed obiettiva connessione con le decisioni che saranno assunte in sentenza, quanto emerso a carico degli inquirenti". "Solo per scrupolo difensivo" si sottolineano, poi, altri aspetti che si riverbererebbero sulla situazione locale, in particolare riferiti alle accuse mosse dai collaboranti stessi "ai vertici istituzionali, politici e giudiziari della città". In particolare, il collaboratore CH IU coinvolgerebbe nelle proprie dichiarazioni, relative alla fattispecie associativa oggetto del procedimento a quo, personaggi del mondo politico, imprenditoriale e giudiziario, asserendo che il processo a suo carico, conclusosi con la condanna all'ergastolo per fatti che sono oggi contestati al richiedente IO BE, sarebbe stato "pilotato per sconfiggere il suo clan a favore della consorteria che ad esso si contrapponeva". Accuse tanto generalizzate - concludono i richiedenti - da raggiungere "quasi tutto il mondo giudiziario messinese venuto a contatto con il collaborante" e che, dunque, avrebbero determinato una situazione tale da imporre la domandata rimessione del processo.
Con successiva memoria, i difensori dei richiedenti hanno insistito sulla fondatezza della richiesta, da un lato evidenziando come, il provvedimento riettivo della Corte di assise circa la mancata audizione di persone informate sulla vicenda della formazione di verbali falsi funga da avallo e conferma della gravità della situazione locale e del perturbamento che essa è in grado di generare;
dall'altro segnalando che per i fatti contestati agli inquirenti è stata esercitata l'azione penale e fissata l'udienza preliminare per il giorno 26 aprile 2004, contestualmente - si osserva - "alla eventuale ed inopinata celebrazione nella sede di Messina dell'odierno procedimento". A seguito del deposito degli atti in quella vicenda processuale, ulteriori elementi sarebbero così pervenuti a conoscenza della difesa, la quale pertanto reputa necessario operare una nuova produzione documentale a corredo della odierna richiesta di rimessione. Si segnala, infine, che, in relazione ad una istanza di ricusazione dell'attuale Presidente della Corte di assise, formulata per essere il magistrato moglie del sostituto procuratore generale che aveva svolto le funzioni di pubblico ministero in un procedimento connesso, la locale Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza con provvedimento che si definisce "del tutto atipico", il quale testimonierebbe l'intendimento di non esaminare il merito della proposta ricusazione. Sussisterebbe, dunque, a parere dei difensori, "una situazione gravissima, eccezionale che sicuramente integra un 'legittimo sospetto' non altrimenti eliminabile", e tale, quindi, da imporre l'accoglimento della richiesta di rimessione del processo. Malgrado la obiettiva delicatezza delle situazioni evocate dai richiedenti e l'intersecarsi delle vicende all'interno di un quadro di riferimento dai contorni non certo limpidi, non sussistono nella specie i presupposti per accogliere la proposta richiesta di rimessione del processo. Deve infatti qui ribadirsi il costante orientamento secondo il quale l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge: una "deroga", peraltro, che la Corte costituzionale ebbe, come è noto, a giustificare nel quadro del bilanciamento fra valori pariordinati e contrapposti, come, appunto, il principio della precostituzione del giudice, da un lato, e l'imparzialità dell'organo giudicante ed il diritto di difesa, dall'altro. L'istituto della rimessione, osservò infatti la Corte, "tende ad evitare che l'insorgenza di particolari situazioni, o altri fattori esterni, possano in qualsiasi modo, interferire nel processo penale, incidendo sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia, donde - si disse - non soltanto l'opportunità, ma la necessità che, del processo, conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito dalla legge". Qualora, quindi - soggiunse ancora la Corte - nella sede in cui si svolge il processo ed in relazione allo stesso, in riferimento all'ordine pubblico "si manifestino o siano sicuramente prevedibili gravi turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone;
ovvero quando - riguardo al legittimo sospetto - con mezzi diretti o indiretti, non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al processo, si tenta di influire sullo svolgimento o sulla definizione di esso, appare chiara non soltanto l'opportunità, ma la necessità che del processo conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito per legge, la designazione del quale - osservò la Corte in riferimento al quadro normativo dell'epoca - per necessità pratiche, è demandata all'organo giurisdizionale" (Corte cost., sent. n. 50 del 1963). Al di là del diverso meccanismo di determinazione del foro commissorio, e di taluni profili che caratterizzano l'odierno enunciato normativo, rispetto alla disciplina dettata nel codice previgente, ciò che conta (alla luce, anche, dei principi affermati in quella antica pronuncia costituzionale) è che la portata ontologicamente "manipolativa" che la rimessione presenta, rispetto quanto meno al paradigma della "naturalità" del giudice - sempre che se ne ammetta una enucleabilità concettuale rispetto al requisito della precostituzione: cosa che la giurisprudenza costituzionale ha sempre, di fatto, negato - necessariamente comporta una interpretazione restrittiva delle disposizioni che regolano l'istituto, in esse comprese, evidentemente, quelle che stabiliscono i presupposti per legittimare il "trasferimento" del processo ad un nuovo giudice, in una diversa sede giudiziaria, ora predeterminata, in luogo di quella naturaliter competente. Da ciò si è tratto il corollario che, da un lato, per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo;
dall'altro lato, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. La rimessione, dunque, proprio perché istituto derogatorio nei sensi di cui si è detto e destinato a ricevere, pertanto, una lettura rigorosa e restrittiva dei relativi presupposti e parametri applicativi, non può che essere l'effetto di una causa eccezionale, vale a dire di una grave - nel senso, appunto, di eccezionale - situazione locale che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere, come è noto, assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Cass., Sez. un. 28 gennaio 2003, Berlusconi;
Cass., Sez. 1^, 2 ottobre 2003, Trolio). Per altro verso, è ben vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che anche i provvedimenti ed i comportamenti del giudice - come hanno implicitamente sottolineato i richiedenti - possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo: ma ciò a condizione, peraltro, che essi siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice. Se, quindi, in presenza di una grave situazione locale, i provvedimenti endoprocessuali presentano tali caratteristiche negative, gli stessi, per un verso, possono valere da conferma del giudizio - peraltro già in sè autonomamente certo - dell'esistenza della grave situazione locale;
mentre, sotto altro profilo, possono orientare a comprendere se nella specie si versi in una situazione di pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero in una situazione di pericolo concreto della non imparzialità del giudice. È quindi soltanto suggestivo l'argomento, speso dai richiedenti, secondo il quale il giudice, dovendo giudicare in base a verbali in ipotesi "manipolati", giudicherebbe implicitamente dell'operato di quanti - anche magistrati - possono aver contribuito nell'operazione di "falsificazione"; sicché, dovendo i procedimenti a carico di magistrati essere trasferiti di sede, l'identica ratio dovrebbe valere anche nella presente vicenda. Dimenticano, però, i richiedenti che, altro è giudicare della condotta di un magistrato, altro è giudicare in base ad atti che di quella condotta rappresentano il "frutto", posto che - a portare alle estreme conseguenze il ragionamento seguito nella domanda di rimessione - lo stesso tipo di "pregiudizio" che può teoricamente inficiare l'imparzialità della sede messinese (ove disancorato dal parametro della "grave situazione locale" esterno alla dialettica del processo), può evidentemente valere per qualsiasi sede giudiziaria. Per altro verso, è altrettanto vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che anche gli atti ed i comportamento del pubblico ministero, quando censurabili, sono idonei a costituire presupposto per la rimessione del processo: ma, pure in questo caso, a condizione che essi abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto. Ne consegue, si è affermato che, come accade per i provvedimenti endoprocesuali del giudice, le iniziative, le richieste, gli interventi, gli atti endoprocessuali del pubblico ministero possono avere rilevanza ai fini della rimessione solo una volta accertata autonomamente la grave situazione locale, vale a dire soltanto dopo che è stato accertato un evento, in loco, sul territorio, altrettanto abnorme, al quale abbiano dato causa comportamenti o atti del pubblico ministero (cfr. Cass. Sez. un., 28 gennaio 2003, Berlusconi, cit). Le patologie interne al processo, quindi, ove non iscritte all'interno di un quadro ambientale locale di dimensioni ed intensità tali da raggiungere quella soglia di "gravita" di cui innanzi si è detto, non integrano "situazioni" tali da legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo:
una eccezionaiità che si misura non soltanto con riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge (a garanzia, quindi, della non manipolabilità dell'organo in ragione del processo), ma anche con la stessa imparzialità e terzietà dell'organo giurisdizionale;
valore che evidentemente presuppone che il giudice naturale e precostituito può ritenersi "sospetto" (o peggio, l'intera sede giudiziaria può ritenersi "sospetta") soltanto in presenza di cause tipiche e nominate aventi, infine, i richiami ad un coinvolgimento dei "massimi esponenti del mondo giudiziario, politico, economico ed istituzionale della città di Messina" nelle dichiarazioni di un collaboratore, posto che, ancora una volta, si presuppone in linea meramente ipotetica - ma a ben guardare neppure espressamente si deduce - l'insorgenza o la correlabilità di quelle dichiarazioni ad una situazione locale di gravita tale da impedire la celebrazione del giudizio abbreviato davanti ai giudici di quella città.
La richiesta deve pertanto essere respinta con la conseguente condanna dei richiedenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta e condanna i richiedenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2004