Sentenza 3 dicembre 2004
Massime • 1
L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che , da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per la "translatio iudicii" in presenza di un comunicato dell'A.N.M. locale, in cui, secondo il ricorrente, veniva stigmatizzato il suo comportamento processuale, in ragione del fatto che oltre a non essere riportato il suo contenuto nell'istanza, in ogni caso un'eventuale iniziativa del gruppo associativo della magistratura rimane comunque un'iniziativa esterna al corpus dell'ufficio giudiziario locale, anche in considerazione del fatto che mancano gli elementi per affermare una compatta adesione all'iniziativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2004, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2004 |
Testo completo
3055/05 REPUBBLICA ITALIANA 3055 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza cam. SEZIONE SECONDA PENALE del 3/12/04
Composta dai Magistrati: SENTENZA N.
1.788 Giuseppe Maria Cosentino Presidente Dott.
De Chiara Consigliere Francesco
1.Dott. R.G.N.48105/03
2. 66 Alessandro Conzatti Consigliere 3. 66 Giacomo Fumu Consigliere Tavassi Consigliere rel. 4. 66 Marina Anna ha pronunciato la seguente:
SEN TENZA
sul ricorso proposto da:
BI IL, nato a [...] il [...], che ha proposto istanza di rimessione, ex art. 45 C.P.P., del processo penale n. 1830/00 R.G.N.R. nel quale è imputato,
Visti gli atti e l'istanza presentata,
Udita in udienza la relazione fatta dal Consigliere
Dott. Marina Anna Tavassi,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Il processo penale n. 1830/00 R.G.N.R., fissato innanzi al Tribunale monocratico di Siracusa in data 9/11/2003, nasce da querela proposta dal giudice Panebianco
Vincenzo nei confronti di LI LI per il delitto di estorsione ai danni di UE ES
NM e UE ES IU, titolari della ditta I.G.M. s.r.l..
In data 9.12.2003 LI promuoveva istanza di rimessione per legittimo sospetto ex art. 45 c.p.p., avanzandola ritualmente ex art. 49 c.p.p.. Il Pubblico ministero chiedeva che il giudice, pur rimettendo l'istanza all'organo competente, non disponesse la sospensione del processo. La Parte Civile faceva proprie le richieste del
Pubblico Ministero, facendo rilevare che si trattava della terza istanza di rimessione nell'ambito dello stesso procedimento e che le due precedenti istanze erano state entrambe respinte dalla Cassazione.
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LI LI denuncia una grave situazione dalla mancanza ambientale caratterizzata di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo. Afferma che nel processo nel quale è imputato del delitto di estorsione ai danni dei
UE è autorità giudicante il dott. Michele
ON, figlio di TO ON, a sua volta fratello di FA ON, dirigente del personale ecologico della Sogema S.r.l., società di cui sono titolari i fratelli UE, presunte parti offese.
Questa circostanza oggettiva che il giudice ON
è nipote di FA ON per LI è idonea a dimostrare un contesto giudiziario non sereno tale da porre dubbi circa l'imparzialità del giudice ed è sufficiente a far temere che il processo possa essere turbato nel suo svolgimento. Gibilisco ritiene che a sostegno della propria richiesta vi siano numerose altre circostanze, molte delle quali riguardanti il giudice CO, circostanze che dimostrano la non serenità della sede giudiziaria in cui si svolge il processo.
Il fatto che i UE siano cognati di CO e che quest'ultimo, per sede naturale, eserciti le proprie funzioni a strettissimo contatto con il giudice
ON, farebbe temere in ordine all'imparzialità di quest'ultimo ed al sereno svolgimento del processo.
Fa presente il richiedente che il giudice CO era stato da lui denunciato più volte per il reato di calunnia e prosciolto dal Tribunale di Messina, sede ove lo stesso CO aveva esercitato in passato la propria attività.
Assume il LI che il contesto giudiziario in cui si trova a dover essere giudicato appare caratterizzato da una gravissima situazione ambientale, esterna alla dialettica processuale e con certezza contaminante la medesima. L'ambiente processuale si troverebbe connotato da abnormità e da consistente sospetto, così non poter essere interpretato se non nel senso di un forte pericolo per l'imparzialità del giudice e per la libera determinazione delle persone che al processo medesimo partecipano.
Conclude, pertanto, il LI per la remissione del processo, per legittimo sospetto, ad altro ufficio giudiziario, designato a norma dell'art. 11 c.p.p..
нт La Corte ritiene che l'istanza così come formulata in termini di rimessione per legittimo sospetto non sia fondata e non meriti accoglimento.
Innanzitutto si deve rilevare che buona parte dei rilievi svolti dal ricorrente e sopra riassunti attengono, non a situazioni ambientali, bensì a ragioni che avrebbero semmai potuto motivare una dichiarazione di ricusazione ovvero che avrebbero potuto essere apprezzate da parte dei giudici interessati per un'eventuale astensione, a norma degli artt. 36 e segg.
c.p.p.
L'istituto della rimessione del procedimento ad altro giudice, previsto dall'art. 45 dello stesso codice di rito, nel testo modificato dalla legge 7 novembre 2002
n. 248 assolve ad una funzione diversa, ravvisabile nell'esigenza di porre rimedio ad una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'intero ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il procedimento di merito. Le Sezioni Unite di questa
Corte hanno affermato che "L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa" (Ord. n. 13687 del 28 gennaio 2003, riv. 223638). denunciata da Gibilisco con la presente La situazione appare rientrare nella previsione nonistanza della rimessione, interpretato nei dell'istituto termini sopra riportati dalle Sezioni Unite, essendo : evidente che l'inimicizia ed i motivi di sospetto denunciati nei confronti dei giudici Vincenzo
CO e MI ON non è elemento idoneo a produrre una diffusa situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo. E' inoltre requisito che fonda la possibilità di rimessione che la situazione di sospetto non sia altrimenti eliminabile, impossibilità che non sussiste evidentemente nel caso di specie ove una richiesta di ricusazione avrebbe potuto, laddove ne ricorressero gli estremi, giustificare l'assegnazione del processo ad un giudice diverso (casa che di fatto sembra essere già avvenuta nel caso di specie). I fattori di turbativa dell'imparzialità del giudice devono riverberarsi su tutto l'ufficio giudiziario astrattamente considerato e non su singoli magistrati o su un singolo organo collegiale, in cui l'ufficio si articoli (Cass. sez. I, 3.10.95, Galli;
Cass. sez. I,
7.7.94, Campello;
Cass. sez. I, 17.1.94, Tatone;
Cass. sez. I, 23.3.2002, Gibilico;
Cass. sez. II, 1.8.03,
LI; questi ultimi due provvedimenti a fronte di analoghe istanze presentate sempre dall'odierno ricorrente). Non può d'altra parte condividersi l'assunto del ricorrente a proposito della possibile interpretazione estensiva della norma in relazione alla previsione di
"motivi di legittimo sospetto", tale da far venir meno il concetto di eccezionalità che al contrario sarebbe stato proprio della normativa precedente. Il carattere dell'eccezionalità della translatio iudicii, infatti, è stato ribadito anche di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella già richiamata ordinanza del 28 gennaio 2003, in sede di interpretazione del testo dell'art. 45 successivo alla riforma di cui alla legge
248/2002. Il legittimo sospetto non può evidentemente essere verificato in un'ottica soggettiva, con riguardo alla percezione individuale del soggetto che deduce la sussistenza della grave situazione locale come idonea a turbare lo svolgimento del processo, ma deve essere verificato in base a dati obiettivi che nella comune percezione collettiva inducano a ritenere sussistente il legittimo sospetto.
I fatti riferiti dal LI non superano la soglia di una possibile personale ragione di sospetto dello stesso, sempre comunque circoscritta alle persone dei due giudici indicati, e che comunque, come già si è detto, ben potrebbe trovare una soluzione in altri istituti previsti dall'ordinamento (quale ad esempio la ricusazione). Quanto al dato che maggiormente potrebbe indurre a ritenere sussistente una generalizzata ostilità della magistratura siracusana, e cioè il comunicato che si dice essere stato esposto dall'A.N.M. di Siracusa, che detta ricorrente stigmatizzerebbea del il
M
4 comportamento dello stesso, si deve rilevare che, da un lato, non è verificabile in fatto il contenuto del comunicato in questione, non essendo stato lo stesso neppure riportato per sintesi nel testo dell'istanza, dall'altro, che un'eventuale iniziativa del gruppo associativo della magistratura rimane comunque iniziativa esterna al corpus dell'ufficio giudiziario locale, la cui compatta adesione all'iniziativa andrebbe in ogni caso verificata. Per tutte le considerazioni svolte si deve ritenere che l'istanza di rimessione non meriti accoglimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2004.
L'estensore
Marina Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 31 GEN. 2005/
IL CANCELLIERE Angelo Maria Dangemi
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