Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2004, n. 3055
CASS
Sentenza 3 dicembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che , da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per la "translatio iudicii" in presenza di un comunicato dell'A.N.M. locale, in cui, secondo il ricorrente, veniva stigmatizzato il suo comportamento processuale, in ragione del fatto che oltre a non essere riportato il suo contenuto nell'istanza, in ogni caso un'eventuale iniziativa del gruppo associativo della magistratura rimane comunque un'iniziativa esterna al corpus dell'ufficio giudiziario locale, anche in considerazione del fatto che mancano gli elementi per affermare una compatta adesione all'iniziativa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2004, n. 3055
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3055
    Data del deposito : 3 dicembre 2004

    Testo completo