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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 10663/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe
Di Leone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10663 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto “Lesione personale”, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Teverola (CE) alla Via Campanello V Parte_1 traversa n. 8, presso lo studio dell'Avv. Berardino Rinaldi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
E quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Fulvio
Renella n. 104, presso lo studio dell'Avv. Filomena Fontana, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti;
convenuta
NONCHÈ in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della
Sede di Via Arena Località San Benedetto, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de
Benedictis, NI CA e CA ZZ, in virtù di procura in atti;
interventore volontario
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
Pag. 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_3 gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare dichiarare la domanda di parte attrice legittima, fondata ed accolta come formulata;
2. In via principale dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato, nella produzione dell'evento de quo, e per l'effetto, condannare la
[...]
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Campania per la Controparte_3 liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te pro tempore, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore dell'attore, patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno esistenziale…), materiali e morali, diretti ed indiretti, col pagamento della somma di euro 51,000 o di quella diversa somma, maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, IVA e CPA. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto: che in data 03.08.2012, alle ore 10.30 circa, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione in Carinaro (CE), uscendo da via Nino
Bixio, camminava a piedi in direzione della strada Cinque Vie, allorquando è stato investito da un'automobile che sopraggiungeva ad elevata velocità; che a causa dell'investimento è rovinato al suolo senza riuscire ad annotare il numero di targa del veicolo investitore, che individuava come un'automobile di colore scuro e di media cilindrata;
che il conducente del veicolo non identificato si è allontanato immediatamente dandosi a precipitosa fuga, senza fermarsi o prestare soccorso;
che a seguito del sinistro ha riportato lesioni personali;
che in dipendenza dell'evento occorso ha ricevuto dall' la somma complessiva di euro 20.555,22 per il CP_2 periodo di malattia.
Con atto di intervento volontario si è costituito l' in data 22.12.2020 per agire in CP_2 surrogatoria, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale dichiarare la surrogazione dell' nei diritti del danneggiato ai sensi degli artt. 41 legge n. 183/2010 e CP_2
142 Codice delle assicurazioni e per effetto dell'art. 283 del d.lgs. del 7/09/2005 n. 2009, condannare la società assicurativa gerente il Fondo di garanzia vittime della strada “Generali spa “ in persona del legale rappresentante pro tempore, e la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore , al Controparte_4 pagamento della somma di € 21.053,17 oltre interessi legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo. b) Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Pag. 2 di 9 In data 03.03.2021 si è costituita la società nella qualità di impresa Controparte_3 designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, la quale ha contestato gli assunti di controparte e ha così concluso:
“SULLA DOMADA DI SURROGA PROMOSSA DALL' a) dichiarare l'intervenuta CP_2
CP_ prescrizione dell'azione surrogatoria dell e del suo diritto a richiedere il rimborso delle prestazioni di legge erogate al sig. per le lesioni sofferte, trattandosi di danno Parte_1 derivante da un sinistro verificatosi nel corso dell'anno 2012 ed essendo, dunque, abbondantemente trascorsi i termini prescrizionali;
b) dichiarare, per le suesposte motivazioni, la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta Società nella Controparte_3 spiegata qualità di impresa designata alla gestione del FGVS, dato che qualsiasi danno CP_ economico derivante dalla condotta dell'attore che, a vario titolo, ha arrecato danni all' ne dovrà essere ritenuto personalmente responsabile e risponderne direttamente;
c) dichiarare CP_ la carenza di legittimazione attiva dell' ex art. 100 c.p.c.; d) nel merito rigettare la CP_ domanda di surroga promossa dall' per mancanza di prova sui fatti di causa dedotti dall'attore e per incapienza del quantum debatur;
e) in subordine, nella denegata ipotesi fossero provati i fatti di causa, Voglia l'On.le Giudice decurtare dall'importo complessivo riconosciuto all'attore le somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale già versate all'istante dall' per il periodo connesso all'infortunio, dato che il danneggiato non può CP_2 cumulare il risarcimento e l'indennizzo e non può trovarsi, dopo la liquidazione, in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato;
(Cfr. Corte di Cassazione Sentenza n 4734/2019) SULLA DOMADA
[...]
f) dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al Parte_2 risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947, comma II c.c.; g) dichiarare la nullità assoluta dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli art. 163 e 164 c.p.c.; h) dichiarare la carenza di legittimazione attiva ex art. 100 c.p.c.; i) dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per carenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione di cui all'art. 287 D. Lgs 209/2005 e per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 145 - 148 D. Lgs 209/2005; j) dichiarare la perdita totale o parziale da parte del sig. del diritto al risarcimento dei danni “patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 materiali e morali, diretti ed indiretti” subiti nel sinistro verificatosi in data 03.08.2012, dato il suo comportamento omissivo doloso e/o colposo. k) dichiarare l'inammissibilità e
l'improponibilità della domanda non avendo l'istante esperito ritualmente il procedimento di negoziazione assistita;
l) dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta
nella spiegata qualità di impresa designata alla gestione del CP_1 Controparte_3
Pag. 3 di 9 FGVS, ai sensi dell'art. 283 D. Lgs 209/2005 lettera A;
m) dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda risarcitoria per violazione dell'art. 139 comma 2 D. Lgs 209/2005 cosi come modificato dal Decreto legge per le liberalizzazioni 24 gennaio 2012, n. 1, il quale prevede la non risarcibilità del danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.
n) nel merito rigettare la domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata si in ordine all'an che al quantum, con condanna delle parti attrici al pagamento delle spese processuali;
o) in subordine, valutare la responsabilità, quanto meno concorrente della stessa parte attrice, nella provocazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare del danno risarcibile a carico di codesta parte resistente dal cui importo dovranno, altresì, essere decurtate le somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale già versate all'attore dall' per il periodo connesso CP_2 all'infortunio. p) Condannare la parte attrice al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante la prova testimoniale ammessa e l'espletamento di CTU medico-legale, per poi essere rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 19.07.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso al convenuto di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dalla comparsa di costituzione depositata in atti.
Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Pag. 4 di 9 Del pari infondata risulta l'eccezione di improcedibilità e di improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private.
La domanda è invero proponibile perché preceduta, ben prima di sessanta giorni dalla sua proposizione, dal recapito alla in data 22.6.2017 e 12.6.2019, della lettera di Controparte_5 messa in mora contenente tutti i dati previsti dagli artt. 145 e 148 D.lvo 209/2005.
Con riferimento al contenuto previsto dall'art. 148 d.lgs. 209/05, va rilevato che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, «La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 15445 del 03/06/2021). In coerenza con il chiaro intento deflattivo della normativa in esame, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c.
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione;
Cass., Sez. 3, Sentenza n.
18940 del 31/07/2017, in motivazione). Di conseguenza, si è stabilito che le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano ex se l'improponibilità della domanda quando la compagnia assicuratrice è posta in condizioni di avanzare un'offerta volta a prevenire la controversia (Cass. Civ. n. 4936/2018).
Ebbene, nel caso in esame, parte convenuta, oltre ad obiezioni meramente formali, non ha allegato alcuna circostanza concretamente ostativa al corretto espletamento della fase stragiudiziale finalizzata a prevenire la controversia. In definitiva, dunque, la procedura scandita dal Codice delle Assicurazioni appare ritualmente esperita e, pertanto, devono ritenersi sussistenti le condizioni di proponibilità dell'azione.
Ancora, ai fini della procedibilità vi è agli atti invito alla negoziazione assistita contenuto nelle medesime missive già richiamate del 22.6.2017 e 12.6.2019.
Pag. 5 di 9 Tali comunicazioni risultano successive al giudizio esitato nella sentenza in rito n. 1653/2017 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 14.6.2017 (allegata all'atto di citazione), con la quale è stata dichiarata l'improponibilità della domanda.
Risulta invece tardiva l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, eccezione in senso stretto e non rilevabile d'ufficio (cfr. tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n.
8134 del 28/03/2008), atteso che parte convenuta si è costituita in giudizio soltanto in data
3.3.2021 a fronte di una prima udienza fissata in citazione per il 15.3.2021. La stessa va pertanto disattesa.
3. Nel merito la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'istante ha agito in giudizio al fine di ottenere dalla convenuta, quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, previo accertamento della verificazione dell'incidente stradale per colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato.
La pretesa risarcitoria esercitata deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 283, lett.
a) d.lgs. 209\2005. Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che il Fondo, costituito presso la Consap, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi - per quello che in questa sede interessa - in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ipotesi che ricorre nel caso sottoposto all'esame di questo giudice.
Al riguardo, va ricordato che è onere del danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo, provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui, ma anche che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass., 25 luglio 1995 n. n.
8086). In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile.
Pag. 6 di 9 L'intervento del Fondo, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che colui il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro, il fatto che lo stesso sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo nonché la circostanza che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19/09/1992
n. 10762).
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ma, in tale ottica, “al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”; che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”
(Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).
Va ulteriormente precisato che “la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa”(Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.: Cass. 24 febbraio
2011 n. 4480).
Nello stesso ordine di idee, va poi considerato che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (Cass. 2 settembre 2013 n.
20066) e, ancor più specificamente, che “la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio,
Pag. 7 di 9 non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cass. 4 novembre 2014 n. 23434).
Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (Cass. 13 luglio 2011 n. 15367).
Chiarito quindi il quadro ermeneutico di riferimento, deve rilevarsi che nel caso di specie l'attore non ha provato di aver adottato iniziative conformi a ordinaria diligenza per consentire di identificare il veicolo asseritamente responsabile del sinistro e rimasto ignoto;
a ben vedere, risulta dagli atti che l'attore non abbia assunto alcuna iniziativa a riguardo.
Tanto può rilevarsi a un esame complessivo del quadro probatorio offerto dall'attore, dal quale risulta che non siano state allertate le autorità sull'accaduto mediante una comunicazione, eventualmente nella forma della denuncia-querela, e che l'attore non abbia riferito al personale del pronto soccorso che l'investimento sia avvenuto ad opera di un veicolo rimasto ignoto, sì da attivare per tale via gli accertamenti del caso (cfr. il referto di pronto soccorso presente in atti).
Si aggiunga che la prova testimoniale raccolta non offre alcun elemento per ritenere che le circostanze di tempo e di luogo fossero ostative all'identificazione quanto meno del colore e del modello del veicolo, dati certamente utili all'identificazione dello stesso e del suo conducente a cura delle forze dell'ordine, deponendo pertanto anch'essa nel senso di una evidente negligenza dell'attore riguardo all'individuazione del veicolo.
Invero, entrambi i testi escussi all'udienza del 7.3.2023 hanno riferito che il sinistro sarebbe accaduto di mattina, tra le ore 10.00 e le ore 11.00 dell'agosto 2012, pertanto verosimilmente in perfette condizioni di luce. Dalle dichiarazioni testimoniali non si evince nemmeno che vi fossero particolari condizioni di traffico veicolare, atteso che il primo teste, , ha Tes_1 riferito che non vi fossero altri veicoli in strada al momento del sinistro, mentre il secondo teste,
, ha soltanto riferito della presenza di altri veicoli, senza ulteriori dettagli. Testimone_2
Le testimonianze raccolte restituiscono pertanto una generica descrizione dell'investimento che avrebbe subito l'attore, senza offrire elementi probatori determinanti riguardo alla circostanza
Pag. 8 di 9 della mancata identificazione del veicolo investitore, circostanza certamente rientrante nell'onere della prova attoreo, sulla base della giurisprudenza più sopra richiamata.
Ne consegue, in definitiva, che il complessivo quadro probatorio acquisito agli atti non consente di ritenere provato che il sinistro allegato dall'attore sia avvenuto per responsabilità di un veicolo rimasto non identificato.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, rientrante nello scaglione da euro
26.000,01 a euro 52.000,00, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate. CP_ Nel rapporto tra l' e le altre parti del giudizio, tenuto conto della posizione processuale assunta dalla prima, priva di autonomia in quanto dipendente da quella dell'attore, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, nel rapporto tra le parti, vengono poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
CP_
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra l' e le altre parti del giudizio;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Avesa il 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe
Di Leone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10663 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto “Lesione personale”, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Teverola (CE) alla Via Campanello V Parte_1 traversa n. 8, presso lo studio dell'Avv. Berardino Rinaldi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
E quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Fulvio
Renella n. 104, presso lo studio dell'Avv. Filomena Fontana, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti;
convenuta
NONCHÈ in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della
Sede di Via Arena Località San Benedetto, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de
Benedictis, NI CA e CA ZZ, in virtù di procura in atti;
interventore volontario
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
Pag. 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_3 gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare dichiarare la domanda di parte attrice legittima, fondata ed accolta come formulata;
2. In via principale dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato, nella produzione dell'evento de quo, e per l'effetto, condannare la
[...]
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Campania per la Controparte_3 liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te pro tempore, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore dell'attore, patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno esistenziale…), materiali e morali, diretti ed indiretti, col pagamento della somma di euro 51,000 o di quella diversa somma, maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, IVA e CPA. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto: che in data 03.08.2012, alle ore 10.30 circa, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione in Carinaro (CE), uscendo da via Nino
Bixio, camminava a piedi in direzione della strada Cinque Vie, allorquando è stato investito da un'automobile che sopraggiungeva ad elevata velocità; che a causa dell'investimento è rovinato al suolo senza riuscire ad annotare il numero di targa del veicolo investitore, che individuava come un'automobile di colore scuro e di media cilindrata;
che il conducente del veicolo non identificato si è allontanato immediatamente dandosi a precipitosa fuga, senza fermarsi o prestare soccorso;
che a seguito del sinistro ha riportato lesioni personali;
che in dipendenza dell'evento occorso ha ricevuto dall' la somma complessiva di euro 20.555,22 per il CP_2 periodo di malattia.
Con atto di intervento volontario si è costituito l' in data 22.12.2020 per agire in CP_2 surrogatoria, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale dichiarare la surrogazione dell' nei diritti del danneggiato ai sensi degli artt. 41 legge n. 183/2010 e CP_2
142 Codice delle assicurazioni e per effetto dell'art. 283 del d.lgs. del 7/09/2005 n. 2009, condannare la società assicurativa gerente il Fondo di garanzia vittime della strada “Generali spa “ in persona del legale rappresentante pro tempore, e la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore , al Controparte_4 pagamento della somma di € 21.053,17 oltre interessi legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo. b) Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Pag. 2 di 9 In data 03.03.2021 si è costituita la società nella qualità di impresa Controparte_3 designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, la quale ha contestato gli assunti di controparte e ha così concluso:
“SULLA DOMADA DI SURROGA PROMOSSA DALL' a) dichiarare l'intervenuta CP_2
CP_ prescrizione dell'azione surrogatoria dell e del suo diritto a richiedere il rimborso delle prestazioni di legge erogate al sig. per le lesioni sofferte, trattandosi di danno Parte_1 derivante da un sinistro verificatosi nel corso dell'anno 2012 ed essendo, dunque, abbondantemente trascorsi i termini prescrizionali;
b) dichiarare, per le suesposte motivazioni, la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta Società nella Controparte_3 spiegata qualità di impresa designata alla gestione del FGVS, dato che qualsiasi danno CP_ economico derivante dalla condotta dell'attore che, a vario titolo, ha arrecato danni all' ne dovrà essere ritenuto personalmente responsabile e risponderne direttamente;
c) dichiarare CP_ la carenza di legittimazione attiva dell' ex art. 100 c.p.c.; d) nel merito rigettare la CP_ domanda di surroga promossa dall' per mancanza di prova sui fatti di causa dedotti dall'attore e per incapienza del quantum debatur;
e) in subordine, nella denegata ipotesi fossero provati i fatti di causa, Voglia l'On.le Giudice decurtare dall'importo complessivo riconosciuto all'attore le somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale già versate all'istante dall' per il periodo connesso all'infortunio, dato che il danneggiato non può CP_2 cumulare il risarcimento e l'indennizzo e non può trovarsi, dopo la liquidazione, in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato;
(Cfr. Corte di Cassazione Sentenza n 4734/2019) SULLA DOMADA
[...]
f) dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al Parte_2 risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947, comma II c.c.; g) dichiarare la nullità assoluta dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli art. 163 e 164 c.p.c.; h) dichiarare la carenza di legittimazione attiva ex art. 100 c.p.c.; i) dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per carenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione di cui all'art. 287 D. Lgs 209/2005 e per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 145 - 148 D. Lgs 209/2005; j) dichiarare la perdita totale o parziale da parte del sig. del diritto al risarcimento dei danni “patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 materiali e morali, diretti ed indiretti” subiti nel sinistro verificatosi in data 03.08.2012, dato il suo comportamento omissivo doloso e/o colposo. k) dichiarare l'inammissibilità e
l'improponibilità della domanda non avendo l'istante esperito ritualmente il procedimento di negoziazione assistita;
l) dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta
nella spiegata qualità di impresa designata alla gestione del CP_1 Controparte_3
Pag. 3 di 9 FGVS, ai sensi dell'art. 283 D. Lgs 209/2005 lettera A;
m) dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda risarcitoria per violazione dell'art. 139 comma 2 D. Lgs 209/2005 cosi come modificato dal Decreto legge per le liberalizzazioni 24 gennaio 2012, n. 1, il quale prevede la non risarcibilità del danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.
n) nel merito rigettare la domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata si in ordine all'an che al quantum, con condanna delle parti attrici al pagamento delle spese processuali;
o) in subordine, valutare la responsabilità, quanto meno concorrente della stessa parte attrice, nella provocazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare del danno risarcibile a carico di codesta parte resistente dal cui importo dovranno, altresì, essere decurtate le somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale già versate all'attore dall' per il periodo connesso CP_2 all'infortunio. p) Condannare la parte attrice al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante la prova testimoniale ammessa e l'espletamento di CTU medico-legale, per poi essere rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 19.07.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso al convenuto di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dalla comparsa di costituzione depositata in atti.
Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Pag. 4 di 9 Del pari infondata risulta l'eccezione di improcedibilità e di improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private.
La domanda è invero proponibile perché preceduta, ben prima di sessanta giorni dalla sua proposizione, dal recapito alla in data 22.6.2017 e 12.6.2019, della lettera di Controparte_5 messa in mora contenente tutti i dati previsti dagli artt. 145 e 148 D.lvo 209/2005.
Con riferimento al contenuto previsto dall'art. 148 d.lgs. 209/05, va rilevato che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, «La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 15445 del 03/06/2021). In coerenza con il chiaro intento deflattivo della normativa in esame, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c.
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione;
Cass., Sez. 3, Sentenza n.
18940 del 31/07/2017, in motivazione). Di conseguenza, si è stabilito che le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano ex se l'improponibilità della domanda quando la compagnia assicuratrice è posta in condizioni di avanzare un'offerta volta a prevenire la controversia (Cass. Civ. n. 4936/2018).
Ebbene, nel caso in esame, parte convenuta, oltre ad obiezioni meramente formali, non ha allegato alcuna circostanza concretamente ostativa al corretto espletamento della fase stragiudiziale finalizzata a prevenire la controversia. In definitiva, dunque, la procedura scandita dal Codice delle Assicurazioni appare ritualmente esperita e, pertanto, devono ritenersi sussistenti le condizioni di proponibilità dell'azione.
Ancora, ai fini della procedibilità vi è agli atti invito alla negoziazione assistita contenuto nelle medesime missive già richiamate del 22.6.2017 e 12.6.2019.
Pag. 5 di 9 Tali comunicazioni risultano successive al giudizio esitato nella sentenza in rito n. 1653/2017 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 14.6.2017 (allegata all'atto di citazione), con la quale è stata dichiarata l'improponibilità della domanda.
Risulta invece tardiva l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, eccezione in senso stretto e non rilevabile d'ufficio (cfr. tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n.
8134 del 28/03/2008), atteso che parte convenuta si è costituita in giudizio soltanto in data
3.3.2021 a fronte di una prima udienza fissata in citazione per il 15.3.2021. La stessa va pertanto disattesa.
3. Nel merito la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'istante ha agito in giudizio al fine di ottenere dalla convenuta, quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, previo accertamento della verificazione dell'incidente stradale per colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato.
La pretesa risarcitoria esercitata deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 283, lett.
a) d.lgs. 209\2005. Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che il Fondo, costituito presso la Consap, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi - per quello che in questa sede interessa - in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ipotesi che ricorre nel caso sottoposto all'esame di questo giudice.
Al riguardo, va ricordato che è onere del danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo, provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui, ma anche che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass., 25 luglio 1995 n. n.
8086). In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile.
Pag. 6 di 9 L'intervento del Fondo, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che colui il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro, il fatto che lo stesso sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo nonché la circostanza che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19/09/1992
n. 10762).
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ma, in tale ottica, “al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”; che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”
(Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).
Va ulteriormente precisato che “la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa”(Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.: Cass. 24 febbraio
2011 n. 4480).
Nello stesso ordine di idee, va poi considerato che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (Cass. 2 settembre 2013 n.
20066) e, ancor più specificamente, che “la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio,
Pag. 7 di 9 non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cass. 4 novembre 2014 n. 23434).
Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (Cass. 13 luglio 2011 n. 15367).
Chiarito quindi il quadro ermeneutico di riferimento, deve rilevarsi che nel caso di specie l'attore non ha provato di aver adottato iniziative conformi a ordinaria diligenza per consentire di identificare il veicolo asseritamente responsabile del sinistro e rimasto ignoto;
a ben vedere, risulta dagli atti che l'attore non abbia assunto alcuna iniziativa a riguardo.
Tanto può rilevarsi a un esame complessivo del quadro probatorio offerto dall'attore, dal quale risulta che non siano state allertate le autorità sull'accaduto mediante una comunicazione, eventualmente nella forma della denuncia-querela, e che l'attore non abbia riferito al personale del pronto soccorso che l'investimento sia avvenuto ad opera di un veicolo rimasto ignoto, sì da attivare per tale via gli accertamenti del caso (cfr. il referto di pronto soccorso presente in atti).
Si aggiunga che la prova testimoniale raccolta non offre alcun elemento per ritenere che le circostanze di tempo e di luogo fossero ostative all'identificazione quanto meno del colore e del modello del veicolo, dati certamente utili all'identificazione dello stesso e del suo conducente a cura delle forze dell'ordine, deponendo pertanto anch'essa nel senso di una evidente negligenza dell'attore riguardo all'individuazione del veicolo.
Invero, entrambi i testi escussi all'udienza del 7.3.2023 hanno riferito che il sinistro sarebbe accaduto di mattina, tra le ore 10.00 e le ore 11.00 dell'agosto 2012, pertanto verosimilmente in perfette condizioni di luce. Dalle dichiarazioni testimoniali non si evince nemmeno che vi fossero particolari condizioni di traffico veicolare, atteso che il primo teste, , ha Tes_1 riferito che non vi fossero altri veicoli in strada al momento del sinistro, mentre il secondo teste,
, ha soltanto riferito della presenza di altri veicoli, senza ulteriori dettagli. Testimone_2
Le testimonianze raccolte restituiscono pertanto una generica descrizione dell'investimento che avrebbe subito l'attore, senza offrire elementi probatori determinanti riguardo alla circostanza
Pag. 8 di 9 della mancata identificazione del veicolo investitore, circostanza certamente rientrante nell'onere della prova attoreo, sulla base della giurisprudenza più sopra richiamata.
Ne consegue, in definitiva, che il complessivo quadro probatorio acquisito agli atti non consente di ritenere provato che il sinistro allegato dall'attore sia avvenuto per responsabilità di un veicolo rimasto non identificato.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, rientrante nello scaglione da euro
26.000,01 a euro 52.000,00, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate. CP_ Nel rapporto tra l' e le altre parti del giudizio, tenuto conto della posizione processuale assunta dalla prima, priva di autonomia in quanto dipendente da quella dell'attore, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, nel rapporto tra le parti, vengono poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
CP_
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra l' e le altre parti del giudizio;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Avesa il 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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