Sentenza 17 aprile 1996
Massime • 1
La pregiudiziale costituzionale, per espressa previsione normativa (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, secondo comma), determina la sospensione obbligatoria del procedimento che priva il giudice della "potestas decidendi" fino alla definizione della pregiudiziale medesima, ne' alle parti è attribuito alcun potere di rimuovere tale stasi processuale, essendo immodificabili ed insindacabili sia l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale sia il pedissequo provvedimento di sospensione; tuttavia, nell'ipotesi in cui venga obbligatoriamente sospeso un procedimento in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare, il soggetto ad essa sottoposto che ritenga di aver maturato il diritto a riacquistare lo "status libertatis" per il verificarsi di una delle cause estintive del provvedimento coercitivo di cui all'art. 306 cod. proc. pen., non incontra alcun ostacolo a far valere la sua pretesa in giudizio e può quindi promuovere davanti al giudice per le indagini preliminari, o ad uno dei giudici competenti per i vari gradi ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., un'azione di accertamento finalizzata alla declaratoria della sopravvenuta caducazione della misura ed all'ottenimento dell'ordinanza di immediata liberazione o di cessazione della misura estinta, secondo quanto dispongono, rispettivamente, il primo e il secondo comma del predetto articolo 306 cod. proc. pen.; trattasi, invero, di azione di natura dichiarativa, rivolta alla tutela di un diritto assoluto ed inviolabile, esperibile in ogni tempo salvo il limite della preclusione ove la questione abbia già formato oggetto di giudicato cautelare nelle sedi proprie.
Commentario • 1
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RITENUTO IN FATTO 1.- Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza del 23 maggio 2017 (r.o. n. 75 del 2018), ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 102 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/04/1996, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Prof. Guido Guasco Presidente R.G.N.
Dott. Giulio Franco Componente 40206/95
Dott. Fortunato Pisanti (rel.) "
Dott. Pasquale La Cava "
Dott. Umberto Papadia "
Dott. Bruno Foscarini "
Dott. Mariano Battisti "
Dott. Giuseppe Maria Cosentino "
Dott. Adalberto Albamonte "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE MO nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 26.6.1995 del Tribunale di Catanzaro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fortunato Pisanti;
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
Sentito per il ricorrente il difensore avv. Bonsignore Alessandro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 25 agosto 1995 il Tribunale di Catanzaro - investito del giudizio di riesame contro l'ordinanza di custodia in carcere emessa per reati di criminalità organizzata dal G.I.P. di quell'ufficio nei confronti di NE MO e di altri - sollevava questione di costituzionalità dei commi 8°, 9° e 10° dell'art. 309 c.p.p. e di norme collegate sotto il profilo della loro contrarietà agli art. 3, 24 e 97 della costituzione (denuncia di incongruità dei termini brevi dell'art. 309 rispetto alla complessità dei "maxi processi" devoluti ad uffici giudiziari particolarmente oberati); e, di conseguenza, disponeva la sospensione del procedimento "de libertate" a mente dell'art. 23 della legge 11-3-1953 n° 87 (Norme sul funzionamento della Corte
Costituzionale). Con telegramma del successivo 18 settembre, diretto all'ufficio del G.I.P. suindicato, il NE, considerato che, con la trasmissione degli atti alla Consulta, il Tribunale del riesame aveva finito per non rendere la decisione di merito nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento degli atti di cui all'art.291 c.p.p. (cioè 10 giorni dal 23 agosto 1995), chiedeva a mezzo del proprio difensore di essere immediatamente scarcerato per sopravvenuta inefficacia della misura custodiale giusta il disposto dell'art. 309 comma 10° del codice di rito.
Ricevuta la richiesta di scarcerazione, il giudice per le indagini preliminari, con atto del 22 settembre 1995, la trasmetteva per competenza al Tribunale di Catanzaro in qualità di giudice del riesame, il quale la rigettava con ordinanza "de plano" del successivo 26 settembre, osservando che la pregiudiziale costituzionale, oltre alla sospensione del corso del procedimento di riesame, aveva determinato per implicito la sospensione anche del termine del citato co. 10° : con il risultato che il termine stesso si doveva ritenere non ancora scaduto, essendo in stato di quiescenza. Contro quest'ultima pronuncia il NE ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge ed illogicità di motivazione;
sostiene che erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto suscettibile di sospensione il citato termine di 10 giorni in caso di devoluzione alla Consulta di una questione di costituzionalità;
a parte ciò, non sarebbe stato considerato dallo stesso giudice che nella specie, oltre a difettare in modo palese il presupposto della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale: donde l'insussistenza del requisito della impossibilità di provvedere nel merito, si restava ancora nella fase delle indagini preliminari, cosicché neppure si poteva ravvisare l'estremo della pendenza di un "giudizio in senso tecnico" quale ulteriore presupposto richiesto per la proposizione dell'incidente di costituzionalità dall'art. 23 della legge n° 87.
Il ricorso, assegnato alla 2° Sezione penale di questa Corte suprema è stato rimesso alle Sezioni Unite a mente dell'art. 618 c.p.p., essendo stata rilevata dalla sezione rimettente la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione di fondo prospettata col ricorso, questione implicante la risoluzione del seguente quesito:
"se il termine perentorio entro il quale a norma dell'art. 309 co. 9° c.p.p. deve intervenire, a pena di inefficacia della misura coercitiva personale, la decisione sulla richiesta di riesame, resti sospeso per effetto della sospensione del procedimento disposta per la risoluzione di una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta alla questione di principio così delineata e alle altre ragioni di diritto che la contornano non può scaturire dall'esame di merito dell'impugnazione, rimesso a queste Sezioni Unite, perché vi osta la preliminare considerazione della nullità dell'ordinanza impugnata siccome emessa da giudice funzionalmente incompetente. Come si è accennato in narrativa, il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata (ord. 26-9-1995), emessa dopo il provvedimento di sospensione del procedimento di riesame e di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale (ord. 25-8-1995), ha deciso con procedura "de plano" (sentito il solo p.m.) sulla questione concernente la dedotta inefficacia della misura coercitiva, questione che era stata portata al suo esame al di fuori del procedimento sospeso in considerazione della scadenza del termine di 10 giorni maturata dopo la citata decisione di rimessione degli atti alla Consulta.
In un contesto procedimentale caratterizzato da siffatto svolgimento, non v'è chi non veda come il giudice "a quo" fosse sfornito di competenza: sia come giudice di primo grado, ove tale veste gli si volesse attribuire (sostitutivamente) in considerazione della adottata procedura "de plano" conseguente alla abdicazione del G.I.P. riguardo alla competenza propria, sia come giudice del riesame dell'ordinanza applicativa della misura, ove si opinasse che tale ruolo, per una sorta di "perpetuatio jurisdictionis" pur sempre gli appartenesse nonostante la disposta sospensione del procedimento per la pregiudiziale costituzionale.
Quanto al primo punto è sufficiente considerare che il Tribunale della libertà opera istituzionalmente come organo di controllo, deputato in secondo grado alla cognizione delle impugnazioni di riesame e di appello in tema di misure cautelari personali (art. 307 co. 7° e 310 co. 2° c.p.p.); per cui è inconcepibile la configurazione di una sua competenza in prima battuta sulla stessa materia. Quanto al secondo punto è giocoforza rilevare che la pregiudiziale-costituzionale - caratterizzata come è dalla sussistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione di costituzionalità e la decisione del procedimento cui inerisce - dà luogo, per esplicita previsione della normativa costituzionale (art. 23 co. 2° legge n° 87 cit.), ad una ipotesi di sospensione obbligatoria che priva il giudice del processo principale della "potestas decidendi" fino alla risoluzione della questione pregiudiziale.
Va altresì rimarcato a questo proposito che nessun potere hanno le parti di rimuovere la stasi processuale che ne consegue, essendo insindacabili ed immodificabili sia l'ordinanza di rimessone degli atti alla Corte Costituzionale, sia la pedissequa ordinanza di sospensione del procedimento: la prima perché il controllo di merito sulla rilevanza di una questione di costituzionalità è di esclusiva competenza della Corte Costituzionale (cfr. tra le tante Cass. VI 5-6-1992 Ribatti, CED 191351; Cass. 14-11-1985 Andriani, CED 171162), la seconda perché le ordinanze interlocutorie, a differenza di quelle nominativamente indicate nell'art. 309 co. 9°, non sono suscettibili di ricorso per cassazione (cfr. Cass. S.U. 3-2-1995 PM c/Galli; Cass. I, 12-6-1992 Rinaldi CED 191045).
Ora, che la predetta sospensione processuale, se disposta nel procedimento di riesame, possa produrre effetti riflessi e possa coinvolgere, a causa del naturale decorso del tempo, il termine di cui al citato co. 9° e, per ciò stesso, anche l'efficacia dell'ordinanza applicativa della misura, è problema la cui soluzione non può richiedersi al giudice del riesame impedito dalla temporanea paralisi processuale e neppure potrebbe essere riservata allo stesso giudice, procrastinandone l'intervento all'esito della decisione sulla questione costituzionale, dato che quest'ultima opzione si risolverebbe in una illegittima e non consentita compressione del diritto di agire in giudizio costituzionalmente garantito al soggetto sottoposto alla misura (art. 24 cost.). Occorre quindi che sia stabilito per quale altra via, in pendenza di una pregiudiziale costituzionale, l'interessato che ritenga di aver maturato il diritto a riacquistare lo "status libertatis" possa agire a tutela delle proprie ragioni.
Rilevano sul punto queste Sezioni Unite che l'art. 306 c.p.p., riguardante i provvedimenti da emanare in conseguenza della perdita di efficacia delle misure coercitive, pur proponendosi come norma di riferimento: in quanto le disposizioni dei suoi due commi vanno coordinate con le norme che regolano alla fonte i singoli fatti estintivi e le relative competenze (vedi ai capi V e VI del tit. I richiamato dall'art. 306 le ipotesi degli art. 300- 301-302-303-308 e anche 309 co. 9° che qui interessa), autorizza a ritenere che, nei casi di perdita di efficacia delle misure coercitive per il verificarsi di alcuna delle predette cause estintive, il soggetto che, ritenga di aver maturato il diritto a riacquistare lo "status libertatis", non incontra alcun ostacolo a far valere la sua pretesa in giudizio e ben può promuovere davanti al G.I.P. o ad uno dei giudici dei vari gradi (art. 279 c.p.p.) un'azione di accertamento finalizzata alla declaratoria della sopravvenuta caducazione della misura e all'ottenimento dell'ordinanza di immediata liberazione (co. 1° ) o di cessazione (co. 2°)) della misura estinta. Trattasi di azione che, relativamente alla misura della custodia in carcere (art. 306 co. 1° ), trova un antecedente significativo nell'azione generale di scarcerazione prevista nel previgente codice di rito agli art. 272/bis e 272 co. 11° in caso di decorrenza dei termini di custodia preventiva (cfr. tra le tante Cass. 3-4-1984 Filocamo in Riv. Pen. 1985, 85; idem Cass. 8-3-1984 Carli in Riv. Pen. 1984, 1085: quest'ultima sulla natura puramente dichiarativa e non costitutiva della pronuncia) e che, in quanto rivolta alla tutela di un diritto assoluto e inviolabile, quale è anche quello del riacquisto della libertà a norma del co. 10° dell'art. 309 (senza con ciò confondere il termine processuale di tale norma con i termini di custodia cautelare di cui agli art. 303 e 308 c.p.p.) è esperibile in ogni tempo, salvo soltanto il limite della preclusione, ove la questione abbia già formato oggetto di giudicato cautelare nelle sedi proprie.
Posto ciò e considerato che nella presente fattispecie estintiva (l'unica, tra l'altro, che, tra quelle su indicate, potrebbe interferire con la competenza di un giudice di secondo grado) il ricorrente ha agito al di fuori del procedimento di riesame sospeso per pregiudizialità costituzionale ed ha chiesto di essere immediatamente liberato facendo valere il fatto storico della stasi processuale quale evento causativo dell'eccepita caducazione dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, sembra chiaro che l'azione esercitata, essendo ancorata ad un evento che non si è perfezionato e consumato all'interno del procedimento di riesame (N.B. il termine processuale "de quo" era appena iniziato da due giorni quando fu emessa l'ordinanza sospensiva) resta svincolata ed avulsa dallo sviluppo e dalle sorti di quel processo. In altre parole si verte nella specie in tema di autonoma azione di accertamento che non genera sovrapposizioni od interferenze con il giudizio principale sospeso e che, in deroga alla competenza funzionale, normalmente spettante al Tribunale della libertà in costanza dell'ordinario corso del giudizio di riesame (Cass. VI 29-10-1992 Valenzise CED 192308; Cass. I 14-1-1993 Costantino CED 193162), è devoluta alla cognizione di uno dei giudici individuabili in base ai criteri dell'art. 279 c.p.p., cui spetta di provvedere a mezzo dell'ordinanza prevista dall'art. 306, suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice (cfr. in questo stesso senso S.U. 5-7-1995 Galletto relativamente, però, all'ipotesi dell'art. 302 c.p.p.). Spettava adunque al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in virtù dei criteri dettati nel citato art. 279 e, in particolare, in considerazione della fase procedimentale in corso (indagini preliminari), la competenza a stabilire se la disposta sospensione del procedimento di riesame importasse o meno anche la sospensione del termine del citato co. 9° agli effetti della decisione sulla dedotta pretesa di scarcerazione per sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva. L'ordinanza impugnata (la cui nullità per inosservanza del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p., sarebbe venuta peraltro in considerazione solo se si fosse riconosciuta la persistenza della competenza del giudice del riesame) deve essere pertanto annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al competente G.I.P. del Tribunale di Catanzaro.
P.T.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Catanzaro per competenza. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1/ter disp. att. c.p.p.. Così deciso il 17 Aprile 1996.