Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
0 4 58 1 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D SAZIONE CORTE SUPRIMA DI CA SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.23737/1999 Dott. Giovanni Presidente PAOLINI Dott. Eugenio Consigliere AMARI .10585 Cron. Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA 48. Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Ud. 14/12/2001 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Accertamento ex SE N TENZA art.39 lett. d) DPR n. 600/73 sul ricorso proposto da: Presupposti Motivazione della CO NA, rappresentata e difesa, giusta procura sentenza Apprezzamento dei fatti del giudice in calce al ricorso, dall'Avv. Maurizio Bianchi, presso di merito Insussistenza lo Studio del quale in Roma, via F. Crispi, 36, vizio, in presenza iter argomentativo elettivamente domiciliata, coretta sotto il profilo logico giuridico e della ricorrente - correttezza formale.
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, non costituita A r intimata per la Cassazione della sentenza n.152/21/98 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma Sez.21, in 1 1 data 29-09-1998, depositata il 26-10-1998; 6 2 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il Pubblico Ministero dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Latina, con avviso n. 5201005825, notificato il 9-04-1997, rettificava il reddito dichiarato da OC NN, esercente attività di vendita al dettaglio di generi alimentari in Fondi, ai fini IRPEF ed ILOR, per l'anno 1989. Ciò faceva, avendo rilevato la mancata emissione di fatture e scontrini fiscali, nel triennio 1989-91, nonché il tenore delle risposte fornite con il mod.56, e le risultanze dell'accesso, effettuato il 14-02-1997, ed avendo considerato, l'incongruità dell'• applicant a 1'inattendibilità delpercentuale di ricarico, e, valore delle rimanenze. La contribuente proponeva ricorso, che l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava, снич con decisione n. 633/07/97. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, giudicando sull'interposto appello della medesima contribuente, confermava la decisione di primo grado, ritenendo e dichiarando legittimo l'operato dell'Ufficio, che aveva 2 accertato induttivamente il maggiore reddito, sulla base di presunzioni, univoche ed attendibili, desunte da elementi certi, in presenza, peraltro, di accertate irregolarità nella tenuta della documentazione obbligatoria, e di evidenti incongruenze dei dati esposti. La OC, con ricorso notificato il 9-12-1999, ed affidato a tre mezzi, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimata Amministrazione non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, la ricorrente censura 1'impugnata decisione, per violazione ○ falsa applicazione dell'art.39 comma 2° del DPR n.600/1973, avuto riguardo al fatto che, nel caso, erano inesistenti i presupposti, desumibili dalla legge, perché si potesse ricorrere al criterio induttivo. Trattasi di motivo infondato, alla stregua di pregressi e condivisi principi. E', infatti, pacificamente riconosciuta la legittimità del ricorso al metodo induttivo, allorquando l'esistenza di attività non dichiarate, sia desumibile da presunzioni, ricavate da concreti e significativi elementi offerti dalla fattispecie, e da dati di comune esperienza, pur in presenza di una contabilità 3 formalmente regolare. Si ritiene, altresì, in ossequio al disposto normativo, ed in adesione a principi affermati con precedenti pronunce, che tali presupposti debbano ritenersi sussistere allorquando vengano in rilievo gravi incongruenze, tra i dati esposti nella dichiarazione e quelli, invece, desumibili, ragionevolmente, in base alle nozioni di comune esperienza, dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività (Cass. n.12774/1998; n. 12482/98). È, poi, pacifico che, nella prova per presunzioni semplici, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, secondo un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (Cass. n.51/1999). Nel caso la C.T.R. ha dato conte zza della о riconducibilità della fattispecie al dato normativo, т о evidenziando come il reddito esposto in dichiarazione, тв с per il periodo in considerazione, dovesse ritenersi incongruo ed inattendibile alla stregua degli elementi in atti, e, segnatamente, dei dati ed elementi analizzati, quali la mancata emissione di fatture e 4 scontrini fiscali, le risposte fornite in sede di compilazione del mod.56, le risultanze dell'accesso degli operatori fiscali, l'esiguo valore delle rimanenze esposte, ed i prezzi di acquisto e vendita praticati, riferiti ad un significativo quantitativo di prodotto. Sulla base di tali elementi, devono ritenersi esenti da vizio di illogicità od antigiuridicità, le valutazioni con le quali il giudice di merito, ha ritenuto legittimo il ricorso dell'Ufficio Finanziario al metodo induttivo, dopo avere desunto, l'insufficienza del reddito esposto in dichiarazione, da una serie di dati che rendevano inaffidabili ed inattendibili le risultanze delle scritture contabili, in quanto confliggenti con regole fondamentali di ragionevolezza. Il dedotto vizio è, pertanto, insussistente, e le doglianze del contribuente, in buona sostanza, investono la valutazione della realtà fattuale, che il giudice di merito ha ritenuto di effettuare in senso difforme da quella pretesa. Con il secondo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione dell'art.8 comma 6 bis della Legge 165/1990 e dell'art.13 comma 6 del D.L. n.69/89, in quanto, si dice, a tutto concedere in ordine "alla obbligatorietà delle scritture contabili ausiliarie di 5 magazzino", nel caso, tale obbligo era a ritenersi insussistente, in applicazione dell'art. 13 comma 6 del D.L. n.69/89, convertito in Legge n. 154/1989 che, abrogando l'art.3 comma 9, ultimo periodo, del D.L. n.853/84, convertito in Legge n.17/85, attraeva la regolamentazione della contabilità di magazzino nella previsione dell'art.2214 Cod. Civ., con la conseguenza che la stessa era а ritenersi obbligatoria solo in che nella presenza di determinate condizioni, fattispecie non si erano verificate. La doglianza non può trovare ingresso in quanto inammissibile. Per un verso, in quanto irrilevante agli effetti decisionali, posto che ancor quando dovesse escludersi "l'obbligatorietà delle scritture contabili", risultando l'impugnata decisione adeguatamente motivata con riferimento ad altre circostanze in grado di 11/14 sorreggerla autonomamente, nessun interesse giuridicamente apprezzabile può ritenersi sussistere in capo al ricorrente, a vedere riconosciuta la fondatezza della censura, posto che nessun reale influsso sul dispositivo è ricollegabile alla dedotta circostanza, alla luce del richiamato e condiviso principio, secondo cui una contabilità formalmente regolare non è, di per sé, ostativa all'accertamento induttivo. (Cass. n.5714; 6 n. 4168/97; n.5195/97). Sotto altro profilo, perché, con la censura di che trattasi, vengono prospettate delle questioni di diritto fondate su elementi di fatto diversi da quelli dedotti nelle precedenti fasi di merito (Cass. n.5845/2000; n.3889/2000; n.9473/99), implicanti, non consentiti ulteriori accertamenti, ed una riconsiderazione degli aspetti della vertenza in fatto (Cass. n.1212/2000; n.13256/99; n.11622/98; n.9098/97). In ipotesi, evidente è, infatti l'esigenza di accertare la sussistenza meno dei presupposti di fatto, per l'applicazione dell'invocata normativa. Con il terzo mezzo, la ricorrente, deduce insufficiente ed omessa motivazione in merito alla legittimità del ricorso al metodo induttivo, ex art.39 lett. d) del DPR giacchè l'impugnata decisione richiamerebben.600/73, apoditticamente i criteri posti а base dell'accertamento, senza dare contezza dell'iter decisionale seguito ed, in particolare delle considerazioni, alla cui stregua, dati ed elementi offerti dalla fattispecie erano idonei ad integrare le presunzioni gravi, precise e concordanti di cui all'art. 2729 C.C., che potevano giustificare il metodo di accertamento in questione. Trattasi di censura, del pari, priva di pregio, alla 7 del pacifico e condiviso principio (Cass. SS.UU. luce n.5802 dell'11-06-1998), secondo cui "il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, ex art.360 n. 5 C.p.C., sussiste solo se, nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato ○ deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove, in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale, soltanto, spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, probatorie, quelle срасивы controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze ritenute idonee a dimostrare i fatti in decisione. Nel caso in esame, l'iter argomentativo del giudice di appello è logico, essendo pervenuto al convincimento sancito in sentenza, con una corretta valutazione delle circostanze desumibili dagli elementi in atti, e con ragionamento esauriente e privo di contraddizioni. Il relativo apprezzamento è, pertanto, incensurabile in 8 questa sede, giacchè, come si evince dalla correlazione tra la narrativa in fatto e la sintetica motivazione, la C.T.R., ha valutato la realtà fattuale e gli elementi, utilizzati dall'Ufficio, e già presi in considerazione dai giudici di primo grado, ritenendoli condivisibili, e, significativamente probatori ed affidabili, ai fini della presunzione. Sotto il profilo logico formale e della correttezza - giuridica, infatti, l'iter argomentativo della sentenza di appello è ineccepibile, evincendosi chiaramente il percorso decisionale, caratterizzato dall'esigenza di correlare l'esiguo reddito dichiarato, ai ricavi, ragionevolmente, presumibili, attraverso l'analisi dei dati relativi ai costi sopportati per l'acquisto di una campionatura significativa di prodotti, e dei prezzi praticati in sede di vendita, e, di quegli altri, anzi indicati, e ritenuti emblematici. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese, non essendosi 1'Amministrazione costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2001. 9 E U Q I Il presidente Z Cieliai Pook A Dott. Gitarni Papl Il Consigliere - Relatore Estensore Dott Antonino Di Blasi ✓ANCEIL CANCELLIERE C1 Casanoпо склоно DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 29 MAR. 2002 9. IL/CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoA 10