Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
Integra il reato di maltrattamento di animali la condotta di colui il quale detiene per la vendita uccelli appartenenti alla fauna selvatica - gufi reali - mantenendoli in stato di sostanziale denutrizione e in un ambiente angusto tale da provocare la recisione traumatica della parte esterna delle ali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2004, n. 41777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41777 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 06/10/2004
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1863
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 39460/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA OV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in Eboli in data 22.05.2003 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda per i reati di cui agli art. 21, comma 1^, lett. bb) e 30 legge n. 157/1992 e 727 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e l'atto di appello;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM, nella persona del PG Dott. Izzo Gioacchino, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Enrico Falcolini, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza 22.05.2003 il Tribunale di Salerno in Eboli condannava FA OV alla pena dell'ammenda quale responsabile di avere detenuto per la vendita uccelli vivi appartenenti alla fauna selvatica (gufi reali) e per avere detenuto i suddetti rapaci in condizioni incompatibili con la loro natura ed insopportabili per le loro caratteristiche, con una dieta alimentare inadeguata tanto da causare ipotrofia delle masse muscolari pettorali e per averli collocati in uno spazio inadeguato si da determinare la recisione traumatica della parte esterna delle ali.
Proponeva impugnazione l'imputato deducendo l'erroneità dell'affermazione di responsabilità per il reato previsto dalla legge sulla caccia perché basata sull'erroneo assunto che i rapaci, pur privi di appositi anelli, non fossero nati in cattività, mentre risultava da vari documenti acquisiti al fascicolo del PM che gli stessi erano nati in cattività in Cecoslovacchia nel 1988 (la femmina) e nel 1989 (il maschio) e che erano stati legalmente importati in Italia.
Neanche il reato di maltrattamenti era ravvisabile poiché non era stato provato lo stato di sofferenza dei gufi.
La contravvenzione, peraltro, era prescritta. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Le doglianze relative all'affermazione di responsabilità non sono puntuali perché vertono su questioni di fatto, peraltro correttamente risolte dal Tribunale, inammissibili in sede di legittimità.
Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto, con congrua motivazione immune da censure, che gli animali di cui al presente procedimento sono, per ammissione dello stesso imputato, diversi, per ragioni di età, da quelli menzionati nei documenti prodotti.
Anche il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è configurabile essendo emerso che l'imputato ha detenuto i rapaci senza più curarsi di loro, mantenendoli in condizioni assolutamente incompatibili con la loro natura, consentendo, cioè, che vivessero in un ambiente angusto, tale da provocare la recisione traumatica della parte esterna delle ali e in stato di sostanziale abbandono perché denutriti.
L'inammissibilità originaria del ricorso, che preclude l'operatività di sopravvenute cause di estinzione del reato, comporta l'onere delle spese processuali e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente stabilita in E. 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di E. 500,00.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 6 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2004