Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 334 cod. pen. la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, a norma dell'art. 213 C.d.S., purché da essa consegua in concreto un deterioramento della "res".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2007, n. 42792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42792 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/10/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1202
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 011166/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) IA AN, N. IL 19/11/1978;
avverso SENTENZA del 08/11/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
Udito il P.G. in persona della dr.ssa Anna Maria DE SANDRO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore, avv. Pietro ASTA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli con sentenza 8.11.2006 condannava LI NI alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 81 c.p., art. 322 c.p., comma 2, artt. 337, 582-585 c.p. e lo assolveva dal reato di cui all'art. 334 c.p., comma 2, perché il fatto non sussiste, ricadendo l'ipotesi sotto la sanzione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S..
Ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Napoli per essere stata inflitta una pena illegale, in quanto la pena base doveva essere riferita all'ipotesi delittuosa più grave (quella di cui all'art.322 c.p., comma 2) fissata dalla legge nel minimo di anni uno e mesi
4 di reclusione, e non a quella meno grave (di cui all'art. 337 c.p.). Nonché per essere stato effettuato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva in violazione dell'art. 69 c.p., comma 4. Ricorre inoltre il Procuratore della Repubblica avverso l'assoluzione dal reato di cui all'art. 334 c.p., comma 2, ritenendo essere speciale la disposizione del codice penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. In esso si sostiene che l'art. 334 c.p., comma 2 - che punisce la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento di una cosa sottoposta a sequestro commessa dal proprietario cui la cosa stessa è affidata in custodia - è norma speciale rispetto a quella dell'art. 213 C.d.S., comma 4. Quest'ultima norma prevede l'ipotesi di circolazione abusiva, da parte di chiunque, di un veicolo durante il suo sequestro effettuato dalla polizia e - a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507, art. 19, comma 6, - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.549,00 a Euro 6.197,00.
È di tutta evidenza che la "circolazione" abusiva sul veicolo sequestrato dall'autorità amministrativa presuppone la sua "sottrazione", anche se limitata nel tempo.
A stretto rigore, quindi, se di rapporto di specialità si dovesse trattare, l'argomento addotto dal P.M. ricorrente sarebbe del tutto erroneo, poiché la norma generale sulla sottrazione del bene sequestrato è dettata dall'art. 334 c.p., e quella speciale è dettata dal codice stradale, che prevede una specifica condotta di sottrazione, quale l'amotio del veicolo per circolare su di esso.
2. A ben guardare, però, l'art. 213 C.d.S., comma 4, configura una fattispecie (sanzionata in via amministrativa) del tutto autonoma, poiché se il dato comune alla norma penale è che l'azione sì a diretta a eludere il vincolo imposto sulla cosa (requisito richiesto dalla giurisprudenza, Cass., sez. 6, 8.4.2003, D'Angelo, rv 226.220), tuttavia l'uso, per essere sanzionato a norma dell'art. 334 c.p., deve comportare un deterioramento della cosa (Cass. sez. 6, 12.12.1984, Cristini):
il che deve essere in concreto verificato e non supposto astrattamente, poiché il logorio dovuto all'uso occasionale non è di per sè idoneo a configurare il deterioramento che, correttamente, deve essere inteso come danneggiamento.
3. D'altra parte, se così non fosse - e in ciò ci si discosta da alcune decisioni di questa stessa sezione (11.3.1999, Karbon;
22.6.2000, Putirà) - la norma di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, non potrebbe mai trovare applicazione, pur essendo dettata in un ambito strettamente delimitato attinente alla circolazione stradale, e che non solo differenzia il veicolo da tutti gli altri beni sottoposti a sequestro, ma circoscrive (sulla base del disposto del comma 1) l'ipotesi al solo caso di sequestro amministrativo disposto dalla polizia.
4. Fondato appare, invece, il ricorso del Procuratore Generale relativo alla pena inflitta per i reati in continuazione fra loro di cui agli artt. 322, 337 e 582-585 c.p.. Come è costante principio affermato da questa Corte (sez. un., 27.3.1992, P.G. e Cardarilli;
12.10.1993, Cassata;
26.11.1997, P.M. in proc. Varnelli) in tema di reato continuato il criterio cui deve aversi riguardo per la determinazione del reato più grave non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati, bensì quello della pena edittale più grave prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare. Nel caso in esame il reato più grave, sulla base della pena edittale, non è quello previsto dall'art. 337 c.p., come erroneamente stabilito dal giudice di primo grado, bensì quello prevista dall'art. 322 c.p.. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, per il giudizio relativo alla sola determinazione della pena.
5. Il motivo attinente alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva rimane assorbito, dovendo il giudice del rinvio rideterminare la pena, tenendo comunque conto della decisione al riguardo della Corte costituzionale 5.6.2007, n. 192.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena per il reato continuato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, rigettando nel resto il ricorso del Procuratore Generale;
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007