Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione non può disporre, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la confisca del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che sia stata omessa in sede di condanna, giacché essa, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non costituisce componente essenziale di detto provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Confisca del veicolo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2017, n. 53329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53329 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
53329-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 04/10/2017 Registro generale n. 34155/2016 (n. 1) Composta dai Consiglieri: Sentenza n. 3234/2017 Dott. Antonella Patrizia Mazzei Presidente Dott. Rosa Anna Saraceno Dott. Monica Boni Dott. Stefano Aprile Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) RI NI, nato l'[...]; Avverso l'ordinanza emessa il 19/04/2016 dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da NI RI avverso il rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la restituzione dell'autovettura Renault Clio targata DF381NB, disponendone ex officio la confisca. Tale veicolo era stato sottoposto a sequestro in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, definitivamente giudicato con decreto penale di condanna emesso il 21/10/2009, nel contesto del quale non era stata disposta la confisca del mezzo. Il provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto che il decreto penale di condanna, sopra citato, con cui era stata applicata a RI la pena di 1.640,00 euro di ammenda, era stato emesso il 21/10/2009 ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Ne conseguiva che la confisca, quale sanzione accessoria al decreto penale medesimo, doveva essere emessa in sede esecutiva, con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., a correzione della sua omessa applicazione in sede di cognizione.
2. Avverso tale ordinanza RI ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e 460, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi del provvedimento adottato, che erano stati valutati dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone con un percorso argomentativo incongruo. Si deduceva, innanzitutto, che la confisca non poteva essere disposta ex officio dal Giudice dell'esecuzione, accedendo tale sanzione accessoria a un decreto penale di condanna, che non consentiva l'adozione del provvedimento impugnato, presupponendo l'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada l'esistenza di una sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti [...]»; condizioni processuali, queste, insussistenti nel caso di specie. Si deduceva, inoltre, che il provvedimento impugnato non teneva conto del fatto che la pena principale di 1.690,00 euro di ammenda, irrogata a RI con il decreto penale di condanna presupposto, doveva ritenersi estinta per intervenuta prescrizione;
estinzione dalla quale discendeva l'estinzione della pena accessoria oggetto d'impugnazione. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva, innanzitutto, il Collegio che costituisce espressione di un principio incontroverso quello secondo cui la procedura «di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso di statuire in ordine ad un'ipotesi di confisca obbligatoria» (Sez. 6, n. 2944 del 12711/2009, Rubino, Rv. 246131). Su tale questione ermeneutica, occorre richiamare ulteriormente l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2009, Boccia, Rv. 238426), che hanno affermato la possibilità di emendare con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. le omissioni relative a componenti essenziali del provvedimento decisorio, in relazione alle quali «sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice della esecuzione, come [...] nei casi in cui sia mancata [...] la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria».
2.1. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la procedura di correzione degli errori materiali non era attivabile dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, non potendosi ritenere la confisca del veicolo con cui era stato commesso da RI il reato presupposto una componente essenziale dell'originario provvedimento decisorio costituito dal decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone il 21/10/2009 attesa la sua natura di sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 16647 del 23/03/2016, Alebbi, Rv. 266525). Il provvedimento decisorio censurato, dunque, non poteva essere adottato dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone ex art. 130 cod. proc. pen., essendo tale rimedio esperibile nelle sole ipotesi di confisca obbligatoria, alle quali non è riconducibile la sanzione accessoria in esame, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 2010, n. 196, con cui veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale", dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [...], come modificato dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92». Sul punto, non si può che richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui: «Il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca solo qualora essa sia obbligatoria per legge» (Sez. 1, n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888; si veda, in senso conforme, anche Sez. 1, n. 5409 del 06/10/1999, Andolina, Rv. 214435). Il veicolo sequestrato a RI, pertanto, non poteva essere confiscato con la procedura di correzione degli errori materiali, attivata ai sensi dell'art. 130 3 cod. proc. pen., non potendo ritenersi il provvedimento ablatorio censurato né una statuizione di pena accessoria obbligatoria né una confisca obbligatoria (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2009, Boccia, cit.). Queste ragioni impongono di ritenere fondato il primo motivo di ricorso, con l'annullamento del provvedimento impugnato e il conseguente rinvio al G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, affinché provveda sull'istanza di restituzione legittimamente proposta da NI RI, in conformità dei principi che si sono enunciati.
3. Resta assorbita nel primo motivo di ricorso l'ulteriore doglianza, relativa all'intervenuta prescrizione della sanzione accessoria adottata, postulando la risoluzione della questione processuale dedotta prescindendo dalla natura del provvedimento ablatorio emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, per la cui ricognizione si rinvia al paragrafo precedente - la possibilità di confiscare il veicolo sequestrato, che, per le ragioni che si sono già esposte, deve essere esclusa 4. Queste ragioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, cui consegue il rinvio al G.I.P. del Tribunale di Caltagirone per nuovo esame.
P.Q.M.
esame al G.I.P. del Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo Tribunale di Caltagirone. Così deciso il 04/10/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Alessandro Centonze Alindame chemaze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4