Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto.
Commentario • 1
- 1. Revoca della sospensione condizionale della pena legittima in esecuzioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2024
1. Il fatto La Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione, disponeva, su richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con una sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, e poi riformata della Corte di Appello in sede. In particolare, secondo la Corte territoriale, preso atto che la sospensione condizionale era stata applicata in primo grado in assenza di un certificato del casellario giudiziale aggiornato e la mancanza delle necessarie informazioni aveva impedito al giudice di primo grado di avvedersi che la sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16243 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1013
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 41566/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MODENA, nei confronti di:
1) ZA AU N. IL 24/01/1968 C/;
avverso l'ordinanza n. 395/2006 TRIBUNALE di MODENA, del 31/05/2007;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. IANNELLI chiedeva l'annullamento senza rinvio in relazione alla revoca delle sospensioni condizionali e la conversione del ricorso in opposizione in relazione all'indulto.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Modena, quale giudice dell'esecuzione, investito della richiesta avanzata da NZ LA volta ad ottenere l'applicazione dell'indulto, decideva de plano di revocare tre sospensioni condizionali della pena, rilevando l'inerzia del P.M. sul puntole di non concedere l'indulto. Avverso la decisione proponeva ricorso il P.M. deducendo violazione di legge in quanto la revoca delle sospensioni era stata decisa senza richiesta del P.M. e senza procedimento camerale. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere disposta a seguito di procedimento camerale partecipato, omissione che determina una nullità assoluta del provvedimento emesso (Sez. 1, 6 maggio 2008 n. 20290, rv. 239994). Quanto alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di procedere d'ufficio alla revoca della sospensione, questa è possibile solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto e, pertanto, il giudice di rinvio dovrà motivare se sussiste detta condizione e solo in tal caso potrà revocare le sospensioni anche senza la richiesta del P.M. (Sez. 5, 27 settembre 2002 n. 40466, rv. 225699). In relazione all'omessa concessione dell'indulto non risulta presentato alcun ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010