Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2017, n. 53678
CASS
Sentenza 25 ottobre 2017

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Non è suscettibile di revisione la sentenza di estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili. (In motivazione la Corte ha chiarito che la revisione può riguardare solo una sentenza di condanna, che, ai sensi dell'art. 6 CEDU, deve intendersi ogni provvedimento con il quale il giudice, al di là del "nomen iurìs", nella sostanza, infligga una sanzione che abbia comunque natura punitiva e deterrente, e non meramente riparatoria o preventiva, come è invece per la condanna al risarcimento del danno, avente solo natura riparatoria)

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  • 1Art. 73 - Revisione delle sentenze
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 629 - Condanne soggette a revisione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Condanne soggette a revisione (art. 629) Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione in giudizio sua o del suo difensore nel giudizio di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere, a norma dell'art. 670, in relazione a tali vizi, la declaratoria dell'illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività. Può invece proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis, allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivata dalle indicate nullità. La richiesta formulata dal condannato perché …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2017, n. 53678
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53678
Data del deposito : 25 ottobre 2017

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