Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4634
CASS
Sentenza 10 maggio 1999

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Con riferimento alla disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il legittimo esercizio del potere di precettazione è subordinato a due presupposti, l'uno sostanziale integrato dal fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, l'altro formale costituito dall'osservanza di un articolato procedimento per l'emissione dell'ordinanza di precettazione; allorquando ricorrono entrambi i presupposti l'Autorità di governo (o quella delegata) può con ordinanza imporre all'amministrazione o impresa erogatrici del servizio le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio e la violazione dell'ordinanza da parte dei lavoratori è assoggettata a sanzione amministrativa; poiché la legge n. 146/1990 detta con sufficiente precisione il precetto, integrato dall'ordinanza ministeriale solo in riferimento alla specificazione di elementi della fattispecie già contenuti nella legge la quale detta anche la sanzione, risulta osservato il principio di legalità di cui all'articolo 1 della legge n. 689/1981 (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito che, senza tener conto della disciplina di cui alla legge n. 146/1990, aveva ritenuto illegittima, perché sancita da un atto amministrativo, la sanzione inflitta al docente in sciopero nel corso degli scrutini).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4634
    Data del deposito : 10 maggio 1999

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