Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 1
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non influisce sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite, con la conseguenza che, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante (nella specie, quella di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen.) i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva ai fini della commisurazione della custodia cuatelare per quel che attiene alla fase successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2015, n. 35681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35681 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
35 6 8 1/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA SEZIONE VI PENALE CAMERALE 14.5.2015 Composta da Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - SENTENZA Rel. Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI - Consigliere - N. 848 Dott. GAETANO DE AMICIS - Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RE UZ TO, nato a [...] il [...] GENERALE 9057/15 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione del Riesame il 29 N. 49374/17 dicembre 2014; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l'avvocato Eleonora Masseo, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato Sol l'appello presentato nell'interesse di NI ZI avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di Reggio Calabria in data 2.7.2014 con cui è stata respinta la richiesta volta ad ottenere declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere applicata al ZI per scadenza del termine di durata massima di fase ex artt. 303, comma 1, lett. b) n. 2 c.p.p. e 304, comma 6, c.p.p.. 2. NI ZI ricorre tramite il suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, deducendo col primo motivo di ricorso erronea applicazione degli artt. 303, comma 1, lett. b) e 278 c.p.p. e conseguenti vizi di motivazione. La Corte d'Assise di Palmi aveva assolto il ricorrente imputato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata dal ruolo di organizzatore e dall'essere l'organizzazione armata, ricettazione aggravata dall'art. 7 L. 203/91 e violazione disciplina sulle armi di cui all'art. 2 L. 895/67 aggravata dal citato art.
7 - dal delitto di ricettazione ed aveva escluso l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p.. Tale decisione avrebbe quindi determinando la parziale inefficacia della misura ed impedito di ragguagliare il termine massimo della custodia per la fase del giudizio alla pena edittale del più grave reato associativo come originariamente contestato, con conseguente immediata operatività dei più brevi termini riferibili ai reati per i quali era intervenuta condanna. In particolare, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 2, c.p. doveva ritenersi rilevante secondo i parametri di cui all'art. 278 c.p.p., trattandosi di aggravante ad effetto speciale, sicché la pena edittale massima prevista per la semplice partecipazione all'associazione rientrava nel limite di cui all'art. 303, comma 1, lett. b) n. 2 c.p.p.. Dato il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, il termine massimo di fase, pari a due anni, doveva dunque ritenersi decorso alla data della sentenza di primo grado, pronunciata il 30.7.2013, essendo il decreto che dispone il giudizio stato emesso in data 16.7.2011. 3. Col secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 303, comma 1, lett. b), 299 c.p.p. e 13 Cost. con riferimento ai principi di proporzionalità e tassatività dei termini di custodia cautelare, poiché qualunque mutamento in melius delle condizioni di applicabilità della misura cautelare sia nell'ipotesi di modifica della norma - sostanziale presupposta o della norma processuale, sia per la mutata qualificazione giuridica operata in sentenza ha immediata incidenza sulla misura in atto e non può consentire la continuazione della sua esecuzione in violazione delle condizioni previste per la fase del giudizio, non esaurita, dovendosi la sentenza di primo grado considerare parte integrante di tale fase. 2 Soy Considerato in diritto 1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. Ritiene il Collegio che il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non possa influire "ora per allora" sul termine massimo di custodia cautelare di fase di cui si pretende l'applicazione. Pertanto, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante (nel caso, quella contemplata dal secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen.) i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio;
mentre il contenuto dispositivo della sentenza che conclude la fase di primo grado ha rilevanza ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva (Sez. 6, n. 3507 del 03/11/1999, Rv. 214898; Sez. 4, n. 15429 del 10/01/2002, Rv. 221710; Sez. 5, n. 46835 del 04/12/2007, Rv. 238890). Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 14 maggio 2015. Francesco IppolitoПре сIl Relatore Il Presidente Stefano Mogini днорій DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 AGO 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E Pijera Esposito R P Ө 3