Sentenza 10 gennaio 2002
Massime • 1
Qualora, con la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, venga modificata la qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, tale modifica non incide retroattivamente, riducendolo, sul termine di durata massima della custodia cautelare relativo alla fase conclusasi con la suddetta pronuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2002, n. 15429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15429 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FR - Presidente - del 10/01/2002
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BATTISTI MARIANO - est. Consigliere - N. 62
3. Dott. TUCCIO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ATRIPALDI UMBERTO - Consigliere - N. 038632/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) GR FR N. IL 21/06/1956
avverso ORDINANZA del 30/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Minetti che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Udito il difensore Avv. Dario Tornicello che ha chiesto accogliersi il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il g.i.p del tribunale di Catanzaro emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere, notificata il 3 novembre 1998, nei confronti di SC GR per il reato di cui agli artt. 71 e 74, comma 1, n. 2, e cpv., L. n. 685 del 1975. 2 - Il g.u.p., in data 16 ottobre 1999, pronunciava, nei confronti del GR, decreto con il quale disponeva il giudizio per il medesimo reato.
3 - La corte di assise di Cosenza, con ordinanza del 23 giugno 2000, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p. e la corte di cassazione, con sentenza del 10 aprile 2001, annullava l'ordinanza del tribunale del riesame che, giudicando in sede di appello, aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza della corte di assise.
4 - Quest'ultima, con sentenza del 15 marzo 2001, affermava la penale responsabilità del GR, condannandolo alla pena di anni nove di reclusione e di L. 60.000.000 di multa, escludendo l'aggravante della ingente quantità.
5 - Il difensore, rilevando che l'esclusione dell'aggravante della ingente quantità, per un verso, e lo jus superveniens - il D.P.R. n.309/1990, il cui art. 73, comma 6, prevede l'aggravante del numero delle persone come aggravante comune e non più come aggravante ad effetto speciale, come prevedeva l'art. 74, comma 1, n. 2 della L. n.685/1975 - chiedeva la scarcerazione del GR per decorrenza dei termini di fase, sul presupposto che, eliminate le aggravanti, si procedeva per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, donde il superamento del termine di un anno - e non più di un anno e sei mesi - dalla emissione del provvedimento che aveva disposto il giudizio alla sentenza e, quindi, la inevitabile scarcerazione, in applicazione dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, c.p.p.. 6 - La corte di assise rigettava la richiesta e il tribunale del riesame rigettava il relativo appello osservando che "il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non può influire sui termini di custodia cautelare delle fasi ormai esaurite, con la conseguenza che, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa un'aggravante, i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio". Il tribunale aggiungeva che, "al di là della valutazione circa la possibilità di estendere gli effetti della pronuncia della corte di cassazione emessa nei confronti di TA SC, era da rilevare che la sentenza di condanna era intervenuta prima dello spirare dei termini ordinari, che non erano stati procrastinati per effetto della ordinanza di sospensione ex art. 304, c.p.p.". 7 Il difensore ricorre per cassazione.
a - Denuncia, con il primo motivo, "violazione e falsa applicazione degli artt. 587 e 303 c.p.p., vizio di motivazione", deducendo che la sentenza della corte di cassazione doveva spiegare i propri effetti, anche nei confronti degli imputati non impugnanti, visto che il motivo posto a base della impugnazione non era esclusivamente riferibile alla posizione personale dell'imputato impugnante". b - Denuncia, con il secondo motivo, "violazione e falsa applicazione degli artt. 303 e 278 c.p.p., vizio di motivazione", deducendo "che deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado escluda un'aggravante ad effetto speciale, contestata nell'imputazione, il calcolo della pena edittale, ai fini della individuazione del termine massimo della custodia cautelare per la fase del giudizio, va fatto senza l'aumento della pena dovuto all'aggravante, con la conseguenza che, nel caso di specie, eliminata l'aggravante della ingente quantità, per il delitto per il quale si stava procedendo risultava stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni e, quindi, il termine di fase non era più un anno e sei mesi, ma un anno, ampiamente decorso nel momento in cui la corte di assise ha pronunciato la sentenza". MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è manifestamente infondato.
a - Non v'è alcun dubbio che, nei procedimenti del libertate, che si instaurano a norma degli artt. 310 e 311 c.p.p., qualora venga impugnato un provvedimento, che incide sulla libertà personale di più indagati nello stesso processo, solo da parte di alcuni di questi, l'accoglimento del gravame produce effetto estensivo anche nei confronti, dei non impugnanti, purché il motivo accolto dal, giudice della impugnazione non sia esclusivamente riferibile al singolo coindagato che l'ha proposta.
Il principio dell'estensibilità in bonam partem dell'impugnazione accolta, previsto dall'art. 587 c.p.p., è, infatti, di carattere generale avendo la finalità di assicurare un uguale trattamento agli imputati e, per il disposto dell'art. 61 c.p.p., agli indagati, che si trovino in identiche situazioni (Sez. un., 22 novembre 1995, Ventura;
Cass., 26 giugno 1995, Scirocco). b - Ma, ciò ribadito, nel ricorso non è affatto precisato quali siano gli effetti favorevoli della sentenza di annullamento che dovrebbero estendersi al GR, ne' nulla si obietta al rilievo del tribunale che, "a prescindere dalla estensibilità, la sentenza di condanna è intervenuta prima dello spirare dei termini ordinari, i quali non sono stati, in concreto, procrastinati per effetto dell'ordinanza di sospensione ex art. 304, comma 2, c.p.p.", al rilievo, dunque, che l'ordinanza di sospensione non aveva, comunque, spiegato alcun effetto.
2 Il secondo motivo è infondato.
a - È, infatti, giurisprudenza di questa suprema corte che "il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non può influire sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite, di modo che, qualora con la sentenza di primo grado - come nel caso di specie - venga esclusa l'esistenza di un'aggravante, i termini di custodia cautelare perla fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto dispositivo della sentenza che conclude la fase di primo grado ha rilevanza ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva (Cass., 3 novembre 1999, Cottone;
2 febbraio 1996, Morolito;
26 giugno 1997, Dice).
b - Il difensore, nell'udienza, ha aggiunto che a conclusioni ben diverse - alle conclusioni esposte nel ricorso - dovrebbe pervenirsi a seguito della sentenza delle ss.uu. del 5 luglio 2000, p.m. in proc. Monteforte.
1^ - Alle ss.uu. era stata rimessa la questione, oggetto di contrasto, relativamente al criterio di, calcolo dei termini custodiali della fase del giudizio, se si dovesse, cioè, tenere conto, ai fini del calcolo dei termini massimi della fase del giudizio, della sola imputazione contenuta nel provvedimento restrittivo o anche della aggravante ad effetto speciale contestata dal p.m. nel dibattimento, contrasto che le ss.uu. hanno risolto affermando che, "ai fini del computo del termine massimo di custodia cautelare nella fase del giudizio, non può tenersi conto delle nuove contestazioni effettuate dal p.m., dovendosi fare riferimento esclusivamente all'imputazione formulata nell'originario provvedimento coercitivo, a meno che non sia intervenuta un'ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione suppletiva". Ed è vero che le ss.uu, anche se la questione non era oggetto del contrasto la cui soluzione era stata ad esse rimessa, hanno aggiunto che ove, peraltro, il giudice nel corso del dibattimento si sia limitato a dare al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica, al titolo di reato così ritenuto deve aversi riguardo ai fini predetti," ipotizzando proprio che la sentenza non definitiva escluda un'aggravante ad effetto speciale che incida negativamente sui termini massimi di fase e affermando che, in questo caso, il reato meno grave ritenuto in sentenza costituisce decisione favorevole che si riverbera, da quel momento, sulla contestazione cautelare.
2^ - È da ritenere che questa affermazione, supposto che debba essere intesa come la intende il ricorrente, si presti al rilievo che, per quanto riguarda la fase del giudizio, la sentenza, che elimini un'aggravante e, quindi, riduca i termini di custodia cautelare - nel caso di specie, da un uno e sei mesi ad un anno o interviene quando i termini sono scaduti, e allora la scarcerazione è ormai un fatto acquisito, sicché nessuna rilevanza su quei termini può avere la eliminazione dell'aggravante, o interviene nel corso del termine, determinando, però, in quel momento la consumazione di quella fase e l'inizio di una nuova fase, il che vuol dire che, sino a quel momento, il termine di fase era stato legittimamente il termine imposto dalla contestazione contenuta nell'ordinanza coercitiva - o, secondo altri, nel decreto che aveva disposto il giudizio - e che da quel momento in poi - e senza soluzione di continuità - il termine di fase è il termine, previsto per la nuova fase, ancorato alla entità della pena inflitta, fase, quindi, nella quale la esclusione dell'aggravante la diversa qualificazione giuridica del fatto inciderà se l'esclusione ha inciso nella determinazione della pena.
Ne consegue che il delitto per cui si procede dalla emissione del provvedimento che dispone il giudizio alla pronuncia della sentenza di primo grado è il delitto quale contestato nella ordinanza coercitiva - o, secondo altri, e anche dopo la sentenza delle sezioni unite e a commento della stessa, nel decreto che dispone il giudizio - e non il delitto ritenuto in sentenza.
Questo è il delitto per il quale si procede da quel momento in poi e che rileverà sia nel caso, previsto nella seconda parte dell'art.303, comma 1, lett. d), c.p.p. con rinvio alla disposizione del comma
4, della cosiddetta "doppia conforme" nella prima parte la norma determina i termini della fase successiva alla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello rinviando alla disciplina, dettata nella lett. c), per la fase successiva alla sentenza di condanna di primo grado sia per determinare la durata complessiva della custodia cautelare, durata che, come prevede il comma 4, ha come parametro il delitto per cui, si procede e, come ritengono la dottrina e la giurisprudenza, delitto per cui si procede non può non essere, in quei momenti, se non il delitto ritenuto nelle sentenze. Come nota la dottrina, la durata dei termini di custodia cautelare è stata correlata dal legislatore, con riguardo a tutte le fasi processuali - ad esclusione delle ipotesi di cui all'art 303, lett. c) e d), eccettuato il caso della "doppia conforme" - e al termine complessivo, al reato per cui si procede e l'unitarietà di tale punto di riferimento postula la necessità di un trattamento omogeneo di tutte le ipotesi contemplate dalla norma, sicché in tale ottica appare corretto determinare la durata del termine di fase relativo al giudizio tracciando un parallelismo tra quanto accade per le altre fasi processuali, ancorando, cioè, tale durata all'incolpazione contenuta nell'atto che rispettivamente le inaugura, id est all'imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudiziò o, secondo le ss.uu. all'incolpazione quale descritta nella ordinanza coercitiva.
3^ - Il favor rei, invocato dalle ss.uu., è legislativamente previsto, si può dire, dalla stessa legge per la fase successiva, incidendo molto verosimilmente la eliminazione dell'aggravante ad effetto speciale sulla determinazione della pena e, quindi, sulla durata della fase successiva, nonché, molto probabilmente, sulla durata e della fase successiva alla sentenza di appello e sulla durata complessiva della custodia.
È certamente suggestivo, poi, l'esempio citato nella sentenza delle ss.uu. della possibile sopravvivenza, a seguito della sentenza di primo grado, di delitto o delitti per i quali, ai sensi dell'art.280, comma 2, c.p.p. non è consentita la custodia cautelare.
Il problema, però, può risolversi, in questo caso, tenendo presente che il provvedimento di custodia cautelare poteva riguardare soltanto i delitti che ne consentivano la emissione e non i delitti che, a sensì dell'art. 280, comma 2, non l'avrebbero permessa, con la inevitabile conseguenza, una volta pronunciata la assoluzione per il delitto o per i delitti che legittimavano la emissione del provvedimento custodiale, della scarcerazione e, ciò per la semplice ragione della inesistenza di un provvedimento custodiale per quel delitto o per quei delitti residui, che esclusivamente la connessione dello stesso o degli stessi con il delitto per il quale era consentita la custodia cautelare ne aveva determinato la descrizione nel provvedimento custodiale (cfr. Cass., 25 agosto 1998, Coletta).
3 - Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1 - bis, legge 8 agosto 1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2002