Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, incombendo, in tale caso, sul giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2014, n. 5657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5657 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 28/01/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 199
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 38867/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna;
avverso l'ordinanza n. 35/2013 del Tribunale di Enna in data 12.06.2013 con la quale, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata in data 04.06.2013 nell'interesse di:
OZ RA, n. a Milena (CL) il 26.03.1962;
era stata disposta l'immediata restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. Antonio Gialanella che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 20.05.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, disponeva il sequestro preventivo del locale e di tutti i beni aziendali di proprietà e in uso a tale OZ RA per l'esercizio dell'attività di autoscuola.
La OZ risulta indagata per i reati di cui all'art. 416 c.p. (capo 1), artt. 81 cpv. e 485 c.p. (capo 64), art. 480 c.p. (capo 65).
Riteneva il Giudice per le indagini preliminari, delineato il compendio indiziario a carico dell'indagata, che alta fosse la probabilità che, conservando la disponibilità dell'azienda, la stessa potesse proseguire nel perseguimento del programma criminoso e ponesse in essere ulteriori condotte illecite nella gestione delle pratiche per il conseguimento delle patenti di guida. Il rapporto di strumentante, specifico ed essenziale, era poi individuato fra il complesso aziendale ed il reato associativo, operando il sodalizio proprio attraverso l'esercizio dell'attività di impresa.
2. A seguito di ricorso nell'interesse della OZ, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza impugnata, in accoglimento del gravame, disponeva l'immediata restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto, evidenziando:
- l'inconfigurabilità della condotta associativa in capo alla OZ, non essendo emerso alcun elemento fattuale o documentale a supporto della tesi accusatoria con riguardo a tale specifica contestazione, che necessariamente consentiva di escludere la sussistenza del dedotto rapporto di pertinenzialità;
- l'avvenuto licenziamento di ST NO (ossia del soggetto che in concreto gestiva, su delega dalla OZ, le attività dell'autoscuola) attestato dalla raccomandata del 30.05.2013, che valeva a recidere ogni ulteriore legame fra l'azienda ed i fatti per i quali si procede.
3. Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna proponeva ricorso per cassazione lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, lamenta il ricorrente come la decisione del Tribunale di Enna risulti illogica e contraddittoria in quanto, dopo aver correttamente indicato che non spetta al Tribunale del riesame di una misura cautelare reale verificare la sussistenza degli indizi di colpevolezza e la loro gravità, pena l'usurpazione dei poteri riservati per legge al giudice del procedimento principale, compie una valutazione di merito, escludendo l'esistenza di una condotta associativa in capo alla OZ e, quindi, di conseguenza, giungeva ad escludere il rapporto di pertinenzialità tra i locali dell'autoscuola ed il reato ipotizzato. Invero, il sequestro preventivo trovava giustificazione nel collegamento tra il bene in sequestro e i reati prospettati a carico del ST, gestore di fatto dell'autoscuola. Se, quindi, il ST era l'effettivo titolare dell'autoscuola, la OZ era sola una prestanome: in tale prospettiva, il licenziamento del ST diveniva priva di significato ed assolutamente irrilevante, per non dire strumentale per la revoca della misura cautelare. Non pare quindi azzardato immaginare che il ST, dietro lo schermo della OZ, possa tranquillamente continuare a gestire l'autoscuola in sequestro, eludendo di fatto il fine del sequestro preventivo.
Anche con riferimento ai delitti di cui ai capi 64) e 65), la motivazione del Tribunale di Enna era totalmente assente: anche a voler ipotizzare che tale attività di contraffazione fosse stata materialmente posta in essere in modo esclusivo dal ST, appare difficile ritenere che tale attività sia stata realizzata senza l'iniziativa o senza la collaborazione della OZ che firmava le domande per l'ammissione dei candidati all'esame di guida e teneva i registri delle presenze di candidati ai corsi di teoria e di pratica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Preliminarmente va evidenziato come il ricorso (cfr., nell'ambito del medesimo procedimento, le precedenti pronunce di questa Corte:
Cass., Sez. 2, n. 1437 del 09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Bongiovanni;
Id., n. 1438 del 09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Cali) può essere esaminato solo in relazione alla dedotta violazione di legge (con riferimento all'implicita omessa o meramente apparente motivazione) non essendo consentita, in materia di misure cautelari reali, la deduzione del vizio di motivazione (cfr., ex multis, Cass., sez. un., n. 25932 del 29/05/2008-dep. 26/06/2008, Ivanov, rv. 239692, secondo cui nella violazione di legge sono ricompresi sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice;
Cass., Sez. 5, n. 40731 dell'11/07/2006- dep. 14/12/2006, Magrone e altro, rv. 235758, secondo cui la motivazione mancante o meramente apparente integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125 c.p.p.).
5. Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche ricordato che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. È invece necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di "fumus" al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata;
è inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca.
6. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ricorso in parola - in punto violazione di legge - sia fondato ed imponga una pronuncia di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame.
Non appare superfluo ricordare in premessa che, secondo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, in tema di sequestro, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Cass., Sez. un., n. 7 del 23/02/2000-dep. 04/05/2000, rv. 215840). Ne consegue che, in tema di sequestro, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il "fumus delicti commissi", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato del fatto contestato come ipotesi d'accusa (cfr., Cass., Sez. 6, n. 2672 del 09/07/1999-dep. 05/08/1999, rv. 214185). Non è perciò necessario che la motivazione riguardi l'attribuibilità del reato alla persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo evidente che tale sequestro può colpire anche beni di soggetti estranei al reato, ove ricorrano le esigenze connesse all'accertamento dei fatti.
7. Nel caso in esame ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato sia totalmente privo di motivazione avendo omesso di considerare che il sequestro preventivo trovava giustificazione nel collegamento tra il bene sottoposto al vincolo reale e i reati prospettati a carico del ST, gestore di fatto dell'autoscuola: risultava pertanto evidente il pericolo che quest'ultimo, dietro lo schermo della SCOZZARO, potesse continuare tranquillamente a gestire l'autoscuola in sequestro, eludendo di fatto il fine della cautela, cioè quello di impedire la protrazione e l'aggravamento delle conseguenze dell'ipotizzata attività criminosa.
Invero, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul Tribunale del riesame un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato stesso (Cass., Sez. 5, n. U 287 del 22/01/2010- dep. 24/03/2010, Carlone rv. 246359).
in realtà, nella fattispecie, il Tribunale di Enna non ha compiuto alcuna valutazione in ordine agli elementi sopra evidenziati e dimostranti, in sede di valutazione cautelare, il collegamento tra l'autoscuola intestata alla SCOZZARO e gestita dal ST da un lato e l'attività criminosa, dall'altro.
V'è infine parimentì assenza di motivazione in relazione alle altre contestazioni di reato (capi 64 e 65).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014