Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di atti sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. è solo quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore, o a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva. (In motivazione, la Corte ha escluso che potesse qualificarsi "atto sessuale" la sodomizzazione di una donna con una chiave nel corso di un litigio, se si fosse accertato che tale condotta fosse stata posta in essere non per soddisfare impulsi sessuali ma esclusivamente al fine di umiliare e punire la vittima).
Commentari • 7
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In tema di violenza sessuale, il racconto della vittima a formazione progressiva, privo di riscontri e smentito dalle indagini difensive, non può fondare condanna. Quando le dichiarazioni della persona offesa presentano incoerenze, aggiunte successive e inverosimiglianze logiche o comportamentali, e le indagini difensive evidenziano l'assenza di riscontri oggettivi e la possibile interferenza di fattori suggestivi o distorsivi, la prova d'accusa non supera la soglia dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”. La accertata incidenza di fattori esterni e di disturbo determinano una alterazione nella genuinità della prova dichiarativa. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., …
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La massima Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nella denuncia contenente un'accusa di lesioni personali verso un soggetto che, invece, il denunciante sapeva aver agito per legittima difesa - Cassazione penale , sez. III , 19/07/2017 , n. 41562). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III …
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In tema di atti sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. è solo quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore, o a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva. La condotta vietata comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2015, n. 24683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24683 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
O S C U RA TA 24 6 8 3/1 5 SENTENZA N.540 Pubblica udienza del 17 febbraio 2015 REG. GENERALE n. 25512/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ACR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: In caso di diffusione del 1. Dott.ssa Claudia Squassoni Presidente presente provvedimento omettere le generalità e 2. Dott. Amedeo Franco Relatore gli altri det entificativi, 3. Dott. Renato Grillo a norme all'art. 52 4. Dott.ssa Guicla Mulliri d.lgs. quanto:
5. Dott. Lorenzo Orilia ☐ disposen d'ufficio ha pronunciato la seguente Daich ia di parte ✗ imposto della legge SENTENZA CANCELIVERE JUs KA nato a (omissis) sui ricorsi proposti da V.O. avverso la sentenza emessa il gennaio 2014 dalla corte d'appello di Bre- scia;
udita nella pubblica udienza del 17 febbraio 2015 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1. Con sentenza emessa il 13 maggio 2013 all'esito di giudizio abbreviato, il tribunale di Brescia dichiarò colpevole dei reati di violenza sessualeV.O. aggravata e di lesioni gravi perché, come atto di ritorsione per non avergli pre- parato bene il risotto, aggrediva la convivente infilandole H.S. nell'ano la chiave di casa in metallo lunga 11 cm, così costringendola a subire at- ti sessuali e cagionandole lesioni gravi, consistite nella perforazione rettale, giu- dicate guaribili in giorni 50, e lo aveva condannato alla pena complessiva di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e al risarcimento del danno in favore della parte civile, con una provvisionale di € 20.000,00. La corte d'appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ridusse la pena ad anni cinque di reclusione, confermando nel resto.
2. L'imputato propone un primo ricorso per cassazione, a mezzo dell'avv. Patrizia Scalvi, con il quale deduce: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del teste T. nonché in ordine alla complessi- O S C U R A T A va attendibilità della persona offesa, anche in relazione alle considerazioni svolte dal perito sulla medesima, che si era rifiutata per ben tre volte di incontrare il perito psichiatra. Dalla perizia comunque risultano una distorta percezione della realtà, problematiche deliranti, la mancanza di segni di abusi sessuali, preceden- ti denunzie verso altri compagni ed atti di autolesionismo. Lamenta poi che non è stato valutato il fatto che la persona offesa aveva in un primo momento indica- to altri diversi soggetti quali autori del fatto ed altre modalità di compimento del- lo stesso. 2) contraddittorietà di motivazione sulla omessa concessione delle atte- nuanti generiche. 3) mancanza di motivazione sulla mancata riduzione della provvisionale.
3. L'imputato propone anche, a mezzo dell'avv. Anna Marinelli, altro più ar- ticolato ricorso, con il quale deduce: 1) mancata assunzione di prova decisiva;
manifesta illogicità e contraddit- torietà della motivazione;
violazione di legge sulla decisività della prova ai fini della declaratoria di responsabilità. Lamenta che con motivazione manifestamen- te illogica la corte d'appello non ha disposto l'unica prova oggettiva in grado di confermare o smentire le dichiarazioni di una parte offesa - parte civile che, per le sue gravi problematiche psicopatologiche, avrebbero dovuto ricevere un vaglio ancor più cautelato del normale, anche per gli aggiustamenti ricostruttivi che nella stessa notte dei fatti si sono susseguiti prima di arrivare alla versione defi- nitiva (che contempla "la chiave" come strumento per la commissione del reato). Ricorda che era stata richiesta, anche invocando i poteri ufficiosi del giudice, una perizia per accertare la presenza o meno di tracce biologiche della persona offesa sulla chiave sequestrata all'imputato e che, secondo l'accusa, sarebbe stata lo strumento usato per la penetrazione anale. La corte d'appello ha respinto la ri- chiesta con motivazione manifestamente illogica, ossia perché: non era certo che la chiave in sequestro fosse proprio lo strumento usato per commettere il fatto;
avrebbe potuto essere stata usata una qualunque delle altre chiavi del mazzo: la chiave potrebbe essere stata ripulita per cancellare le tracce. Osser- - va innanzitutto che non possono esservi dubbi che la persona offesa abbia avuto contezza del sequestro della chiave, in quanto il sequestro avvenne ad opera dello stesso sottufficiale che dopo circa mezz'ora raccolse in ospedale la dichiara- zione accusatoria, nella quale la donna, a fronte delle diverse precedenti versio- ni, indicò proprio la chiave quale arma utilizzata per la commissione del reato. Non è assolutamente possibile pensare che lo stesso maresciallo dei carabinieri non avesse mostrato o descritto alla donna la chiave poco prima da lui seque- strata. Del resto con la perquisizione fu rinvenuto un unico mazzo di chiavi di ca- sa. E' quindi manifestamente illogica l'ipotesi che possa trattasi di una chiave di- versa. E' ancora più illogico abdicare all'analisi della chiave affermando che po- trebbe trattarsi di una delle altre tre chiavi del mazzo, perché ciò semmai do- vrebbe portare all'accertamento su tutte le chiavi del mazzo. Infine non vi è pro- va di una attività di ripulitura, la quale comunque sarebbe irrilevante stante la notoria persistenza delle tracce biologiche anche rispetto a tentativi di loro can- O S C U R A T A cellazione. 2) manifesta illogicità per travisamento degli atti processuali. Rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto inattendibile la dichiarazione del teste T. che ha affermato di essere stato in compagnia di V. sino alle ore 21-21.15, ba- sandosi sul presupposto di fatto che l'intervento dei carabinieri avvenne alle ore 20.50 e che solo pochi minuti dopo fu contattato per telefono il V. . Al con- trario risulta che i carabinieri incontrarono la donna tra le 20.57 e le 21.19 e co- munque non prima delle ore 21, sicché non vi è contrasto con le dichiarazioni del T. Osserva che è altresì illogico affermare che il non avrebbe, seง. fosse stato vero, omesso di citare l'incontro col T. in sede di interrogatorio di garanzia perché certamente era stato avvertito dell'orario dell'evento dai suoi di- fensori. Invero non è provato che il difensore fosse a conoscenza degli atti prima dell'udienza di convalida. Inoltre né il capo di imputazione né la richiesta di mi- sura cautelare fanno cenno dell'orario e all'imputato non fu posta una specifica domanda sull'orario. Ancora più illogico presumere che sarebbe stato a cono- scenza dell'ora dell'evento il T. che seppe dell'arresto del solo dopo un paio di giorni da un comune amico. 3) manifesta illogicità per travisamento degli atti processuali circa la rite- nuta capacità o competenza a testimoniare della persona offesa. La corte d'ap- pello afferma che nessun elemento permetteva di ritenere che la H. fos- se in una condizione delirante allucinata o comunque tale da compromettere se- riamente la adeguata percezione ricostruzione dei dati reali». Ciò sulla base del certificato del pronto soccorso che la definisce «lucida collaborante e orientata» e della visita psichiatrica effettuata quella notte. Sennonché la stessa psichiatra aveva annotato sulla cartella clinica che la donna «ammette che solo da qualche giorno l'ideazione paranoide e gli spunti megalomanici sono in fase di attenua- zione», e analoghe ammissioni di deliri di persecuzione emergono dalla docu- mentazione sanitaria in atti. La corte d'appello ha omesso di esaminare tali ele- menti benché sintomatici di una patologia psicotica in atto e quindi suscettibili di porre in discussione il risultato di una perizia meramente documentale, dato che la persona offesa si era per ben tre volte rifiutata di incontrare il perito. 4) mancanza o manifesta illogicità della motivazione laddove si escludono intenti calunniatori in capo alla persona offesa, ancorché indotti dalla patologia psichiatrica da cui è affetta. La corte d'appello ha perentoriamente affermato che l'incertezza rilevabile dalle prime dichiarazioni sull'identità del proprio aggressore sarebbe frutto non già di dubbia attribuzione all'imputato del fatto, bensì di un rapporto di odio - amore, alternato a sentimenti di dipendenza nei confronti del compagno. Non ha però tenuto conto né ha motivato sulla esclusione della ipote- si contraria e pro reo, ossia che le dichiarazioni accusatorie siano scatenate da impulsi incontrollabili di rancore e avversione verso il compagno, alternati a sen- timenti di pentimento. In particolare la sentenza omette di esaminare quanto la difesa aveva argomentato sulla base delle emergenze delle cartelle cliniche, os- sia il fatto che dal 2003 in poi la donna aveva più volte denunciato lesioni ed ec- chimosi di varia natura ed entità sempre attribuendole al compagno di turno (di- verso dal V. mai identificato con precisione. O S C U RA TA 5) erronea qualificazione del fatto come reato di cui all'art. 609 bis cod. pen.; mancanza di motivazione sulla richiesta di integrazione probatoria. La stessa sentenza impugnata ha osservato che non si ravvisa nei fatti alcun fine di concupiscenza, né sotto il profilo soggettivo dell'imputato e neppure alcuna per- cezione di ciò vi è da parte della H. per come la stessa ha riferito nonché per le conclusioni del perito psichiatra che l'ha trovata esente da segni di abuso sessuale. La corte ha però ritenuto che la «oggettiva connotazione dell'atto posto in essere e la sua idoneità a provare una compromissione della libertà sessuale della vittima» integrano di per sé il reato di violenza sessuale. Si sarebbe invero trattato, secondo la corte d'appello, di una volontaria condotta di sodomizzazio- ne. Osserva innanzitutto che non vi è alcuna prova che la persona offesa sarebbe stata privata degli slip e buttata a terra. In ogni caso l'atto compiuto è avulso da qualsiasi finalità di soddisfazione dell'impulso sessuale e la compromissione della sfera sessuale della vittima è meramente presunta sulla base della zona attinta, nonostante che la stessa vittima abbia escluso di aver percepito l'atto come di- retto a limitare la sua libertà sessuale. L'aver provocato lesioni nella zona anale invece di altra e diversa zona, non consente di qualificare la condotta come «atto sessuale». Altrimenti, si creerebbe una sorta di "zona franca" aggredendo la qua- le, a prescindere dalle finalità del soggetto agente e dal contesto nel quale av- viene il fatto, dovrebbe ritenersi integrato per ciò stesso il reato di violenza ses- suale, con conseguenze illogiche ed inaccettabili, contrarie alla ratio ed alle fina- lità sanzionatorie della norma. Ricorda inoltre che la difesa sul punto aveva chiesto ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. l'audizione della parte civile, al precipuo fine di approfondire la connotazione di violenza sessuale nell'atto compiuto. Su tale richiesta la corte d'appello non si è espressa, difettando completamente la motivazione sul punto. Motivi della decisione 1. Il primo motivo è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni del- la persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fonda- mento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel ca- so in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno pro- cedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)» (Sez. Un., 19.7.2012, n. 41461, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. III, 13.11.2003, n. 3348 del 2004, P., Rv. 227493); «In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni della persona offe- sa, specie se costituitasi parte civile, non sono assistite da alcuna presunzione di credibilità, con la conseguenza che il giudice deve procedere anche d'ufficio ad una rigorosa e penetrante verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca del rac- O S C U R ATA conto accusatorio, che deve essere confrontato con tutti gli altri elementi proces- suali, non potendo gravare sull'imputato l'onere di provare la falsità della deposi- zione» (Sez. III, 18.7.2012, n. 40849, M., Rv. 253688; Sez. III, 13.11.2003, n. 3348 del 2004, P., Rv. 227493). Nella specie, si sarebbe tanto più dovuto procedere, anche d'ufficio, a que- sta rigorosa e penetrante verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto accusatorio», confrontandolo con tutti gli altri elementi processuali, perché la persona offesa non solo si era costituita parte civile, ed era quindi por- tatrice di un proprio interesse anche economico, ma soprattutto perché era stato accertato che presentava gravi problematiche psicopatologiche, come si vedrà in seguito. Inoltre, la persona offesa nella stessa notte dei fatti aveva reso dichia- razioni non collimanti ed era passata attraverso successivi aggiustamenti rico- struttivi, prima di arrivare alla versione definitiva che contemplava la chiave co- me strumento con cui erano state procurate le lesioni, e l'imputato come autore delle lesioni stesse. Per di più, la parte civile per ben tre volte non si era presen- tata a farsi visitare dal perito d'ufficio, il quale quindi ha dovuto redigere la sua relazione soltanto sulla base della documentazione a sua disposizione. Ora, va ricordato che la giurisprudenza ha sempre affermato il principio (per la verità ri- ferito al caso che la persona offesa sia un bambino, ma analogamente applicabile anche al caso in esame) che quando la capacità a testimoniare non sia stata ac- certata attraverso una perizia o quando questa non sia stata svolta col rispetto di protocolli generalmente riconosciuti ed approvati dalle rispettive comunità scien- tifiche, allora la valutazione sulla capacità a testimoniare e sulla attendibilità del- le dichiarazioni deve necessariamente fondarsi su altri oggettivi e sicuri elementi di prova o di riscontro ed è onere del giudice dare di ciò adeguata e puntuale motivazione (Sez. III, 2.10.2012, n. 1234/2013, M., Rv. 254464). Il caso in esame, ai fini della applicazione di questo principio, presenta ap- punto delle analogie perché: a) la persona offesa si era costituita parte civile e presentava gravi problematiche psicopatologiche;
b) nell'immediatezza del fatto aveva reso dichiarazioni diverse sulle sue modalità e sul suo autore, arrivando alla versione definitiva attraverso successivi aggiustamenti ricostruttivi;
c) aveva rifiutato di farsi visitare dal perito d'ufficio sicché la perizia è stata meramente documentale. Occorreva quindi che il giudice svolgesse, anche d'ufficio, una rigo- rosa e penetrante verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto accusatorio, e soprattutto tenesse altresì conto di altri sicuri ed oggettivi elemen- ti di prova o di riscontro. Nel caso in esame, l'unico sicuro ed oggettivo elemento di riscontro, se non di prova, che sembrava sussistere e che è stato insistentemente richiesto dalla - difesa (e, stranamente, non dall'accusa) era dato dall'esame della chiave se- - questrata all'imputato subito dopo il fatto e che, secondo il racconto della perso- na offesa, era stata lo strumento con il quale l'imputato le aveva inferto le lesio- ni. Tale prova, difatti, sarebbe stata in grado di condurre, in caso positivo, alla certa affermazione di responsabilità del Vezzoli, ovvero in caso negativo, quan- tomeno ad una significativa smentita delle dichiarazioni della parte lesa. E' vero che, secondo la giurisprudenza, «La sentenza con cui il giudice respinge la richie- O S C U R AT A sta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione» (Sez. IV, 17.1.2013, n. 7444, Sciarra, Rv. 255152; Sez. VI, 3.10.2012, n. 43526, Ritorto, Rv. 253707). Nel caso di specie, tuttavia, difetta proprio una congrua ed adeguata motivazione sull'inidoneità dell'accertamento richiesto ad intaccare la struttura portante della motivazione. Del resto, la cen- sura è stata proposta e deve essere accolta non tanto ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., bensì piuttosto sotto il profilo della con- gruità ed adeguatezza della valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinse- ca del racconto della persona offesa alla luce di sicuri elementi oggettivi di ri- scontro. La sentenza impugnata ha escluso la rilevanza di una perizia per i seguenti motivi: a) perché, non risultando dagli atti che la chiave sequestrata sia stata - mostrata alla donna dopo il suo rinvenimento, «non è certo né verosimile che proprio quello sia stato lo strumento usato per commettere il fatto»; - b) perché una qualunque delle altre chiavi del mazzo potrebbe essere stata usata per la commissione del fatto;
c) perché l'oggetto potrebbe essere stato ripulito per - cancellare le tracce, come ipotizzato dai carabinieri in forza del fatto che emana- va profumo. In sostanza, la sentenza impugnata giustifica la decisione di non procedere a perizia ipotizzando che la chiave utilizzata possa non identificarsi con quella in sequestro e che comunque, attesa la possibilità di ripulitura, se ne sarebbero potute rimuovere le tracce. Si tratta di un giudizio sorretto da motivazione congetturale e manifesta- mente illogica. Innanzitutto, fondatamente il ricorrente osserva che dalla stessa sentenza (pag. 16) risulta che «il mazzo di chiavi in oggetto è stato rinvenuto sulla persona del V. alle ore 01.30, nel corso di una perquisizione personale eseguita presso i locali del comando CC di Sirmione» e che tale perquisizione venne verbalizzata alle ore 1.55 tra gli altri dal mar. F. ☐, mentre la di- chiarazione accusatoria della donna venne raccolta alle successive ore 2 presso il nosocomio dallo stesso mar. La difesa aveva anche eccepito che F. proprio nel contesto di tale deposizione la persona offesa, mentre in precedenza aveva reso ai sanitari indicazioni di diverso tenore circa lo strumento utilizzato, indicò la chiave quale strumento per la commissione del fatto. Sempre secondo la difesa non era credibile che lo stesso carabiniere, subito dopo aver sequestrato delle chiavi perché ritenute possibili e plausibili strumento dell'esecuzione del re- ato, recatosi dalla parte lesa per raccoglierne le dichiarazioni, non le abbia mo- strato il reperto di questa prima attività di indagine e comunque non abbia dato notizia del sequestro della chiave. Sicché, per la difesa, era palesemente impro- babile che il sequestro della chiave e la pressoché contemporanea indicazione della stessa quale mezzo produttivo delle lesioni fossero frutto di mera casualità, così come era improbabile che gli inquirenti, di fronte ad una parte lesa che sino ad allora si era mostrata incerta, non si fossero neppure premurati di mostrarle quanto sequestrato. Queste considerazioni non sono state prese in esame dalla sentenza impugnata. h O S C U RA T A In ogni modo, va qui rilevato che la sentenza impugnata dà atto che la persona offesa, nell'indicare lo strumento con il quale la lesione le era stata in- ferta, fece riferimento al mazzo delle chiavi di casa», indicandone poi le caratte- ristiche, tanto che nel capo di imputazione si precisa che era stata infilata nell'ano «una chiave di metallo della lunghezza di 11 cm». Più precisamente, nel verbale redatto in ospedale la donna riferiva che l'imputato «prendeva il suo mazzo di chiavi di casa». Risulta pure dalla sentenza che l'imputato venne rag- giunto dai carabinieri immediatamente dopo il fatto, quando la donna veniva portata in ospedale, e che poi, mentre si trovava ancora in caserma, gli venne trovato in tasca il mazzo di chiavi di casa sequestrato. Non si vede quindi quale rilevanza possa avere la circostanza, su cui si basa invece la sentenza impugna- ta, che la donna abbia o meno visto la chiave sequestrata, dal momento che, da un lato, ne aveva descritte le caratteristiche e la lunghezza, precisando che si trattava del mazzo delle chiavi di casa, e che, da un altro lato, quello sequestra- to all'imputato immediatamente dopo il fatto era appunto il mazzo di chiavi di casa che teneva in tasca e nel quale c'era una chiave delle stesse caratteristiche e lunghezza di quelle indicate dalla parte lesa. Nemmeno si ipotizza nella sen- tenza impugnata che il in quei pochi minuti prima di essere portato in ་ ས caserma, avesse nascosto il mazzo di chiavi o lo avesse sostituito con un altro, ma anzi si ipotizza (contraddittoriamente con il dubbio prima espresso) che il mazzo di chiavi rinvenuto fosse il medesimo e che l'imputato avesse solo cercato di nascondere le tracce profumando (e quindi lavando) une della chiavi, proba- bilmente quella con le medesime caratteristiche. E' pertanto manifestamente il- logica e congetturale l'affermazione che non si potrebbe presumere che la chiave sequestrata fosse lo strumento utilizzato per procurare le lesioni perché non ri- sultava che fosse stata mostrata alla donna. D'altra parte, come già rilevato, non si ipotizza nemmeno che l'imputato avesse con sé un diverso mazzo di chiavi e che quello utilizzato fosse stato lasciato in casa o gettato. Anzi si presume che quella rinvenuta nel mazzo sequestrato fosse proprio la chiave utilizzata perché era stata profumata. Ancor più illogica è l'affermazione che non si poteva procedere all'analisi della chiave perché lo strumento utilizzato per le lesioni avrebbe potuto essere una delle altre tre chiavi del mazzo. A parte che non si indica se anche queste altre tre chiavi avessero le stesse caratteristiche, specie di lunghezza, è evidente che, ove sussistesse un tale dubbio, si dovrebbe procedere all'accertamento su tutte le chiavi del mazzo e non certamente rinunciare ad analizzarne alcuna. E' poi palesemente congetturale ed assertiva la motivazione laddove affer- ma che, poiché i carabinieri avevano riferito che una delle quattro chiavi del mazzo sequestrato emanava un odore di profumo, si doveva presumere un probabile lavaggio della stessa e dell'utilizzo di profumo per coprire eventuali tracce odorose». Non è però indicato in base a quali elementi si dovrebbe ritene- re che la chiave sarebbe stata in ipotesi non solo profumata ma anche lavata ed accuratamente ripulita dall'imputato nel poco tempo avuto a disposizione, e so- prattutto non è indicato perché si dovrebbe ritenere che ciò avrebbe con certezza cancellato ogni eventuale residuo o traccia biologica. Si tratta invero di una con- O S C U RA TA clusione di carattere tecnico che avrebbe dovuto essere rimessa agli accertamen- ti e alle valutazioni del perito e non ipotizzata dal giudice, non potendo escluder- si in assoluto il permanere di tracce biologiche anche dopo il lavaggio e il tenta- tivo di cancellazione. Deve pertanto convenirsi che è manifestamente illogico ritenere che il rife- rimento della parte lesa potesse essere ad una chiave diversa da quella in se- questro, definita in maniera inequivoca come chiave di casa e come tale seque- strata;
che del pari è manifestamente illogico ritenere che il dubbio in ordine al fatto che potesse essere una delle altre chiavi del mazzo porti ad esimere dall'a- nalizzarle e non invece ad estendere l'analisi a tutte quelle in sequestro;
che in- fine è apodittico oltre che illogico ritenere per certo che una sommaria attività di ripulitura o profumatura sia stata idonea a cancellare ogni traccia biologica ed ematica. Pertanto, l'ampia motivazione con la quale la corte d'appello ha rigetta- to la richiesta di fare uso dei propri poteri ufficiosi disponendo la perizia sollecita- ta dalla difesa, non è fondata su adeguate e logiche ragioni.
2. Come si è già prima accennato questi rilievi non riguardano soltanto l'ammissione o meno di una prova decisiva. Indubbiamente, il fatto che non sia stata subito disposta una perizia sulle chiavi sequestrate al fine di rintracciare eventuali tracce biologiche della persona offesa costituisce una non irrilevante lacuna investigativa. La sentenza di primo grado aveva ritenuto di poter supera- re questa lacuna osservando che la prova certa, al di là di ogni ragionevole dub- bio, della responsabilità dell'imputato risiedeva nel fatto che le dichiarazioni ac- cusatorie della donna potevano considerarsi attendibili e credibili, «pur presen- tando la stessa serie problematiche psicologiche e caratteriali evidenziate nella perizia assunta in sede di integrazione probatoria, essendo in parte riscontrate ... dal fatto che nel mazzo delle chiavi di casa del V. ve ne era una che emana- va un forte odore di profumo, indicativo del fatto di essere stata da poco lavata e profumata per coprire tracce odorose». La sentenza di primo grado, dunque, a- veva rinvenuto il sicuro ed oggettivo elemento di riscontro proprio nel fatto che era stato accertato che la chiave rinvenuta in tasca al V. era lo strumento con il quale erano state fatte le lesioni. La corte d'appello, invece, ha escluso questa valenza di sicuro ed oggettivo elemento di riscontro, affermando invece che non sussiste alcuna certezza, o elevata probabilità, che la chiave in seque- stro sia proprio quella asseritamene utilizzata per commettere il fatto>>; e che non può ritenersi «in qualche modo provato, o fondatamente probabile, che quella determinata chiave costituisca lo strumento con il quale è stata provocata la lesione patita dalla H. il che non è possibile affermare nel caso in e- same». Con ciò però viene seriamente compromesso l'impianto logico non solo della sentenza di primo grado ma anche della stessa sentenza di appello, perché se è vero che non vi era alcuna prova o anche solo una fondata probabilità che la chiave sequestrata al V. fosse lo strumento con il quale era stata provocata la lesione, allora si sarebbe dovuto semmai desumere che era venuta meno la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità dell'imputato piuttosto che affermare che la perizia era inutile e non decisiva perché quello O S C U R A T A non era il corpo del reato. D'altra parte, stanti le caratteristiche personologiche e psicologiche della denunciante e le incertezze e gli aggiustamenti nelle sue dichiarazioni, la perizia avrebbe potuto comunque costituire un elemento obiettivo e sicuro di riscontro delle stesse al fine di una puntuale e rigorosa valutazione della loro attendibilità. Il vizio di motivazione della sentenza impugnata, pertanto, consiste non solo nel- la manifesta illogicità dei motivi per i quali la corte d'appello ha ritenuto che la perizia sarebbe stata superflua e non avrebbe potuto dare alcun risultato decisi- vo, ma soprattutto nel non avere adeguatamente preso in considerazione, nell'ambito del complesso degli elementi processuali da valutare, anche la circo- stanza che non era stata effettuata una perizia sull'oggetto lesivo indicato dalla persona offesa ed immediatamente sequestrato, ossia nel non avere valutato che non era stato acquisito al processo un possibile elemento oggettivo di riscontro delle dichiarazioni della parte civile e di prova della responsabilità dell'imputato.
3. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, perché è, almeno in parte, manifestamente illogica e carente la motivazione con la quale è stata ritenuta non attendibile la deposizione del teste T. omettendo di prendere in conside- razione alcune risultanze processuali. Il teste T.M. ha affermato di essere stato in compagnia di V. sino alle ore 21-21.15 del giorno dei fatti e di aver- lo lasciato a quell'ora nella zona del porto di Sirmione vicino a casa sua. La sen- tenza impugnata partita dal presupposto che i carabinieri intervennero alle ore 20.50 presso l'albergo dove trovarono la parte lesa già sistemata su una lettiga e che la presa di contatto con la stessa fu assai fugace così da poter collocare la telefonata fatta al V. solo pochi istanti dopo, e quindi in un momento cer- tamente antecedente alle ore 21, ora in cui il teste aveva invece dichiarato di aver lasciato l'imputato vicino casa. Lamenta ora il ricorrente che la corte d'ap- pello non ha preso in esame la documentazione acquisita al processo, dalla quale emergeva invece che i carabinieri intervennero sul luogo dopo che era già arri- vata l'autolettiga, con H. già posizionata sulla stessa;
che la scheda di soccorso redatta dal servizio 118 indica l'ora di attivazione alle 20.52 e l'ora di prima valutazione alle ore 20.57; che alle 21.19 l'ambulanza giungeva all'Ospe- dale di Desenzano;
che alle 21.26 veniva registrata l'accettazione presso l'ospe- dale. Osserva il ricorrente che pertanto dalla documentazione processuale risul- tava che i carabinieri presero contatto con la donna tra le 20.57 e le 21.19 e co- munque non prima delle ore 21 considerato il tempo necessario per giungere sul luogo dal momento della chiamata (20.52), effettuare la prima valutazione (20.57) e posizionare la H. sulla lettiga, come appunto risulterebbe non da imprecise indicazioni testimoniali ma da documenti del 118 e dell'ospedale. Queste risultanze documentali non sono state prese in considerazione e valutate dalla sentenza impugnata. La sentenza impugnata afferma anche che la circostanza che il V. in sede di interrogatorio di garanzia, aveva omesso di citare l'incontro con il T. non poteva giustificarsi con l'assunto difensivo secondo cui egli in quel momento non conosceva l'orario preciso in cui si sarebbe verificato l'evento delittuoso in O S C U R A T A danno di H.S. perché al contrario egli doveva essere «perfetta- mente a conoscenza, anche attraverso i propri difensori, delle modalità di quanto addebitatogli e dei relativi orari desumibili dagli atti della P. G.». Fondatamente il ricorrente eccepisce che si tratta di una motivazione congetturale perché non è indicato alcun elemento probatorio per sostenere che l'unico difensore potesse avere avuto ed avesse effettivamente avuto accesso agli atti fondativi del prov- vedimento di arresto prima dell'udienza di convalida;
e ciò anche per la ragione che all'epoca era ancora incerta nella giurisprudenza questa facoltà difensiva. Del resto né nel capo di imputazione né nel verbale di interrogatorio risulterebbe che sia stata posta all'imputato la domanda specifica sui suoi movimenti tra le 20 e le 21. Parimenti fondata è l'eccezione del ricorrente sulla illogicità del rilievo dato dalla sentenza impugnata al fatto che il T. pur essendo venuto a sapere dell'arresto del V. un paio di giorni dopo, non informò nessuno dell'incontro col V. e si rese disponibile ad essere sentito in sede di indagini difensive so- lo dopo circa otto mesi. Non è invero indicato per quale ragione si dovrebbe pre- sumere che il T. fosse stato anche a conoscenza che il fatto per il quale il V. Jera stato arrestato sarebbe stato commesso proprio nell'ora in cui questi si sarebbe trovato ancora in viaggio con lui.
4. Sono altresì fondati il terzo e il quarto motivo, relativi alla valutazione sulla capacità a testimoniare e sulla attendibilità della persona offesa. La senten- za impugnata afferma che «nessun elemento istruttorio permette di affermare che la H. nel momento in cui ha fatto ingresso in Ospedale ed in quello, di poco successivo in cui ha indicato il V. come l'autore dell'aggressione, fosse in una condizione delirante allucinata o comunque tale da compromettere seria- mente la adeguata percezione ricostruzione dei dati reali». A questa conclusione la sentenza impugnata perviene sulla base di un certificato del pronto soccorso che definisce la donna lucida collaborante e orientata» nonché della visita psi- chiatrica eseguita quella stessa notte dalla dott.ssa P. Fondatamente però il ricorrente eccepisce che, innanzitutto, non potrebbe attribuirsi valenza decisiva ad una valutazione dello stato psichico effettuata in occasione dell'ac- cesso al pronto soccorso da medico non specialista e per di più in situazione di urgenza per la necessità di intervenire nell'immediato per le gravi lesioni e per la perdita ematica, e che soprattutto, è stato omesso di considerare che la stessa psichiatra che l'aveva visitava nel corso della notte in seguito anno- P. tava in cartella il 17.4.12 che H. ammette che solo da qualche giorno l'i- deazione paranoide e gli spunti megalomaniaci sono in fase di attenuazione» (pag. 28 della perizia M. ). Rileva ancora il ricorrente che sempre dalla pe- rizia M. risulta anche (pag. 44) che il 22.6.2012 presso il CRA di Lonato la paziente descrive come passati i deliri di persecuzione» e che in precedenza e- rano risultati nel corso dei vari ricoveri spunti interpretativi di carattere perse- cutorio nel corso del 2011» (pag. 15), mentre lo stesso dott. M. in udien- za aveva affermato che «la persona sottoposta ad uno stress traumatico impor- tante che può essere anche legato ad un maltrattamento piuttosto che ad un ab- O S C U R A T A bandono, può anche transitoriamente sviluppare una reazione delirante o una reazione affettiva importante». Il ricorrente ricorda altresì che nello stesso diario clinico dell'Ospedale di Desenzano, alla data del 24.3.2012, giorno del ricovero, si riporta che la paziente in terapia psichiatrica è «affetta da manie persecuto- rie». La stessa sentenza impugnata rileva che dopo le dichiarazioni accusatorie nei confronti del V. la H. era stata ricoverata per assunzione di far- maci ed alcol a scopo auto lesivo, e che poi stata presa in carico dal CPS di Lona- to e quindi da una struttura comunitaria, interrompendo tuttavia anche tale e- sperienza e rendendosi di fatto non più reperibile. La sentenza ricorda anche che il perito pur dando atto dei limiti dell'accertamento svolto, determinati dall'im- possibilità di procedere all'esame diretto ed alla somministrazione di test», aveva indicato come pacifico che la donna presentava una evidente problematicità psi- chica, con una diagnosi di disturbo borderline di personalità e di disturbo affetti- vo bipolare, un serio difetto del funzionamento psicopatologico. L'affermazione della corte d'appello secondo cui nessun elemento permet- terebbe di affermare che nel momento in cui entrò in ospedale e in cui indicò il V. come autore dell'aggressione la donna presentasse elementi sintomatici di una patologia psicotica in atto, avrebbe quindi necessitato di una motivazione maggiormente approfondita sulle risultanze processuali, soprattutto per esclude- re che tali elementi in realtà esistessero ma in quella occasione non fossero stati notati. Una più congrua ed adeguata motivazione sarebbe occorsa altresì per sorreggere la valutazione sulla perizia psichiatrica eseguita necessariamente su base meramente documentale, perché la persona offesa per ben tre volte si era sottratta volutamente all'esame del perito ed al confronto con i consulenti di par- te;
nonché per escludere il dubbio che le indicazioni fornite dalla persona offesa circa l'utilizzo della chiave fossero frutto di suggestione o di aggiustamenti man mano che emergevano nuovi elementi di indagine.
5. Parimenti carente è la motivazione sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie. Con l'appello la difesa aveva messo in rilievo le per- plessità derivanti dalle diverse modalità narrate dalla donna circa la dinamica delle lesioni subite;
in un primo momento aveva affermato che le stesse erano state arrecate da un non identificato compagno, poi da un amico del compagno, poi da uno sconosciuto, e quindi solo in un secondo momento dal V. aveva descritto la condotta di abuso dapprima come attuata con le mani, poi con il dito di una mano e solo in seguito, dopo il sequestro delle chiavi, con una chiave del mazzo delle chiavi di casa. Analoghe incertezze avevano riguardato il luogo in cui aveva subito la violenza (in casa o per la strada). L'appellante aveva altresì eccepito che, nell'ambito del procedimento parallelo definito con la sentenza del GUP di Brescia non definitiva, acquisita in atti, la H. aveva denunciato il V. anche per violenza sessuale, ritrattando peraltro tale grave accusa in se- de di audizione innanzi al GUP. La corte d'appello ha risposto a queste eccezioni sulle incertezze nelle pri- me dichiarazioni sul luogo e le modalità dell'aggressione e sulla persona O S C U R A T A dell'aggressore, affermando che esse derivavano non da un dubbio sull'identità dell'aggressore, ma da un rapporto di odio - amore che, alternato a sentimenti di dipendenza nei confronti del compagno, a fronte di un'accusa certamente vera, aveva indotto la parte civile a tentennare in ordine al contegno processuale da assumere. La motivazione però, oltre che congetturale, non spiega perché si sa- rebbe invece dovuta escludere l'ipotesi contraria e pro reo prospettata dalla dife- sa, ossia che le dichiarazioni accusatorie siano state invece scatenate da impulsi incontrollabili di rancore e avversione nei confronti del compagno, alternati a sentimenti di pentimento, per non aver riferito il vero e di conseguente desiderio di ristabilire la verità dei fatti. Lamenta fondatamente il ricorrente anche che la sentenza impugnata ha omesso di prendere in considerazione che dalle cartelle cliniche (riprese dalla pe- rizia) sarebbe emerso che dal 2003 in poi la parte civile accedeva più volte a vari servizi di Pronto Soccorso della provincia bresciana presentando lesioni ed ec- chimosi di varia natura ed entità, sempre però attribuiti alla responsabilità del compagno di turno che, come rileva il perito, «non viene mai identificato con precisione, a dimostrazione di una difficoltà nell'attribuzione di una responsabilità dell'autore del comportamento lesivo, siccome coincidente con la persona ama- ta», ma che comunque, secondo le specifiche considerazioni svolte dalla difesa, non potrebbe identificarsi con il V. con il quale aveva intrapreso una convi- venza solo dal 2011. Parimenti non è stato esaminato il rilievo che vi era stata una precedente denuncia della parte civile nei confronti del V. (che aveva provocato anche la sua carcerazione) e un successivo disconoscimento dell'accusa con conseguente assoluzione. La motivazione è inoltre viziata nella parte in cui risponde all'eccezione dell'appellante secondo cui le successive e divergenti indicazioni circa la persona che l'ha aggredita e le modalità dell'aggressione sarebbero state indicative di una sostanziale non attendibilità e farebbero presumere che la donna possa es- sere stata suggestionata dal rinvenimento, addosso al V. del mazzo delle chiavi di casa, tanto da individuare proprio in una di tali chiavi lo strumento uti- lizzato per porre in essere l'aggressione. La corte d'appello esclude che la dichia- razione e la relativa descrizione delle modalità dell'aggressione possano essere state frutto di una forma di suggestione perché nulla indurrebbe a poter suppor- re che, nel momento in cui ha reso la dichiarazione accusatoria alle successive ore 02.00, la persona offesa fosse in qualche modo informata o edotta del fatto che sulla persona del compagno era stato rinvenuto il mazzo di chiavi. La moti- vazione è apodittica e manifestamente illogica perché, come dianzi già rilevato, non tiene conto che la persona offesa fu interrogata in ospedale dallo stesso sot- tufficiale dei carabinieri che poco prima aveva proceduto alla perquisizione del V. e al sequestro del mazzo di chiavi, perché una di esse emanava un odore di profumo. Tutte le suddette circostanze relative sia alla capacità di testimoniare sia alla attendibilità delle dichiarazioni rese, nonché il fatto che la parte civile si era sottratta a ben tre sessioni peritali, avrebbero dovuto essere rigorosamente valu- tate nel loro complesso, unitamente appunto al fatto che era mancato il riscontro O S C U R A T A oggettivo costituito da un accertamento tecnico sullo strumento che sarebbe sta- to usato per le lesioni.
6. E' infine fondato il quinto motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto. La stessa sentenza impugnata dà atto che nei fatti accertati non è ravvisa- bile alcun fine di concupiscenza né sotto il profilo soggettivo dell'imputato né sotto l'aspetto della percezione della vittima, sia perché la stessa aveva riferito di non essersi sentita lesa nella sua sfera di libertà sessuale sia perché anche lo psichiatra ha riferito di averla trovata esente da qualsiasi traccia di abuso sessu- ale. Il tribunale aveva ritenuto che si trattasse di un atto sessuale perché l'atto coinvolgeva la corporeità sessuale ed era finalizzato a porre in pericolo la libera determinazione della sfera sessuale. La corte d'appello ha invece adottato una diversa interpretazione, facendo richiamo ad una c.d. interpretazione «oggetti- va» del reato per cui, a prescindere da ogni diversa valutazione del responsabile e della vittima, sarebbe solo la "oggettiva connotazione dell'atto posto in essere e la sua idoneità a provocare una compromissione della libertà sessuale della vit- tima" ad integrare ex se il presupposto del reato di violenza sessuale. Quindi, sia per il tribunale che per la corte d'appello occorre che l'atto riguardi una zona del corpo avente valenza sessuale;
inoltre, secondo il tribunale, occorre che l'atto sia finalizzato a porre in pericolo la libera determinazione della sfera sessuale, men- tre per la corte d'appello non occorrerebbe questa finalità essendo sufficiente la mera astratta idoneità a provocare una compromissione della libertà sessuale. Nel caso di specie, secondo la corte d'appello, la condotta posta in essere dall'imputato avrebbe costituito una «deliberata e volontaria sodomizzazione del- la vittima perpetrata con il ricorso ad un oggetto, quale una chiave ... è dunque evidente che vi è stato un diretto interessamento della sfera sessuale della vitti- ma con il chiaro proposito di arrecarle dolore ed umiliazione e che la compromis- sione della libertà della stessa è stata quanto mai grave pur senza il ricorrere di un fine di concupiscenza da parte dell'aggressore>>. Ora, innanzitutto, la sentenza impugnata non risponde all'eccezione che non sarebbe stato vero che l'imputato avrebbe previamente strappato gli slip alla persona offesa, perché la testimone aveva riferito che la don-C.V. na, al momento del suo ingresso in albergo, indossava la biancheria intima. In ogni caso, è erronea, oltre che carente e manifestamente illogica, la mo- tivazione con la quale il fatto contestato è stato inquadrato nella fattispecie della violenza sessuale. La stessa impugnata afferma esplicitamente che nel comportamento dell'aggressore non ricorreva alcun «fine di concupiscenza» essendo invece det- tato dal chiaro proposito di arrecare [alla vittima] dolore ed umiliazione». E' dunque pacifico che il giudice del merito ha accertato, dandone ampiamente at- to, che l'atto compiuto era avulso da qualsiasi finalità di soddisfacimento dell'impulso sessuale. Inoltre, è anche pacifico che la stessa compromissione del- la sfera sessuale della persona offesa è stata unicamente «presunta», cioè rite- nuta esclusivamente in forza della particolare zona attinta e nonostante che la parte lesa abbia escluso di aver percepito l'atto come limitativo della libertà ses- O S C U R A T A suale, come peraltro è confermato dalla valutazione del perito. Difetta poi totalmente la motivazione sull'esistenza del dolo, ossia di una volontà di voler compiere un atto sessuale. Dalla sentenza impugnata risulta pa- cificamente che il gesto dell'imputato sarebbe stato commesso nell'ambito di un litigio per un risotto cucinato male, e cioè come gesto d'ira momentanea, deter- minato dalla volontà di punire la donna, nel corso del violento litigio, per la sua presunta condotta in cucina, e che invece deve escludersi che il gesto sia stato in qualche modo anche finalizzato a soddisfare la concupiscenza dell'imputato o a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della persona of- fesa. Vi è stata una invasione di una parte del corpo che potrebbe in astratto ri- tenersi connessa (anche se non necessariamente) alla sfera sessuale della vitti- ma, ma si afferma che ciò è avvenuto senza alcuna connotazione sessuale né del soggetto agente né percepita dalla parte lesa. Da un altro lato, la motivazione è totalmente carente anche sotto un altro aspetto, e cioè perché non prende asso- lutamente in considerazione la modalità con cui è avvenuta l'invasione e la lesio- ne di quella parte della zona del corpo della persona offesa. In sostanza, la sentenza impugnata sembra basarsi esclusivamente sull'assunto che certe parti del corpo sarebbero di per se stesse in qualsiasi caso attinenti alla sfera sessuale e che pertanto qualsiasi tipo di invasione di tali parti costituirebbe sempre un atto sessuale, proprio in virtù del fatto oggettivo della zona su cui incide. Si tratta di una tesi che non può essere condivisa perché, nel- la sua assolutezza, porterebbe a conseguenze inaccettabili, in un senso o nell'altro. Da un lato, invero, non tutti i toccamenti delle zone sicuramente ero- gene costituiscono un atto sessuale, perché ben possono avvenire per altre lecite e giustificate ragioni, diverse da una finalità sessuale. Da un altro lato, tutte le parti del corpo potrebbero in ipotesi essere considerate zone erogene a seconda delle modalità, dell'intenzione e della finalità con cui avviene l'invasione. Anche semplici toccamenti di una mano, o di un piede, o di un braccio, o del collo e così via potrebbero dar luogo ad un atto sessuale ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen. (e così difatti sono stati ritenuti, in particolari occasioni, dalla giurisprudenza) ma non per questo qualsiasi tipo di contatto con quelle zone, come un pugno, un calcio, uno schiaffo e così via potrebbe considerarsi di per sé atto sessuale, senza considerarne e valutarne appunto le modalità e le finalità. Osserva esattamente il difensore del ricorrente che, adottando la tesi sostenuta dalla corte d'appello, si creerebbero delle sorte di zone (di cui peraltro non sarebbe chiara la delimita- zione) aggredendo le quali, a prescindere dalle finalità del soggetto agente e del contesto nel quale avviene il fatto, dovrebbe ritenersi integrato per ciò stesso il reato di violenza sessuale, con la conseguenza, illogica, oltre che palesemente inaccettabile, che anche il classico «calcio» indirizzato nelle zone basse>>, fini- rebbe per essere sempre e comunque qualificato come ipotesi di cui all'art. 609 bis cod. pen. Sembra che la sentenza impugnata abbia male interpretato la giurispru- denza di questa Corte, affermando che sarebbe sufficiente la sola «oggettiva connotazione dell'atto posto in essere» e la sua astratta idoneità a provocare la compromissione della libertà sessuale della vittima. La giurisprudenza ha invero O S C U R A T A affermato che, in tema di violenza sessuale, «la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estem- poraneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvol- gimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeter- minazione della persona offesa nella sfera sessuale» (Sez. I, 25.1.2006, n. 7369, C., Rv. 234070), ossia che l'atto deve concretamente porre in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa e non essere soltanto idoneo in astratto a porla in pericolo. Più specificamente, la giurisprudenza ha da tempo condivisi- bilmente affermato che «La condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. ricom- prende oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolven- dosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto at- tivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodetermina- zione della sfera sessuale. Pertanto la valutazione del giudice sulla sussistenza dell'elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomi- che aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve te- nere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico: di conseguenza possono costituire un'indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali, ma anche quelli delle zo- ne ritenute "erogene" - ossia in grado di stimolare l'istinto sessuale - dalla scien- za medica, psicologica ed antropologico-sociologica» (Sez. III, 2.7.2004, n. 37395, A., Rv. 230041), ossia che l'atto non solo deve essere idoneo ma deve anche in concreto essere finalizzato a porre in pericolo la libera autodetermina- zione della sfera sessuale;
e che il giudice, per valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo, non può limitarsi a fare unicamente riferimento alle par- ti anatomiche aggredite, ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui il con- tatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando l'intera vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico. In altre parole, una lettura della disposizione rispondente alla ratio ed alle finalità della norma penale incriminatrice deve portare a ritenere che non sia suf- ficiente che si tratti della lesione di una zona ritenuta idonea in determinate ipo- tesi ad avere valenza sessuale per configurare una fattispecie di violenza sessua- le, omettendo qualsiasi considerazione e valutazione delle modalità della condot- ta, del complessivo contesto nel quale il fatto è avvenuto, della finalità e dell'elemento soggettivo che sorreggono l'azione, nonché della concreta finaliz- zazione a porre in pericolo la libera determinazione della sfera sessuale. Sul punto della qualificazione giuridica del fatto contestato, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata appare erronea, oltre che manifestamente illogica ed apodittica, perché ha ritenuto che basti la sola «oggettiva connotazio- ne» dell'atto posto in essere e la sua astratta idoneità a compromettere la libertà sessuale, e comunque non ha indicato le ragioni per le quali si dovrebbe con- gruamente ritenere, sulla base dei soli elementi esposti, che quello specifico fat- to lesivo, determinato da quei motivi e commesso con quelle modalità, in quel contesto e con quelle finalità, dovrebbe qualificarsi come fattispecie di violenza O S C U RA TA sessuale e non invece solo come ipotesi di lesioni personali aggravate. In altre parole, ritiene la Corte che se resta confermato l'accertamento dei giudici del merito (ossia che nel comportamento dell'autore non ricorreva alcun fine di con- cupiscenza o di soddisfacimento dell'impulso sessuale, essendo la sua finalità so- lo quella di arrecare alla vittima dolore ed umiliazione nel contesto di un violento litigio per altri motivi;
che non vi era stata alcuna compromissione della libertà sessuale della persona offesa, la quale non aveva percepito l'atto come limitativo della sua libertà sessuale;
che mancava nell'imputato la volontà di compiere un atto sessuale e di limitare la libertà sessuale della vittima) dovrà essere esclusa la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen.
7. In conclusione- ritenuti assorbiti ma non preclusi gli altri motivi - la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Brescia.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'ap- pello di Brescia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2015. 'estensøre Il,Presidente Mo re full. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le gene- ralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge свои fun DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GIU 2015 IL CANCELLERE Luan's Mariani