Sentenza 2 ottobre 2012
Massime • 1
La capacità a testimoniare e l'attendibilità delle dichiarazioni del bambino in tenera età, vittima di abusi sessuali, devono essere accertate mediante perizia disposta dal giudice secondo i protocolli convalidati dalla comunità scientifica, le cui risultanze non possono essere sostituite dalle valutazioni psicologiche compiute informalmente dagli operatori in servizio presso la comunità in cui la vittima sia ospitata, sicché, in mancanza di detta perizia, il giudice può valorizzare altri elementi di prova o di riscontro oggettivi di cui deve fornire adeguata e puntuale motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2012, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/10/2012
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2229
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 18584/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.F. , nato a (omesso) ;
e da B.A. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 3 febbraio 2011 dalla corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
udita nella pubblica udienza del 2 ottobre 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile il difensore avv. Rossetti Michele. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3 febbraio 2011 la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermò la sentenza emessa il 31 marzo 2010 dal tribunale di Taranto, che aveva dichiarato M.F. e B.A. colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, nn. 1 e 2, e comma 2, in danno dei quattro figli della sorella del primo, ed aveva condannato il M. alla pena di anni 13 di reclusione ed il B. alla pena di anni 16 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore delle parti civili.
Il M. ed il B. propongono personalmente distinti, ma identici, ricorsi per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; manifesta illogicità della motivazione. Ricordano che avevano impugnato la decisione del giudice di primo grado con cui era stata rigettata la loro richiesta probatoria di acquisire il certificato penale di M.V.M. e di disporre perizia medico psichiatrica sui quattro fratelli persone offese. La corte d'appello ha respinto questo motivo di impugnazione con una motivazione incomprensibile e comunque del tutto generica, essendosi limitata ad affermare che le prove richieste erano inutili, ma senza specificarne le ragioni. In realtà, l'acquisizione del certificato penale serviva a valutare l'attendibilità della teste. Quanto alla perizia, erroneamente la corte d'appello ha affermato che la stessa era inutile stante la presenza delle relazioni delle comunità nelle quali i minori erano stati ospitati, senza considerare le profonde differenze tra una libera valutazione di natura psicologica ed una perizia psichiatrica con cui il perito deve rispondere agli specifici quesiti del giudice. La perizia era indispensabile, stante le condizioni dei minori, che la stessa sentenza impugnata riconosce avere vissuto in un contesto familiare disturbato. La corte d'appello ha illogicamente ritenuto irrilevante la perizia perché non vi sarebbe stata insufficienza probatoria, mentre era la stessa valutazione delle prove che doveva essere effettuata con l'ausilio di una perizia scientifica. Altrettanto illogicamente ha affermato, da un lato, che i minori, secondo gli educatori, dovevano essere allontanati dalla famiglia e, dall'altro lato, che i comportamenti antisociali degli stessi erano peggiorati pur in costanza del ricovero in comunità. La corte ha parlato di profili comportamentali disturbati, il che appunto dimostrava la necessità di una perizia medica.
Il comportamento disturbato può infatti avere la cause più varie, sicché il ricondurlo a presunti abusi deve essere scientificamente provato e non intuitivamente desunto.
2) manifesta illogicità della motivazione in ordine al comportamento dei minori che si ritengono abusati nei confronti dei medesimi imputati. È invero illogico ritenere che un bambino preferisca la compagnia di due aguzzini alla propria casa, dove vi poteva essere miseria ma non si erano mai perpetrate violenze sui minori. Nè è immaginabile che in cambio di qualche ora di svago i bambini sopportassero le atrocità di cui si parla nel processo. È manifestamente illogico affermare che R. aveva iniziato a parlare perché si sentiva più sicura dopo aver iniziato una relazione sentimentale con un ragazzo, mentre dagli atti emerge che la reazione della ragazza fu provocata dalla decisione della madre di farla sottoporre a visita ginecologica. Contraddittoriamente la corte ha ritenuto che la nonna di R. mentiva quando riferiva che la PO era dedita alla menzogna, e poi ha dato ragione agli educatori quando sostenevano la stessa cosa. È manifestamente illogico ritenere che i minori, abusati, umiliati, malridotti fisicamente da violenza belluina ai loro danni, provassero poi affetto per il loro aguzzini. In realtà, la stessa corte ammette che i minori versavano in stato di abbandono e questo spiega una serie di comportamenti, che illogicamente si sono invece ricondotti a presunti abusi. È illogico ed incredibile ritenere che i minori non avessero mai parlato tra di loro delle violenze subite, nonostante sia emerso che i minori erano ospitati dagli imputati a coppie e che i due gemelli vivevano un rapporto simbiotico che li induceva addirittura a dormire abbracciati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, scritta a mano, è in alcune parti incomprensibile e, per queste parti, la motivazione deve considerarsi mancante. Per il resto la motivazione è manifestamente illogica e incompleta, basata sulla presupposizione che i fatti contestati agli imputati siano veri senza aver espletato il dovuto compito di piena revisio prioris instantiae nei limiti del devoluto, attraverso un nuovo esame nel merito ed una approfondita nuova valu- tazione degli elementi e circostanze specificati nei motivi di appello. La motivazione, in sostanza, si risolve per la gran parte in una serie di affermazioni apodittiche e congetturali, senza alcuna indicazione degli elementi probatori su cui si fondano. È innanzitutto fondato (il che già sarebbe in questa sede decisivo) il primo motivo con il quale si censura il rigetto del motivo di appello con il quale si censurava il mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado delle due richieste istruttorie consistenti nella acquisizione del certificato penale di M.V.M. , madre dei bambini ed anch'ella persona offesa in questo giudizio, nonché nell'espletamento di una perizia medico psichiatrica o psicologica sulla personalità dei quattro bambini al fine di valutare la loro capacità a testimoniare e l'attendibilità dei loro racconti.
Preliminarmente, deve osservarsi che nella specie non viene in rilievo l'art. 603 c.p.p. ed il principio che la rinnovazione in appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione di assoluta necessità della prova. Questa disposizione riguarda soltanto l'ipotesi in cui una parte abbia richiesto in appello la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado ovvero l'assunzione di nuove prove. Nel caso in esame, invece, gli imputati con gli atti di appello avevano eccepito la illegittimità della statuizione con la quale il giudice di primo grado non aveva ammesso le prove tempestivamente e ritualmente richieste dalle difese. Il principio applicabile al caso, pertanto, è quello ben diverso, secondo cui "Il diritto alla prova contraria - garantito all'imputato dall'art. 495 c.p.p., comma 2, in conformità all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente anche dall'art. 111 Cost., comma 3, - può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti. Ne deriva che il giudice d'appello, cui sia dedotta la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 c.p.p. (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603 c.p.p., in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado" (Sez. 5, 9.5.2004, n. 26885 , Spinelli, m. 229883; Sez. 6, 10.10.2006, n. 761/07, Randazzo, m. 235598; Sez. 3, 18.7.2012, Cavotta). Quanto alla acquisizione del certificato penale, la corte d'appello ha apoditticamente affermato che la stessa sarebbe stata evidentemente inutile, senza però spiegare le ragioni di questa pretesa inutilità ai fini del decidere. Al contrario, era palese che la richiesta acquisizione aveva la finalità di fornire al giudicante ulteriori elementi di valutazione sulla personalità e sulla attendibilità della teste-persona offesa.
Ancora più apodittica e comunque manifestamente illogica è la motivazione nella parte in cui definisce inutile la richiesta di perizia psichiatrica sui minori, pur ricordando che le stesse relazioni delle comunità parlavano di "contesto familiare disturbato", dell'origine familiare delle ragioni del loro disagio, di una famiglia dalla quale i minori dovevano essere protetti, di "profili comportamentali disturbati" in quanto i minori vivevano in stato di abbandono. Dalle stesse parole della sentenza impugnata, quindi, emergeva l'opportunità, se non la necessità, di una perizia medico psichiatrica o psicologica per accertare la capacità dei minori di rendere consapevole testimonianza e per valutare l'attendibilità delle loro dichiarazioni. È appena il caso di ricordare che la perizia ben avrebbe potuto essere disposta anche dalla corte d'appello nonostante il tempo trascorso, nel qual caso avrebbe potuto svolgersi per lo meno sugli elementi già raccolti nel processo.
È vero che la perizia in genere non è un mezzo di prova. Ma nella specie si trattava di valutare la capacità di testimoniare di bambini di tenera età che, secondo l'accusa, sarebbero stati sottoposti ad abusi sessuali. La corte d'appello ha ritenuto che la perizia sarebbe stata inutile perché agli atti si trovava già la valutazione di tipo psicologico compiuta dagli operatori della struttura. Questa affermazione è però manifestamente illogica ed erronea perché una cosa sono le valutazioni psicologiche compiute informalmente all'interno della comunità (delle quali peraltro non si dice e non si sa se siano state videoregistrate, se siano state effettuate da soggetti muniti della necessaria competenza, se e quali protocolli scientifici siano stati seguiti, quali siano stati i criteri di valutazione) e ben altra cosa è una perizia medica disposta dal giudice e da svolgersi secondo rigidi e ormai riconosciuti protocolli scientifici.
Le prime non possano certamente avere lo stesso valore dimostrativo della seconda.
Ciò è stato ripetute volte ricordato da questa Corte, la quale, tra l'altro, ha affermato che "La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore - parte offesa - in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame: dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto;
della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna" (sez. 3, 3.7.1997, n. 8962 , Ruggeri, m. 208447); o che "... la credibilità di un bambino deve essere esaminata in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, la sua attitudine a testimoniare - che coinvolge la capacità di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle -, le sue condizioni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno ed alle dinamiche familiari, nonché i processi di rielaborazione cognitiva delle vicende vissute, processi tanto più limitati quanto più il bambino è in tenera età" (Sez. 3, 6.4.2004, n. 23278 , Di Donna, m. 229421); o che "In tema di reati contro la libertà sessuale, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessa, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno" (Sez. 3, 10.4.2008, n. 20568 , Gruden, m. 239879); o che "In tema di reati sessuali su minori in tenera età, è illegittimo, per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, il rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica in contraddittorio, al fine di accertare l'aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del minore" (Sez. 3, 23.2.2001, n. 26692 , B., m. 250629). È vero che, però, è stato anche affermato che "In tema di reati sessuali nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta, non è tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell'attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità" (Sez. 3, 24.10.2011, n. 38211 , C, m. 251381) e che "Non determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sè, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia" (Sez. 3, 16.12.2010, n. 15157 del 2011, F., m. 249898).
Ciò però significa solo che quando la capacità a testimoniare e l'attendibilità del bambino non sia stata accertata attraverso una perizia o quando questa non sia stata svolta col rispetto di protocolli generalmente riconosciuti ed approvati dalle rispettive comunità scientifiche, allora la valutazione sulle dette capacità ed attendibilità deve necessariamente fondarsi su altri oggettivi e sicuri elementi di prova o di riscontro ed è onere del giudice dare di ciò adeguata e puntuale motivazione.
Nel caso in esame, invece, questa motivazione manca completamente e la sentenza si basa su argomentazioni irrilevanti o manifestamente illogiche. Così, la sentenza impugnata ritiene che la perizia sarebbe inutile perché nella specie non sarebbe ravvisabile una "insufficienza probatoria". Sennonché, esattamente la difesa rileva che di sufficienza probatoria potrebbe semmai parlarsi qualora una perizia medica fosse stata effettuata, ma ciò non è avvenuto. La sentenza poi afferma, da un lato, che i bambini, a parere degli educatori, dovevano essere allontanati dalla famiglia perché era lì che il loro malessere era quotidianamente alimentato e, dall'altro lato, che i comportamenti antisociali dei bambini erano continuati, ed anzi peggiorati, pur dopo l'inizio di un regime residenziale presso le strutture. Dal che deriva l'illogicità dell'altra affermazione posta a base del diniego della perizia, e cioè che "è "in famiglia" e non all'interno della personalità dei minori che le relazioni colgono le ragioni del loro disagio". E difatti, o le plurime valutazioni degli operatori che denunciano un progressivo peggioramento delle condizioni comportamentali dei fratellini sono errate oppure è infondato l'assunto di una normalità psicologica degli stessi.
La sentenza impugnata parla anche di "profili comportamentali disturbati" (il che sarebbe stato di per sè decisivo in ordine alla necessità di disporre perizia medica) per dedurae invece apoditticamente e contraddittoriamente che ciò "è "normale" per quattro minori che vivono in stato di abbandono da parte della famiglia ed è peraltro condizione congruente al perverso legame emotivo al quale sono stati costretti dagli abusi loro inferti". Giustamente i ricorrenti rilevano che il comportamento disturbato può avere l'eziologia più varia, ma il processo compiuto per ricondurre l'effetto (disturbo) alla causa (abusi) deve essere scientificamente provato e non intuitivamente desunto. Del resto, questa Corte ha plurime volte affermato il principio che "In tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere che i sintomi siano la prova dell'abuso e che quest'ultimo sia la spiegazione dei sintomi (cosiddetto ragionamento circolare), in quanto non è consentito da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza. (Fattispecie nella quale la prova indiziaria dei presunti abusi in danno di minori risultava costituita, oltre che dalle dichiarazioni dei genitori, da due certificati medici di equivoca interpretazione quanto alle potenziali tracce degli abusi o perché compatibili con una patologia congenita ovvero perché non necessariamente riferibili adatti di natura sessuale)" (Sez. 3, 18.9.2007, n. 37147 , Scancarello, m. 237555).
La sentenza impugnata poi si avventura in ipotesi e congetture del tutto apodittiche ed inconsistenti senza una base fattuale ed un valido supporto scientifico, come quando afferma che il silenzio serbato per anni dai bambini sugli abusi patiti troverebbe spiegazione nei profili comportamentali disturbati e nel timore di essere istituzionalizzati col conseguente venir meno di quelle uscite e quelle passeggiate che facevano con i due imputati prima degli abusi;
o quando afferma che R. aveva trovato la forza di esternare gli abusi dopo avere iniziato una relazione sentimentale con un ragazzo, fatto questo emotivamente rassicurante e liberatorio;
o quando parla di "catarsi" di R. che avrebbe costituito stimolo a dischiudersi per i fratelli più piccoli;
o quando sostiene che i minori avevano assoluto bisogno delle distrazioni e dell'apparente affettuosità che lo zio elargiva loro e che ne erano positivamente coinvolti;
o quando afferma che i fratelli non avevano mai parlato degli abusi tra di loro per la vergogna, per la paura di non uscire dall'istituto, per non arrecare danno allo zio che li aveva sempre aiutati, per non fare allontanare lo zio e non fare soffrire la madre.
La sentenza impugnata contiene anche una serie di affermazioni non solo congetturali e prive di qualsiasi base fattuale, ma anche manifestamente illogiche. Così, la sentenza parla di timore dei bambini "di finire istituzionalizzati in mancanza, pure, di quelle uscite, di quelle passeggiate cui li conducevano i due imputati prima di abusare di loro", senza dare una spiegazione logica all'ipotesi che un bambino preferisca la compagnia di due aguzzini alla propria casa, che è stata dipinta come luogo di miseria materiale e culturale, ma non come luogo in cui si perpetrassero violenze sui minori, e che i bambini fossero disposti a sopportare le atrocità di cui si parla in cambio di qualche ora di svago.
La sentenza poi sostiene apoditticamente che "il tutto è coerente con la forza che assume R. dopo che ha iniziato una relazione sentimentale con un ragazzo, fatto rassicurante e liberatorio, per il quale il diverbio con la madre, lungi dall'essere una genesi "bizzarra" delle sue accuse, è solo l'occasione, questa come un'altra, per potersi aprire", ma omette di prendere in esame la tesi della difesa secondo cui, invece, la reazione di R. era stata scatenata proprio dalla minaccia da parte della madre di farla sottoporre a visita ginecologica e che proprio a seguito di questa minaccia R. aveva iniziato il racconto.
La sentenza poi afferma che la nonna di R. mentiva quando aveva testimoniato che la PO era bugiarda, ma poi ricorda che gli educatori avevano sostenuto la medesima cosa. Giustamente quindi la difesa eccepisce che è manifestamente illogico sostenere che due versioni sovrapponibili potevano portare a due risultati logici diversi solo perché provenienti da soggetti diversi. Ugualmente manifestamente illogica e priva di ogni base fattuale è la giustificazione ipotizzata per il fatto che i minori non avevano mai parlato tra di loro degli abusi che subivano, immaginando in sostanza una sorta di personalità sdoppiata, ossia che minori abusati, umiliati, malridotti fisicamente provassero perfino affetto verso chi li angariava e senza invece tenere assolutamente conto dell'accertato loro stato di abbandono da parte della famiglia. Del resto la sentenza impugnata, nell'ipotizzare una spiegazione al silenzio dei minori, anche fra di loro, neppure tiene conto della circostanza che i fratellini venivano ospitati dagli imputati a coppie e che dalle sentenze di merito emerge che i due gemelli vivevano un rapporto simbiotico, che li induceva anche a dormire abbracciati.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Lecce.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013