CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14981 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 05/09/2022 del Tribunale di Roma, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; tr.144.9udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, EN EC, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi per l'indagato l'avv. Claudio Mazzoni e l'avv. Olga Durante, per delega dell'avv. Vincenzo Cantafio, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi e dei motivi aggiunti RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di GI RO avverso l'ordinanza del 21 luglio 2022 con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri gli aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per i reati degli art. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14981 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/12/2022 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Vincenzo Cantafio, sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e la violazione di norme processuali perché il Tribunale del riesame aveva avallato acriticamente la decisione dei GIP che non aveva compiuto alcun vaglio della posizione del RO né con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza né con riferimento alle esigenze cautelar'. Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza nonché la violazione dell'art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio. Sottopone a specifica censura alcune parti dell'ordinanza, quella relativa alle celle agganciate per cui era stata operata una doppia presunzione, quella relativa all'inizio e al contenuto dei contatti con la Medical Trade S.r.l., quella relativa ai rapporti commerciali con i clienti, quella relativa ai rapporti con UC D'Orazi, neanche indagato nel presente procedimento. Sostiene la sua assoluta estraneità ai reati ascritti. Censura altresì la ricostruzione dell'elemento soggettivo, perché il Tribunale del riesame avrebbe basato il proprio ragionamento su una circostanza travisata: che la Pharmacentro S.r.l. fosse stata amministratore della D.P. Farma S.r.l. dal 5 marzo 2012 al 25 novembre 2015, laddove era stata costituita in data successiva, il 28 ottobre 2020, circostanza idonea a disarticolare l'intero percorso argomentativo seguito dai Giudici della cautela. Con il terzo deduce la violazione di norme processuali, non sussistendo le esigenze cautelari. 3. Il co-difensore, avv. Claudio Mazzoni, presenta una memoria recante cinque motivi aggiunti. Con il primo lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza, perché il Pubblico ministero non aveva precisato se l'inesistenza delle fatture fosse oggettiva o soggettiva e perché aveva contestato in modo contraddittorio l'evasione delle imposte. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché il Tribunale del riesame aveva ritenuto contraddittoriamente esistente sia l'inesistenza soggettiva che oggettiva delle fatture, in contrasto altresì con il meccanismo della cosiddetta frode carosello e con la natura, secondo l'accusa, della Medical Trade S.r.l., di società cartiera interposta. Con il terzo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al suo ruolo di co-amministratore di fatto della Medical Trade S.r.l. Con il quarto eccepisce il vizio di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza. Con il quinto lamenta il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. 2 4. L'avv. Cantafio presenta poi una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale nella quale ribadisce le difese già espletate. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, l'ordinanza genetica è priva della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati nei confronti del ricorrente. Va ricordato che, già prima della modifica normativa del 2015, la giurisprudenza aveva affermato che il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non operava nel caso di ordinanza che si fosse limitata a una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato e che mancasse totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Mazza, Rv. 253247 - 01). Il giudice emittente l'ordinanza cautelare è tenuto, dopo l'esposizione dei fatti, all'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato. In altri termini, deve dire perché gli elementi di fatto emersi concretizzino, a carico dell'indagato, i gravi indizi di colpevolezza. Deve cioè motivare il perché gli elementi di fatto porteranno - con elevata probabilità -, secondo un giudizio allo stato degli atti, alla condanna dell'indagato. La motivazione deve dunque concernere la condotta, nei suoi aspetti relativi all'elemento oggettivo, soggettivo ed al nesso di causalità e, in caso di concorso di persone del reato, deve necessariamente individuare le condotte tipiche e quelle atìpiche, ma causalmente rilevanti rispetto alla condotta tipica, con l'analisi dei relativi profili soggettivi. La giurisprudenza ha affermato che, al fine di sindacare se il provvedimento coercitivo sia corredato o meno di un'autonoma valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, è necessario verificare che siano esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare. Siffatti criteri devono essere osservati sia con riferimento alle singole posizioni cautelari e sia con riferimento alle singole «imputazioni cautelari», fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di «paraimputazioni» descrittive di fatti commessi con 3 modalità «seriali», non è necessario che il giudice ripeta continuamente le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché dal contesto del provvedimento risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (così in motivazione Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350 - 01). Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari ha effettuato tale esposizione esclusivamente mediante il richiamo agli atti di polizia giudiziaria ed alla sintesi effettuata dal Pubblico ministero nella richiesta. Il Tribunale del riesame, a sua volta, si è limitato a ritenere sufficiente la descrizione del meccanismo fraudolento, senza alcun vaglio critico del compendio indiziario. Dalla lettura dell'ordinanza genetica risulta che, dopo i capi di imputazione, in cui non sono specificamente descritte le condotte che gli indagati avrebbero commesso, ma solo le qualità (al ricorrente è contestata quella di co-amministratore di fatto della Medical Trade S.r.l.), il Giudice per le indagini preliminari ha con formula di stile affermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ripetendo le imputazioni e senza esplicitare il percorso logico-razionale seguito. Va poi osservato che la motivazione per relationem è stata effettuata solo con riferimento alla ricostruzione del fatto, non rispetto alla parte valutativa, come risulta chiaramente dal testo dell'ordinanza. È dunque erroneo anche il riferimento effettuato nell'ordinanza impugnata alla sussistenza di una motivazione per relationem. Dopo tale parte, il Giudice per le indagini preliminari ha genericamente descritto il meccanismo fraudolento della Medical Trade S.r.l. L'unico passaggio concernente il ricorrente è a pag. 13 in cui si afferma, con motivazione apparente ed apodittica che «Gli ideatori e finanziatori dell'illecita attività sono stati identificati nei fratelli RA RL e NO, con l'ausilio di Di GI OS (alias RA) e di TT AN (alias ZA e/o RT Grimaldi) nonché degli intermediari IA EN PA e RO Pierpaolo. Orbene, l'assenza di motivazione sulla gravità indiziaria deriva dalla totale mancanza di indicazioni su quali condotte abbia posto in essere il RO, per quali ragioni egli abbia concorso con gli altri indagati, perché debba essere qualificato quale co-amministratore di fatto, perché sia dimostrato l'elemento soggettivo dei vari reati contestati;
non risulta neanche indicato se egli abbia posto in essere la condotta tipica o un contributo, morale o materiale, efficace causalmente per la commissione dei tre diversi reati contestati. 4 6. Il ricorso poi è fondato anche quanto alla mancanza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in violazione degli art. 274 e 292 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866 - 01, relativamente al presupposto della specificità, richiamando la sentenza della sez. 2, n. 6480 del 21/11/1997, dep. 1998, Accardo, Rv. 210595, hanno affermato i due seguenti principi di diritto: «In tema di misure cautelari personali, le esigenze connesse alla tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione dei delitti indicati nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell'ipotesi in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali. Ne deriva che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali» e «In caso di contestazione relativa a reato associativo, la motivazione del provvedimento cautelare non può essere cumulativamente riferita ad una pluralità di soggetti, ma deve essere specificamente riferita a ogni singola persona, essendo il contributo dei singoli partecipanti al sodalizio, di norma, diversificato e essendo comunque differenti la pericolosità e la capacità criminale dei medesimi». Tali principi devono ribadirsi e sono oggi ulteriormente rafforzati dalle modifiche apportate dalla legge 47 del 2015 all'art. 292 cod. proc. pen. sull'obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare. Secondo la citata sentenza Sabounjian, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti. 5 Nell'ordinanza genetica il Giudice si è limitato a scrivere a pag. 21: «ritenuto poi evidente che tutti gli indagati erano ben consapevoli di collaborare alla realizzazione del sistema frodatorio sopra descritto, e dunque di evadere il Fisco, e che lo stesso appare congegnato in maniera tale da poter essere replicato all'infinito, con la costituzione/coinvolgimento di nuove società; ritenuto, di conseguenza, ricorrere il concreto ed attuale pericolo che gli indagati - molti dei quali pluripregiudicati - commettano altri delitti della stessa specie di quelli per cui si procede nell'immediato futuro», motivazione all'evidenza assente sotto il profilo delle specifiche esigenze cautelari, perché si fonda sulla sussistenza del «sistema» senza, però, che sia stata preceduta dalla valutazione della condotta posta in essere dall'indagato e quindi anche della consapevolezza della sua adesione al «sistema». Inoltre accomuna posizioni tra loro differenti, diversi essendo i ruoli rivestiti, secondo l'imputazione, dai singoli indagati. 7. La nullità dell'ordinanza genetica preclude una qualsivoglia "sanatoria" motivazionale del Tribunale del riesame. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata senza rinvio sia l'ordinanza genetica del GIP sia quella impugnata del Tribunale del riesame. Ciò comporta l'immediata dichiarazione d'inefficacia della misura coercitiva applicata a GI RO dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa in data 21 luglio 2022 dal GIP del Tribunale di Velletri nei confronti di RO GI limitatamente alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Dichiara la perdita di efficacia della predetta misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 21/12/2022.
uditi per l'indagato l'avv. Claudio Mazzoni e l'avv. Olga Durante, per delega dell'avv. Vincenzo Cantafio, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi e dei motivi aggiunti RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di GI RO avverso l'ordinanza del 21 luglio 2022 con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri gli aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per i reati degli art. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14981 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/12/2022 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Vincenzo Cantafio, sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e la violazione di norme processuali perché il Tribunale del riesame aveva avallato acriticamente la decisione dei GIP che non aveva compiuto alcun vaglio della posizione del RO né con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza né con riferimento alle esigenze cautelar'. Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza nonché la violazione dell'art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio. Sottopone a specifica censura alcune parti dell'ordinanza, quella relativa alle celle agganciate per cui era stata operata una doppia presunzione, quella relativa all'inizio e al contenuto dei contatti con la Medical Trade S.r.l., quella relativa ai rapporti commerciali con i clienti, quella relativa ai rapporti con UC D'Orazi, neanche indagato nel presente procedimento. Sostiene la sua assoluta estraneità ai reati ascritti. Censura altresì la ricostruzione dell'elemento soggettivo, perché il Tribunale del riesame avrebbe basato il proprio ragionamento su una circostanza travisata: che la Pharmacentro S.r.l. fosse stata amministratore della D.P. Farma S.r.l. dal 5 marzo 2012 al 25 novembre 2015, laddove era stata costituita in data successiva, il 28 ottobre 2020, circostanza idonea a disarticolare l'intero percorso argomentativo seguito dai Giudici della cautela. Con il terzo deduce la violazione di norme processuali, non sussistendo le esigenze cautelari. 3. Il co-difensore, avv. Claudio Mazzoni, presenta una memoria recante cinque motivi aggiunti. Con il primo lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza, perché il Pubblico ministero non aveva precisato se l'inesistenza delle fatture fosse oggettiva o soggettiva e perché aveva contestato in modo contraddittorio l'evasione delle imposte. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché il Tribunale del riesame aveva ritenuto contraddittoriamente esistente sia l'inesistenza soggettiva che oggettiva delle fatture, in contrasto altresì con il meccanismo della cosiddetta frode carosello e con la natura, secondo l'accusa, della Medical Trade S.r.l., di società cartiera interposta. Con il terzo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al suo ruolo di co-amministratore di fatto della Medical Trade S.r.l. Con il quarto eccepisce il vizio di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza. Con il quinto lamenta il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. 2 4. L'avv. Cantafio presenta poi una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale nella quale ribadisce le difese già espletate. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, l'ordinanza genetica è priva della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati nei confronti del ricorrente. Va ricordato che, già prima della modifica normativa del 2015, la giurisprudenza aveva affermato che il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non operava nel caso di ordinanza che si fosse limitata a una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato e che mancasse totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Mazza, Rv. 253247 - 01). Il giudice emittente l'ordinanza cautelare è tenuto, dopo l'esposizione dei fatti, all'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato. In altri termini, deve dire perché gli elementi di fatto emersi concretizzino, a carico dell'indagato, i gravi indizi di colpevolezza. Deve cioè motivare il perché gli elementi di fatto porteranno - con elevata probabilità -, secondo un giudizio allo stato degli atti, alla condanna dell'indagato. La motivazione deve dunque concernere la condotta, nei suoi aspetti relativi all'elemento oggettivo, soggettivo ed al nesso di causalità e, in caso di concorso di persone del reato, deve necessariamente individuare le condotte tipiche e quelle atìpiche, ma causalmente rilevanti rispetto alla condotta tipica, con l'analisi dei relativi profili soggettivi. La giurisprudenza ha affermato che, al fine di sindacare se il provvedimento coercitivo sia corredato o meno di un'autonoma valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, è necessario verificare che siano esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare. Siffatti criteri devono essere osservati sia con riferimento alle singole posizioni cautelari e sia con riferimento alle singole «imputazioni cautelari», fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di «paraimputazioni» descrittive di fatti commessi con 3 modalità «seriali», non è necessario che il giudice ripeta continuamente le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché dal contesto del provvedimento risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (così in motivazione Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350 - 01). Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari ha effettuato tale esposizione esclusivamente mediante il richiamo agli atti di polizia giudiziaria ed alla sintesi effettuata dal Pubblico ministero nella richiesta. Il Tribunale del riesame, a sua volta, si è limitato a ritenere sufficiente la descrizione del meccanismo fraudolento, senza alcun vaglio critico del compendio indiziario. Dalla lettura dell'ordinanza genetica risulta che, dopo i capi di imputazione, in cui non sono specificamente descritte le condotte che gli indagati avrebbero commesso, ma solo le qualità (al ricorrente è contestata quella di co-amministratore di fatto della Medical Trade S.r.l.), il Giudice per le indagini preliminari ha con formula di stile affermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ripetendo le imputazioni e senza esplicitare il percorso logico-razionale seguito. Va poi osservato che la motivazione per relationem è stata effettuata solo con riferimento alla ricostruzione del fatto, non rispetto alla parte valutativa, come risulta chiaramente dal testo dell'ordinanza. È dunque erroneo anche il riferimento effettuato nell'ordinanza impugnata alla sussistenza di una motivazione per relationem. Dopo tale parte, il Giudice per le indagini preliminari ha genericamente descritto il meccanismo fraudolento della Medical Trade S.r.l. L'unico passaggio concernente il ricorrente è a pag. 13 in cui si afferma, con motivazione apparente ed apodittica che «Gli ideatori e finanziatori dell'illecita attività sono stati identificati nei fratelli RA RL e NO, con l'ausilio di Di GI OS (alias RA) e di TT AN (alias ZA e/o RT Grimaldi) nonché degli intermediari IA EN PA e RO Pierpaolo. Orbene, l'assenza di motivazione sulla gravità indiziaria deriva dalla totale mancanza di indicazioni su quali condotte abbia posto in essere il RO, per quali ragioni egli abbia concorso con gli altri indagati, perché debba essere qualificato quale co-amministratore di fatto, perché sia dimostrato l'elemento soggettivo dei vari reati contestati;
non risulta neanche indicato se egli abbia posto in essere la condotta tipica o un contributo, morale o materiale, efficace causalmente per la commissione dei tre diversi reati contestati. 4 6. Il ricorso poi è fondato anche quanto alla mancanza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in violazione degli art. 274 e 292 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866 - 01, relativamente al presupposto della specificità, richiamando la sentenza della sez. 2, n. 6480 del 21/11/1997, dep. 1998, Accardo, Rv. 210595, hanno affermato i due seguenti principi di diritto: «In tema di misure cautelari personali, le esigenze connesse alla tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione dei delitti indicati nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell'ipotesi in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali. Ne deriva che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali» e «In caso di contestazione relativa a reato associativo, la motivazione del provvedimento cautelare non può essere cumulativamente riferita ad una pluralità di soggetti, ma deve essere specificamente riferita a ogni singola persona, essendo il contributo dei singoli partecipanti al sodalizio, di norma, diversificato e essendo comunque differenti la pericolosità e la capacità criminale dei medesimi». Tali principi devono ribadirsi e sono oggi ulteriormente rafforzati dalle modifiche apportate dalla legge 47 del 2015 all'art. 292 cod. proc. pen. sull'obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare. Secondo la citata sentenza Sabounjian, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti. 5 Nell'ordinanza genetica il Giudice si è limitato a scrivere a pag. 21: «ritenuto poi evidente che tutti gli indagati erano ben consapevoli di collaborare alla realizzazione del sistema frodatorio sopra descritto, e dunque di evadere il Fisco, e che lo stesso appare congegnato in maniera tale da poter essere replicato all'infinito, con la costituzione/coinvolgimento di nuove società; ritenuto, di conseguenza, ricorrere il concreto ed attuale pericolo che gli indagati - molti dei quali pluripregiudicati - commettano altri delitti della stessa specie di quelli per cui si procede nell'immediato futuro», motivazione all'evidenza assente sotto il profilo delle specifiche esigenze cautelari, perché si fonda sulla sussistenza del «sistema» senza, però, che sia stata preceduta dalla valutazione della condotta posta in essere dall'indagato e quindi anche della consapevolezza della sua adesione al «sistema». Inoltre accomuna posizioni tra loro differenti, diversi essendo i ruoli rivestiti, secondo l'imputazione, dai singoli indagati. 7. La nullità dell'ordinanza genetica preclude una qualsivoglia "sanatoria" motivazionale del Tribunale del riesame. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata senza rinvio sia l'ordinanza genetica del GIP sia quella impugnata del Tribunale del riesame. Ciò comporta l'immediata dichiarazione d'inefficacia della misura coercitiva applicata a GI RO dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa in data 21 luglio 2022 dal GIP del Tribunale di Velletri nei confronti di RO GI limitatamente alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Dichiara la perdita di efficacia della predetta misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 21/12/2022.