CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/08/2023, n. 34172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34172 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN NA ANASS nato il [...] avverso la sentenza del 10/02/2022 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34172 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2022, il Giudice di pace di Rovigo ha dichiarato AN EN NA colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in data 1° maggio 2021, condannandolo alla pena di 10.000,00 euro di multa. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione dell'art. 103, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, per non avere il Giudice disposto la sospensione del processo in pendenza del procedimento per la sanatoria della condizione di irregolarità sul territorio nazionale, di cui era stata data prova documentale. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. La difesa, in sede di dibattimento, aveva documentato, ai fini della concessione della sospensione del processo ai sensi dell'art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, l'avvenuta presentazione, in data 14 giugno 2020, della richiesta di emersione di lavoro subordinato. Il Giudice di pace ha, però, considerato la domanda di emersione irrilevante, in quanto, alla data della inottemperanza all'ordine di respingimento del Questore di Taranto, emesso il 21 ottobre 2017, non era stata presentata alcuna domanda di emersione. L'assunto è erroneo. 2.1. La disposizione invocata dall'imputato stabilisce, per quanto qui rileva, che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni». Nessuna rilevanza assume, pertanto, la distanza cronologica tra la data dell'ordine questorile di allontanamento e la presentazione dell'istanza di sanatoria. Alla luce dell'intera disciplina dettata dall'art. 103 cit., possono beneficiare della sanatoria tutti i cittadini stranieri che siano stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, senza che abbiano abbandonato il territorio nazionale da tale data, ovvero 2 6) abbiano soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, se comprovano di aver svolto attività lavorativa, in data antecedente al 31 ottobre 2019, nei settori espressamente indicati. Sono esclusi coloro che si trovano nelle condizioni previste dal successivo comma 10 ovvero gli stranieri che: a) siano stati colpiti da un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 3 del d.I., 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni;
b) risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio nazionale;
c) risultino condannati anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei reati indicati al comma 10, lettera c) del citato art. 103; d) siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o dei Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, tenendo conto nella valutazione della pericolosità anche di eventuali condanne, anche non definitive, comprese quelle di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per uno dei reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen. 2.2. Non vi è, pertanto, alcuna ragione per escludere dai beneficiari della sanatoria e, per quanto d'interesse in questa sede, dell'istituto processuale della sospensione del procedimento penale, gli stranieri che, in presenza delle citate condizioni, dopo l'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, siano rimasti nel territorio nazionale, rimanendovi per un lungo periodo (in termini conformi, v. Sez. 1, n. 12956 del 17/2/2023, Gaspar Palacios, n.m.; Sez. 1, n. 5358 del 6/10/2022, Kuqja, n.m.; Sez. 1, n. 44603 dell'11/10/2022, Goncalves, n.m.; Sez. 1, n. 43377 del 13/9/2022, Oukabli, n.m.; Sez. 1, n. 38765 del 19/5/2022, Kolaj, n.m.; Sez. 1, n. 19891 del 3/5/2022, Zoukri, n.m.). A ben vedere, essi costituiscono la platea più numerosa degli aventi diritto alla sanatoria. 2.3. Del resto, giova rammentare che già in passato, in relazione ad analoga disposizione (art.
1-ter, comma 8, d.l. 10 luglio 2009, n. 78), dettata per disciplinare la pendenza di procedimenti penali nelle more della definizione di procedure per la sanatoria di rapporti di lavoro irregolari e avente medesimo contenuto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che «l'avvio della procedura amministrativa di emersione del lavoro irregolare, prevista dall'art. 1-ter, comma 8, d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, comporta la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti determinate violazioni relative all'immigrazione, in particolare il reato di illegale trattenimento in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, 3 (/) sospensione che opera in ogni stato e grado, fino a quando non si sia formato il giudicato» (Sez. 1, n. 39257 del 13/10/2010, Ayad, Rv. 248830). 3. Va, dunque, pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Rovigo, in diversa persona fisica (art. 623, lett. d), cod. proc. pen.). Il giudice di rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, dovrà esaminare la questione relativa alla pendenza di procedimento di sanatoria, ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, e alla conseguente sospensione del presente procedimento penale, adeguandosi ai principi ed ai rilievi di cui alla parte motiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Rovigo, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr siden e
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34172 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2022, il Giudice di pace di Rovigo ha dichiarato AN EN NA colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in data 1° maggio 2021, condannandolo alla pena di 10.000,00 euro di multa. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione dell'art. 103, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, per non avere il Giudice disposto la sospensione del processo in pendenza del procedimento per la sanatoria della condizione di irregolarità sul territorio nazionale, di cui era stata data prova documentale. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. La difesa, in sede di dibattimento, aveva documentato, ai fini della concessione della sospensione del processo ai sensi dell'art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, l'avvenuta presentazione, in data 14 giugno 2020, della richiesta di emersione di lavoro subordinato. Il Giudice di pace ha, però, considerato la domanda di emersione irrilevante, in quanto, alla data della inottemperanza all'ordine di respingimento del Questore di Taranto, emesso il 21 ottobre 2017, non era stata presentata alcuna domanda di emersione. L'assunto è erroneo. 2.1. La disposizione invocata dall'imputato stabilisce, per quanto qui rileva, che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni». Nessuna rilevanza assume, pertanto, la distanza cronologica tra la data dell'ordine questorile di allontanamento e la presentazione dell'istanza di sanatoria. Alla luce dell'intera disciplina dettata dall'art. 103 cit., possono beneficiare della sanatoria tutti i cittadini stranieri che siano stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, senza che abbiano abbandonato il territorio nazionale da tale data, ovvero 2 6) abbiano soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, se comprovano di aver svolto attività lavorativa, in data antecedente al 31 ottobre 2019, nei settori espressamente indicati. Sono esclusi coloro che si trovano nelle condizioni previste dal successivo comma 10 ovvero gli stranieri che: a) siano stati colpiti da un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 3 del d.I., 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni;
b) risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio nazionale;
c) risultino condannati anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei reati indicati al comma 10, lettera c) del citato art. 103; d) siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o dei Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, tenendo conto nella valutazione della pericolosità anche di eventuali condanne, anche non definitive, comprese quelle di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per uno dei reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen. 2.2. Non vi è, pertanto, alcuna ragione per escludere dai beneficiari della sanatoria e, per quanto d'interesse in questa sede, dell'istituto processuale della sospensione del procedimento penale, gli stranieri che, in presenza delle citate condizioni, dopo l'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, siano rimasti nel territorio nazionale, rimanendovi per un lungo periodo (in termini conformi, v. Sez. 1, n. 12956 del 17/2/2023, Gaspar Palacios, n.m.; Sez. 1, n. 5358 del 6/10/2022, Kuqja, n.m.; Sez. 1, n. 44603 dell'11/10/2022, Goncalves, n.m.; Sez. 1, n. 43377 del 13/9/2022, Oukabli, n.m.; Sez. 1, n. 38765 del 19/5/2022, Kolaj, n.m.; Sez. 1, n. 19891 del 3/5/2022, Zoukri, n.m.). A ben vedere, essi costituiscono la platea più numerosa degli aventi diritto alla sanatoria. 2.3. Del resto, giova rammentare che già in passato, in relazione ad analoga disposizione (art.
1-ter, comma 8, d.l. 10 luglio 2009, n. 78), dettata per disciplinare la pendenza di procedimenti penali nelle more della definizione di procedure per la sanatoria di rapporti di lavoro irregolari e avente medesimo contenuto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che «l'avvio della procedura amministrativa di emersione del lavoro irregolare, prevista dall'art. 1-ter, comma 8, d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, comporta la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti determinate violazioni relative all'immigrazione, in particolare il reato di illegale trattenimento in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, 3 (/) sospensione che opera in ogni stato e grado, fino a quando non si sia formato il giudicato» (Sez. 1, n. 39257 del 13/10/2010, Ayad, Rv. 248830). 3. Va, dunque, pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Rovigo, in diversa persona fisica (art. 623, lett. d), cod. proc. pen.). Il giudice di rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, dovrà esaminare la questione relativa alla pendenza di procedimento di sanatoria, ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, e alla conseguente sospensione del presente procedimento penale, adeguandosi ai principi ed ai rilievi di cui alla parte motiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Rovigo, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr siden e