Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
In tema di misure cautelari valgono, anche ai fini dell'individuazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, i criteri dettati dall'art. 278 cod. proc. pen. per la determinazione della pena. Nel caso di tentativo di reato con circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto speciale, per il computo dei termini indicati dall'art. 303 stesso codice deve dapprima individuarsi la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato, per poi operare su di essa la riduzione minima indicata dall'art. 56 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 14/7/98
1. Dott. Camillo Losanna Consigliere SENTENZA
2. " Anna Mabellini " N.4298
3. " Giovanni ST " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo GI RD " N.18173/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, nel procedimento a carico di TO TO, n. a Capistrano il 14/10/60
avverso ordinanza 27/1/98 del Tribunale di Catanzaro Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa Mabellini Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Bortola, che chiede il rigetto del ricorso. Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 27.1.1998 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. da TO TO contro l'ordinanza 20.10.90 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva respinto la sua richiesta di scarcerazione per decorso dei termini massimi di custodia cautelare, dichiarava la perdita di efficacia della misura (già sostituita con quella degli arresti domiciliari) a far tempo dal 24.6.1997. Considerava che a tale data era già decorso il termine di fase di un anno dal rinvio a giudizio, disposto in data 24.5.1996 nei confronti del TO, imputato di tentato omicidio aggravato per il quale era prevista una pena superiore nel massimo ad anni sei ed inferiore ad anni venti di reclusione, come già indicato dal Tribunale di Vibo Valentia in precedente ordinanza con la quale aveva rigettato precedente analoga istanza in data 18.4.97. II- Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia che deduce violazione dell'art. 303 c. 1 lett. b) n. 3 c.p.p., in relazione alla pena prevista per il tentato omicidio aggravato dai motivi abbietti, per il quale il termine massimo di custodia cautelare relativo alla fase in corso è di un anno e sei mesi.
III- Il ricorso è fondato.
In tema di misure cautelari valgono, anche ai fini della individuazione dei termini massimi di durata, i criteri dettati dall'art. 278 c.p.p. per la determinazione della pena. Nel caso di tentativo di reato con circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto speciale, per il computo dei termini indicati dall'art.303 c.p.p. deve dapprima individuarsi la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato, per poi operare su di essa la riduzione minima indicata dall'art. 56 c.p. Data la pena dell'ergastolo prevista per l'omicidio aggravato dai motivi abietti dall'art. 577 c. 1 n. 4 , la pena massima prevista per il tentato omicidio parimenti aggravato, in riferimento al quale la misura cautelare è stata applicata al TO, è di 24 anni, in relazione a quanto previsto dagli artt. 56 c. 2 e 23 c.p.. Il termine massimo di custodia cautelare previsto per il giudizio di primo grado nella situazione esaminata dal Tribunale era quindi di un anno e sei mesi, come indicato dall'art. 303 c. 1 lett. b) n. 3 c.p.p.. Non rileva che lo stesso Tribunale, pronunciandosi su di una precedente richiesta di scarcerazione del TO, l'avesse respinta indicando il termine massimo di durata della misura in un anno, allora non decorso: la decisione di rigetto era comunque corretta, e sulla motivazione di per sè considerata non si forma giudicato alcuno.
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio al giudice che l'ha emessa, che si atterrà ai criteri predetti in tema di computo della pena ai fini del calcolo dei termini massimi della custodia cautelare, prendendo in considerazione eventuali circostanze sopravvenute. Non compete infatti a questa Corte, che non dispone di tutti gli elementi di fatto necessari, ricalcolare i termini della custodia cautelare alla luce della sentenza di primo grado prodotta all'udienza odierna dalla difesa, che ha escluso a carico del TO l'aggravante dei motivi abbietti in relazione alla quale la pena edittale massima è stata calcolata dal Tribunale.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 1998