Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 1
Nella determinazione della pena, ai fini dell'individuazione dei termini di durata massima di fase della custodia cautelare, (art. 278 e 303 cod. proc.pen.), occorre tener conto - nell'ipotesi di concorso di una circostanza prevista dall'art. 625 cod. pen. con più circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 cod. pen. - della pena prevista dall'art. 625 u.c. cod. pen., che, in quanto determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato, integra un'ipotesi di circostanza c.d. indipendente, la quale deve equipararsi a quelle ad effetto speciale, richiamate espressamente dall'art. 278 cod. proc. pen., perché come queste ultime agisce in modo differente da quelle comuni imponendo autonomi limiti edittali.
Commentario • 1
- 1. Circostanze "indipendenti" con variazione edittale di pena nonAlessandro Melchionda · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su “visualizza allegato”. 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno preso posizione su di un quesito che era stato sollevato dalla Terza Sezione Penale[1] e, in conformità con l'opinione espressa in udienza dello stesso Procuratore generale, hanno formulato il seguente principio di diritto: «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all'art. 609-ter, primo comma, cod. pen.), non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2003, n. 15133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15133 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
dott. Salvatore BOGNANNI Componente
dott. Arcangelo DE BIASE "
dott. Antonio SPAGNUOLO "
dott. Silvana IACOPINO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
LL ND nato il [...] a [...];
Avverso Ord. Trib. Libertà di Brescia in data 4/12/2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Iacopino;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Galati che ha concluso il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. G. Scala.
FATTO E DIRITTO
In data 22/11/2002 il G.I.P. del Tribunale di Mantova rigettava l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase di durata massima della custodia cautelare in carcere disposta il 12/07/2002 nei confronti di LL ND per il reato di cui agli articoli 624 e 625 N. 2, II parte, 61 N. 7 e N. 11 c.p. Il provvedimento era impugnato dal difensore del LL ed il Tribunale di Brescia, adito ex art. 310 c.p.p., il 04/12/2002 confermava l'ordinanza del G.I.P. Riteneva il Collegio di condividere la decisione appellata secondo cui nel caso di specie il termine di fase era da individuare in mesi sei di reclusione, dovendosi avere riguardo alla pena detentiva (da tre a dieci anni) stabilita dall'art. 625 u.c. c.p. per l'ipotesi di concorso tra la circostanza ad effetto speciale del mezzo fraudolento di cui all'art. 625 N. 2 c.p. ed una delle aggravanti comuni previste dall'art. 61 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il LL il quale deduceva che, dovendosi ai sensi dell'art. 278 c.p.p., per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della misura cautelare, tenere conto solo dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625 N. 2, II parte, c.p., e non anche delle circostanze comuni previste dall'art. 61 N. 7 e N. 11 c.p., il termine di fase, ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare, era di mesi tre in quanto l'art. 625 N. 2 c.p. contempla un massimo edittale di anni sei. Secondo il ricorrente, l'art. 625 u.c. c.p. non contempla una circostanza ad effetto speciale ma un concorso di circostanze, una ad effetto speciale con altra comune fra quelle indicate nell'art. 61 c.p., da prendere in considerazione solo per l'individuazione della sanzione finale, e non già ai fini dell'art. 278 c.p.p., che espressamente esclude, agli effetti dell'applicazione della misura, di tener conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quella ex art. 61 N. 5 c.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
II gravame è infondato e va rigettato.
Il Tribunale ha disatteso la tesi dell'impugnante secondo cui, nel caso in esame, il termine di fase, ai fini della perdita di efficacia della misura applicata al LL, sarebbe stato di tre mesi ex art. 303 lett. A N. 1 c.p.p., e non già di sei mesi, in quanto non si sarebbe dovuto tenere conto delle aggravanti comuni previste dall'art. 61 N. 7 e N. 11 c.p., ma unicamente considerare la circostanza ex art. 625, co 1, N. 2 c.p., per la quale è previsto un massimo edittale di sei anni di reclusione. Correttamente il Collegio ha ritenuto che la pena detentiva cui fare riferimento fosse quella da tre a dieci anni fissata dall'ultimo comma dell'art 625 c.p. per l'ipotesi di concorso di una delle circostanze previste dal medesimo articolo di legge con altra tra quelle indicate nell'art. 61 c.p. (nel caso in esame, l'art. 625, co. 1 N. 2, II parte c.p. e l' art. 61 N. 7 e N. 11 c.p.). Il Tribunale ha ricordato che il nostro ordinamento prevede, oltre alle circostanze comuni ed a quelle ad effetto speciale le quali, a differenza delle altre, comportano un aumento od una diminuzione della pena superiore ad un terzo, le circostanze c.d. indipendenti. A quest'ultima categoria di circostanze, individuate in quelle che comportano una sanzione in misura indipendente dalla pena ordinaria del reato, è riconducibile, per l'appunto, l'ipotesi di concorso di aggravanti descritta dall'art. 625 u.c. c.p., per la quale la misura della pena è determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Secondo il pacifico orientamento della dottrina, le circostanze indipendenti devono qualificarsi circostanze ad effetto speciale perché esse, come le altre, influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali. Pertanto, dell'ipotesi di concorso tra una i circostanza ad effetto speciale del delitto di furto ed una delle aggravanti comuni ex art. 61 c.p. si deve tener conto per la determinazione della pena non solo ai fini della sanzione da irrogare, ma anche agli effetti della applicazione di misure cautelari ex art. 278 c.p.p. Il termine di fase, pertanto, era di sei mesi ai sensi dell'art. 303 lett. A N. 2 c.p.p., procedendosi per un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni.
Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, co. 1 bis del Dlvo 28/07/1989 N. 271, come modificato dall'art. 23 della legge 08/08/1995 N. 332.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perchè provveda quanto stabilito nell'art. 23, co. 1 bis della legge 8/8/1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'1 MARZO 2003.