Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2003, n. 15133
CASS
Sentenza 6 febbraio 2003

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Massime1

Nella determinazione della pena, ai fini dell'individuazione dei termini di durata massima di fase della custodia cautelare, (art. 278 e 303 cod. proc.pen.), occorre tener conto - nell'ipotesi di concorso di una circostanza prevista dall'art. 625 cod. pen. con più circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 cod. pen. - della pena prevista dall'art. 625 u.c. cod. pen., che, in quanto determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato, integra un'ipotesi di circostanza c.d. indipendente, la quale deve equipararsi a quelle ad effetto speciale, richiamate espressamente dall'art. 278 cod. proc. pen., perché come queste ultime agisce in modo differente da quelle comuni imponendo autonomi limiti edittali.

Commentario1

  • 1Circostanze "indipendenti" con variazione edittale di pena non
    Alessandro Melchionda · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su “visualizza allegato”. 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno preso posizione su di un quesito che era stato sollevato dalla Terza Sezione Penale[1] e, in conformità con l'opinione espressa in udienza dello stesso Procuratore generale, hanno formulato il seguente principio di diritto: «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all'art. 609-ter, primo comma, cod. pen.), non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2003, n. 15133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15133
Data del deposito : 6 febbraio 2003

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