Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
L'esclusione di un'area nel piano di zone per l'edilizia economica e popolare implica, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in virtù della variante introdotta dal P.E.E.P. (che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo), la stessa ha acquisito carattere di edificabilità, con la conseguenza che la condizione posta dal terzo comma dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 (edificabilità di fatto o di diritto), ha, rispetto a quelle aree, lo stesso rilievo che ha rispetto alle aree che dal P.R.G. sono comprese nelle zone destinate all'edilizia residenziale. Pertanto, nella valutazione della natura edificatoria del terreno secondo diritto (ai fini espropriativi o, in una vicenda di accessione acquisitiva, ai fini risarcitori), non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre anche tener presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI ANCONA-OSIMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRISCIANO 28, presso l'avvocato DANILO SERRANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO SPECIALE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 252, presso l'Avvocato BRUNO CAPUTO, rappresentato e difeso dall'avvocato RINO PIRANI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 474/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 28/12/ (definitiva) e n. 26/92 (non definitiva);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SPECIALE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PIRANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento dei motivi secondo e terzo e per il rigetto del primo motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la prima delle sentenze attualmente impugnate (quella non definitiva del febbraio 1992) la Corte d'appello di Ancona, in una fattispecie di occupazione acquisitiva, ha dichiarato prescritto il diritto dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero "al controvalore del berte incorporato irreversibilmente nell'opera pubblica limitatamente al terreno utilizzato per la costruzione di due fabbricati" dal Comune di Falconara Marittima;
ha ritenuto, invece, non prescritto il credito con riferimento ad una terza palazzina completata nel marzo del 1976 ed ha rimesso la causa in istruttoria per meglio identificare quale parte del terreno fosse stata utilizzata per la prima costruzione e quale per la seconda. Con l'altra sentenza (quella definitiva del dicembre 1999) la stessa Corte, ritenuto il terreno di natura agricola ed applicate le disposizioni del titolo 2^ della legge n. 865 del 1971, ha proceduto alla liquidazione del risarcimento del danno.
Le sentenze vengono impugnate per cassazione dall'Istituto Diocesano a mezzo di tre motivi. Risponde il Comune con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso nei confronti della sentenza del 1^ febbraio 1992 è ammissibile, posto che la relativa riserva fu fatta nell'udienza (9 aprile 1992) successiva alla comunicazione della sentenza stessa (art. 361 c.p.c.). Questa, nel dichiarare prescritto il credito relativo alle prime due palazzine realizzate dall'Amministrazione, ha stabilito: che è decennale il termine prescrizionale del diritto al controvalore del bene perduto;
che, in relazione alle prime due palazzine, tale termine era già trascorso al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
che il Comune non rinunciò a tale prescrizione mediante l'atto con il quale, nel febbraio del 1980, offrì l'indennità di espropriazione (la fattispecie acquisitiva ormai realizzatasi rendeva, infatti, inutili tutti gli atti collegati alla procedura espropriativa); che non ebbe efficacia interruttiva della prescrizione la lettera con la quale nel marzo del 1980 il AR accettò la suddetta indennità provvisoria offertagli dal Comune (trattandosi di accettazione interna alla procedura formale di espropriazione, anch'essa irrilevante per i motivi summenzionati).
Con il primo motivo di ricorso l'Istituto, nel lamentare l'errata e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c., sostiene, invece, che tali ultimi atti furono idonei ad interrompere la prescrizione, essendo esplicito il riconoscimento dell'altrui diritto sul bene dal parte dell'Amministrazione procedente. Il motivo è fondato e va accolto. Occorre premettere che nella fattispecie hanno acquistato forza di cosa giudicata due accertamenti, entrambi contenuti nella prima delle sentenze impugnate e non costituenti oggetto di impugnazione:
quello relativo alla durata decennale della prescrizione del diritto preteso;
quello relativo al momento in cui comincia a decorrere tale prescrizione. Il primo è in linea con quell'orientamento (effettivamente vigente all'epoca della pubblicazione della sentenza, benché poi superato dalla giurisprudenza di questa Corte) secondo cui, in tema di accessione invertita, il diritto del privato al controvalore del bene si prescrive nel termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c. (e non in quello quinquennale dell'art. 2947 c.c.), in quanto esso non rientra nell'ambito del fatto illecito, in virtù della scissione tra il concetto di occupazione illegittima e quello di acquisto della proprietà del bene privato come parte integrante ed imprescindibile dell'opera pubblica. Il secondo accertamento riguarda la compiuta realizzazione delle prime due palazzine nell'anno 1970 (confermata dal certificato di abitabilità del 27 novembre 1970). A questa Corte rimane, dunque, da stabilire (secondo il quesito posto dall'istituto Interdiocesano) se l'offerta dell'indennità espropriativa del febbraio 1980 ebbe o meno efficacia interruttiva della prescrizione. Se a questa domanda fosse data risposta positiva, l'azione (introdotta con atto di citazione notificato l'11 gennaio 1985) sarebbe salva dalla prescrizione decennale;
diversamente, essa sarebbe stata proposta in relazione ad un diritto ormai prescritto. La risposta a tale quesito è sicuramente positiva. La circostanza che, una volta verificatisi l'accessione invertita, la fattispecie rimane insensibile all'eventuale successiva adozione del decreto di espropriazione o alla liquidazione, all'offerta ed al deposito dell'indennità di espropriazione, non impedisce che la determinazione dell'indennità, la sua offerta e/o il suo deposito si configurino atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita de) diritto dominicale, visto che, in ogni caso, tali atti costituiscono il riconoscimento esplicito del diritto dell'ex proprietario a quel ristoro patrimoniale che è imprescindibile (art. 42 Cost.) sia nell'ipotesi di espropriazione formale, sia nell'ipotesi di espropriazione ed. sostanziale (in tal senso, cfr. Cass. sez. un. 21 luglio 1999, n. 485). La sentenza impugnata (quella non definitiva del febbraio 1992) va, dunque, cassata nel punto in cui ha ritenuto priva d'efficacia interruttiva della prescrizione l'offerta dell'indennità espropriati va da parte dell'Amministrazione.
2. - La seconda delle sentenze impugnate, nel procedere alla determinazione del risarcimento del danno spettante all'Istituto per la perdita del fondo utilizzato per la realizzazione dell'ultima delle palazzine costruite dal Comune (diritto che la prima delle sentenze impugnate ha ritenuto non prescritto), da atto che l'area stessa era inclusa sin dal 1967 (ossia prima della realizzazione delle opere) in un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, ai sensi della legge n. 167 del 1962; riconosce, altresì, che questo giudice di legittimità (già con Cass. sez. un. 18 novembre 1997, n. 11433) ha stabilito che il fatto stesso che un terreno sia compreso nel PEEP è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno, sia pure nei limiti che il Piano consente;
tuttavia, ritiene di non aderire a tale ultimo principio ed attribuisce all'area occupata natura agricola, ossia la natura che nel PRG la stessa aveva prima dell'approvazione del PEEP, il quale ultimo considera come vincolo preordinato all'esproprio. Con il secondo motivo l'Istituto chiede il riconoscimento della natura edificatoria dell'area, in considerazione del suo inserimento nel PEEP in epoca antecedente all'occupazione.
Il motivo è fondato e va accolto. Da tutta la giurisprudenza di legittimità succeduta alla citata sentenza delle sezioni unite della S.C. risulta consolidato il principio secondo cui l'inclusione di un'area nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare implica, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in virtù della variante introdotta dal PEEP (che in tale parte va considerato strumento programmatone e conformativo), la stessa ha acquisito carattere di edificabilità (tra le tante e più recenti in tal senso, cfr. Cass. 17 settembre 2001, n. 11621); con la conseguenza che la condizione posta dal terzo comma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n.
359 del 1992 (edificabilità di fatto e di diritto), ha, rispetto a quelle aree, lo stesso rilievo che ha rispetto alle aree che dal P.R.G. sono comprese nelle zone destinate all'edilizia residenziale. Pertanto, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto (ai fini espropriativi o, come nella specie, in una vicenda di accessione acquisitiva, ai fini risarcitori), non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre anche tener presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche (Cass. 18 ottobre 2001, n. 12715). Principi, questi, che risultano soltanto genericamente ed inappropriatamente contraddetti dall'impugnata sentenza, la quale, soprattutto, giunge alle sue errate conclusioni a causa della mancata individuazione della natura stessa del Piano e della sua efficacia conformativa del territorio. Essa va, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio si adeguerà agli enunciati principi, nonché, nella liquidazione del danno, all'ulteriore specificazione derivata da Cass sez. un. 21 marzo 2001, n. 125, secondo la quale al fine della determinazione dell'indennità d'espropriazione o del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di un fondo incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto con la legge di conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso o ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo. Tale valutazione deve, invece, trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture. 3. - Il terzo motivo lamenta il fatto che il giudice non abbia liquidato l'indennità per l'occupazione, benché fosse stata richiesta sin dall'origine. Esso rimane assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi, posto che il giudice del rinvio dovrà di conseguenza provvedere alla nuova, complessiva determinazione sia del risarcimento del danno da occupazione illegittima, sia dell'indennità da occupazione legittima. Lo stesso giudice (designato nel dispositivo) provvederà sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa con rinvio le sentenze impugnate e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003