Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4925
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Sentenza 1 aprile 2003

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L'esclusione di un'area nel piano di zone per l'edilizia economica e popolare implica, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in virtù della variante introdotta dal P.E.E.P. (che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo), la stessa ha acquisito carattere di edificabilità, con la conseguenza che la condizione posta dal terzo comma dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 (edificabilità di fatto o di diritto), ha, rispetto a quelle aree, lo stesso rilievo che ha rispetto alle aree che dal P.R.G. sono comprese nelle zone destinate all'edilizia residenziale. Pertanto, nella valutazione della natura edificatoria del terreno secondo diritto (ai fini espropriativi o, in una vicenda di accessione acquisitiva, ai fini risarcitori), non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre anche tener presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4925
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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